CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32322/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 12 settembre 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — così riqualificato ai sensi del comma 5 della medesima disposizione l'originaria contestazione ex comma 4 — per avere illecitamente detenuto e ceduto a soggetti rimasti ignoti sostanze stupefacenti del tipo marijuana, crack e cocaina, e condannato alla pena, ridotta per il rito abbreviato, di mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, con sospensione condizionale della pena e confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con motivo unico, insufficienza della motivazione ravvisata nel fatto che la Corte territoriale avrebbe liquidato in poche righe il diniego del minimo della pena senza un adeguato percorso argomentativo. 3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità e del tutto assertivo. Il ricorrente formula doglianza generica, priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, e soprattutto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, della quale si limita a predicare l'insufficienza senza indicarne i punti di frizione. La Corte territoriale, invero, ha diffusamente argomentato sulla gravità del fatto, desumibile dalle modalità esecutive (le almeno tre cessioni osservate dalla polizia giudiziaria, la sostanza già suddivisa in dosi rinvenuta sotto la panchina e nell'intercapedine del muretto ove l'imputato si recava ripetutamente, la diversa tipologia degli stupefacenti), espressiva di una marcata intensità dolosa; che le spontanee dichiarazioni del prevenuto si risolvevano in scuse per l'inosservanza della misura cautelare e in generiche discolpe, avendo egli, in sede di interrogatorio, negato ogni responsabilità in palese contrasto con la ricostruzione degli operanti. I medesimi elementi hanno sorretto il diniego del beneficio ex art. 175 cod. pen.. Ha così determinato la pena in misura inferiore al medio edittale, in linea con il principio secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche ove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.(Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) A fronte di tale apparato argomentativo — congruo, logico e immune da censure — la censura di «insufficienza della motivazione» si risolve in una mera enunciazione di stile, che non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali specifici e decisivi, né violazioni di legge o altre censure contemplate dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., limitandosi ad auspicare un più mite trattamento sanzionatorio in un giudizio di secondo grado avente a oggetto la sola commisurazione giudiziale della pena e conclusosi con sentenza di conferma del trattamento sanzionatorio, anche in considerazione della rilevanza dei fatti come accertati all'esito del giudizio di primo grado. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] (-3