CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25041/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 depositata il15/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato il 21/12/2022 la sig.ra De CeccoCristina ha convenuto, davanti al Giudice di Pace di Udine, [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che quest’ultima avesse violato le regole di correttezza,buona fede e diligenza e, in particolare, l’art. 6 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]- ilquale, in caso di emissione di buoni postali fruttiferi cartacei, prevedeva laNumero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/2026consegna al sottoscrittore del relativo [OSCURATO:PERSONA]-, e chela mancata consegna del FIA aveva determinato la mancata conoscenzadel termine di prescrizione, e chiedendo la condanna della convenuta alrisarcimento dei danni.[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito che i BFP erano prescritti, che essa nonpoteva conservare la documentazione per più di dieci anni, che eraprescritto anche il diritto al risarcimento del danno e che l’attrice, ex art.1227 c.c., usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno.L’attrice ha replicato citando una sentenza dell’AGCOM, che avevasanzionato [OSCURATO:PERSONA] per una non corretta informazione degliinvestitori.Il GDP di Udine, con sentenza depositata il 19/12/2023, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, rilevando che i BFPpresentavano sul titolo cartaceo la serie e il rinvio, per le condizionigenerali, al D.M. 19/12/2000 e che, tuttavia, in mancanza di provacontraria, si poteva ipotizzare la mancata consegna del FIA e che dunquel’informazione fornita al sottoscrittore doveva considerarsi non adeguata.[OSCURATO:PERSONA] spa, con atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto appello,lamentando che il GDP non avesse valutato in alcun modo la condottadell’attrice ex art. 1227 cc. (pur essendo evidente la facilità di accesso alleinformazioni relative ai titoli sottoscritti, che riportavano sia il D.M.6/10/2004, che ne disciplinava le condizioni generali, sia la G.U. su cui erapubblicato) e dunque non avesse valorizzato la presunzione di conoscenzae l’indubbia conoscibilità del termine.Il Tribunale di Udine, con sentenza pubblicata il 15/1/2025, harespinto l’appello, rilevando in primo luogo che il dies a quo dellaprescrizione del diritto al risarcimento del danno non doveva essereindividuato (come sosteneva l’appellante) nel giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] siera resa inadempiente non consegnando il documento informativo, ma(trattandosi di responsabilità contrattuale) nel momento in cui, nella sferaNumero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/2026patrimoniale del creditore, si era prodotto il pregiudizio causato dalcolpevole inadempimento del debitore, cioè, nel presente caso(considerato che i buoni fruttiferi erano stati acquistati in data10/07/2008, avevano una durata di 18 mesi e i relativi diritti siprescrivevano una volta decorsi 10 anni dalla scadenza del titolo -come dafoglio informativo analitico, prodotto in causa-) nel giorno 10/1/2020, cioèda quando la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non era più in grado di esercitare, a causadella prescrizione, i diritti relativi ai buoni acquistati.Il Tribunale ha poi ritenuto che, essendo la vendita di buoni fruttiferipostali attività riconducibile all’intermediazione finanziaria, in cui unprofessionista si confronta con un consumatore, e dovendo allora gliobblighi informativi previsti dalla legge in capo al professionista esserevalutati con maggior rigore, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consegnare aisottoscrittori dei BFP, come prescritto dal D.M. 19/12/2000, il FoglioInformativo Analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche deibuoni e in particolare la data di scadenza e il termine di prescrizione, nonessendo ammissibile far gravare sul consumatore l’onere di reperireautonomamente le informazioni sull’investimento.Il Tribunale ha concluso rilevando che, poiché i BFP riportavano solo ilvalore dei buoni, la data di emissione e il riferimento al D.M. 19/12/2000,[OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’obbligo informativo e sussisteva un nessocausale tra la mancata consegna del FIA e il danno conseguitone.2) Con ricorso regolarmente notificato l‘11/7/2025 [OSCURATO:PERSONA] spaha impugnato la sentenza del Tribunale di Udine, proponendo due motividi impugnazione.La parte controricorrente non si è costituta nel giudizio di legittimità.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/20261) Primo motivo di impugnazione: “Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. –Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 preleggi, art. 1335 c.c., art. 5c.p.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver applicato ladisciplina di tutela dei consumatori.Afferma che, come rilevato da Cass. SU n. 3963/2019, i buonifruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione e si trattanon di un investimento, ma di una fonte di risparmio e la loro collocazionesul mercato non è una pratica commerciale, ma un iter sostanzialmenteamministrativo caratterizzato da provvedimenti aventi pubblicità legale. [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, ai sensi del D.M. 6/10/2004- pubblicato sullaG.U. n. 241 del 13/10/2004-, che pubblica sulla G.U. un avviso diemissione di alcune serie di BFP e ne predispone il relativo FoglioInformativo Analitico, indicando dove reperirlo; e sui BFP in esame èespressamente richiamato il decreto che ne disciplina le condizionigenerali D.M. 19/12/2000, il cui art. 8 è dedicato alla prescrizione; per cuinon esiste alcuna operazione speculativa da cui il risparmiatore debbaessere tutelato, ma, in forza del principio ignorantia legis non excusat,opera una presunzione di conoscenza da parte di tutti i destinatari dellanorma, dopo la pubblicazione sulla G.U..La ricorrente sostiene, pertanto, che non grava su di essa alcun onereinformativo con riferimento ad un vincolo discendente dalla legge o da unprovvedimento avente efficacia erga omnes, stante la presunzioneassoluta di conoscenza nei confronti di tutti i consociati di siffattacategoria di atti normativi; e la consegna del FIA costituisce solo una dellemodalità attraverso le quali rendere edotto il sottoscrittore circa i datirelativi, comunque facilmente conoscibili, per cui un eventualeinadempimento nella consegna del Foglio resta irrilevante ai fini dellaprescrizione dei titoli.Il motivo è fondato.Numero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/20261.1) Si aderisce all’orientamento ormai assunto in modo costante daquesta Corte, secondo cui non può essere attribuito a [OSCURATO:PERSONA] alcuncomportamento inadempiente, perché sul buono era apposta l’indicazionedella serie e la dicitura “a termine” e sulla G.U. erano pubblicati i D.M.caratteristiche dei titoli, e potendo i clienti rivolgersi per informazioni agliuffici postali (dove deve sempre essere affisso avviso circa i terminiprescrizionali).Più specificamente, secondo questa Corte: “In tema di buoni postalifruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essiconcretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutividelle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio InformativoAnalitico di cui all'art. 3 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirentedei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa, che, successivamente, eccepiscadi non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizioneordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., non determinal'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto deldiritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, ilquale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile allamancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativocagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto” (Cass. civ., sez.I, 19/02/2026, n. 3791); “In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessaconsegna del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 del d.m. 19 dicembre2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato,conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza deititoli - non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del dannoconsistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione” (Cass. civ.,sez. I, 18/02/2026, n. 3686).Numero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/20261.2) In particolare, questa Corte, con le decisioni suddette, emesse aseguito di pubblica udienza (relative a BFP della serie "AA1", istituiti con ilD.M. 19/12/2000; ma la soluzione è la medesima anche per le altre seriedi BFP, come quella qui oggetto di causa: 7 buoni postali a termine, 18mesi, serie 1I8, sottoscritti il 10/7/2008, emessi a seguito di D.M.6/10/2004), ha rilevato che il tema da affrontare, nei casi simili a quelloqui in esame, non è quello della prescrizione del diritto al rimborso deibuoni, bensì l'invocato diritto al risarcimento del danno per un'asseritaresponsabilità da inadempimento contrattuale della società ricorrente pernon aver consegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni medesimi.In particolare, espone questa Corte, la pretesa risarcitoria della partericorrente si fonda sulla prospettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] spa, almomento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, aveva violatol'obbligo ex lege - previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del Tesorodel 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 284 del1999 (e ribadito dall'art. 6 del medesimo D.M.) - di consegnare il cd."[OSCURATO:PERSONA]" (FIA), contenente anche l'indicazione dellecaratteristiche dettagliate dei buoni sottoscritti, tra cui la relativascadenza, quale elemento essenziale per l'individuazione del dies a quo didecorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito allaloro riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), comestabilito dall'art. 8 del citato decreto ministeriale. Da qui, pertanto, lamancanza di una corretta informazione circa le caratteristichedell'investimento effettuato, assicurata soltanto dalla consegna del FIA alsottoscrittore, per cui questo non avrebbe avuto conoscenza giuridicadelle reali condizioni che avrebbero regolato i buoni acquistati, soprattuttodella loro scadenza, e, quindi, sarebbe rimasto ignaro del momento apartire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento delcorrispondente capitale e degli interessi.Numero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/2026Esaminando la normativa, questa Corte rileva che il decreto delMinistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000 stabilì: all'art. 2, che "l'emissione dei buoni fruttiferipostali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro... ove sonoindicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventualeimporto massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornatalavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario"; all'art. 3, che"Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documentocartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativocontenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento" (comma1); all'art. 6, rubricato "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", che,"[OSCURATO:PERSONA] spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avvisosulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che sarannoconsegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristichedei buoni fruttiferi postali”; all'art. 8, rubricato "Prescrizione", che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittentetrascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre,con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso deicrediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che nefacciano richiesta".La Corte rimarca che i buoni postali oggetto della controversia sonodella serie "AA1" e sono stati istituiti con il medesimo decreto del Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000, il cui art. 18 ha previsto che i buoni postali fruttiferi didetta serie "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, altermine del sesto anno successivo a quello di emissione".Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni dellaserie "AA1", il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni adecorrere dal sesto anno successivo a quello di loro emissione.Numero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/2026Dal riferito quadro normativo la Corte desume, in primo luogo, che gliobblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino diCassa Depositi e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio diun'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole,postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, incaso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art.3 del D.M. 19 dicembre 2000). Tali obblighi, dunque, assolvono ad unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa.La Corte rimarca, poi, che, come recentemente ribadito, affattocondivisibilmente, da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss.della motivazione), "... Questa Corte ha ritenuto costantemente econcordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, aisensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità eastrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dallasopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti inparticolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta aritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contrattomediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto delmeccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. Atale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass.16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presentenelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n.13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass.,n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi deidocumenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione:come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle normedettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buonipostali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione eNumero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/2026di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibilidall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo diintegrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v.,Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)”.La Corte osserva, a questo punto, che è palese che la pretesa omessainformazione lamentata dalla parte controricorrente riguardava,soprattutto, la scadenza dei buoni in questione: in altri termini, [OSCURATO:SOCIETA], non consegnando il FIA, avrebbe impedito al sottoscrittore diconoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) dei buoniacquistati e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito diindividuare puntualmente il dies a quo della prescrizione del diritto alrimborso di quei buoni.Tuttavia, circa la individuazione della data da cui sarebbe iniziata adecorrere la prescrizione del rimborso dei buoni, rileva il Collegio che giàdalla disciplina recata dal D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 si ricava, affattoagevolmente, che il decorso del termine decennale di prescrizione deidiritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degliinteressi sarebbe iniziato dalla data di scadenza prevista nel decreto diemissione della relativa serie. Basta considerare, in proposito, il suo art.8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni"dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gliinteressi"; il suo art. 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale einteressi, dei buoni "alla scadenza prevista nel decreto di emissione dellarelativa serie"; il suo art. 18, che, con specifico riferimento alla serie alloraemessa - "AA1" - prevedeva che i buoni "possono essere liquidati, in lineacapitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello diemissione".Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concretafattispecie, lo stesso era già previsto dal codice civile, in particolareNumero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/2026dall'art. 2946 ("Prescrizione ordinaria"), a tenore del quale "Salvi i casi incui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizionecon il decorso di dieci anni", altresì ribadendosi che l'art. 8 del D.M. Tesorodel 19 dicembre 2000, rubricato "Prescrizione", aveva sancito che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittentetrascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi".La Corte rileva che ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di unacorretta informazione, lamentata dai controricorrenti ed imputata a [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della mancata consegna del FIA al momentodell'acquisto dei buoni postali serie "AA1" suddetti, aveva riguardato profilistabiliti direttamente dal D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000, istitutivo diquella serie (la durata, la scadenza ed il dies a quo della prescrizione deldiritto al loro rimborso) oppure dal codice civile (l'entità del termineprescrizionale di cui al citato suo art. 2946).Proprio muovendo da questa considerazione, allora, la Corte osserva,in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e,dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (inparticolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, allaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione), sono stateportate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante lapubblicazione di quei decreti sulla [OSCURATO:PERSONA].Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nelD.M. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis), in cuil'obbligo di consegna di tale foglio informativo all'investitore non è piùpresente, essendo stato sostituito dall'obbligo di metterlo a disposizione(in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico,senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell'operazione negoziale.La sottoscrizione del buono, pertanto, afferma la Corte, postula chel'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementiNumero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/2026essenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interessee la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documentocontrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove glistessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loroconoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguitodella pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministroregolante l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene.Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto delbuono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatoridelle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decretoistitutivo dell'emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA].Non può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la duratadel titolo non facesse parte dell'accordo negoziale intervenuto tra la parteche aveva sottoscritto il buono e l'emittente e che, per tale ragione, laprima non fosse a conoscenza di tale elemento.Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è - o, comunque,per il principio di autoresponsabilità, deve essere - a conoscenza deglielementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data discadenza, ossia della durata, la Corte osserva, altresì, che èinconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto, la sussistenzadi un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell'obbligoinformativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborsoper prescrizione, venendo in rilievo l'omessa comunicazione di unainformazione già in possesso dell'asserita parte lesa. Ciò a prescindere daogni rilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioniche il foglio informativo avrebbe dovuto contenere - se tali da includere, ono, anche la durata del titolo, - atteso che il D.M. 19 dicembre 2000 nonne indica in modo dettagliato il contenuto.Da tanto è derivato, in capo al titolare dei buoni, un onere di attivarsiper conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati neiNumero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/2026buoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex art. 1339 cod.civ.), verificandone l'esatta scadenza ed il dies a quo del termine diprescrizione, nonché la durata di quest'ultimo, entro cui tempestivamenterichiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero delTesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei BuoniPostali, pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], e nel codice civile.1.3) Sempre secondo questa Corte (Cass. n. 3686/2026),all’esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglioinformativo non osta neppure il provvedimento dell'AGCOM adottatonell'adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R. Lazio consentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15916, il quale ha accertato che detta societàaveva posto in essere pratiche commerciali scorrette in fase dicollocamento dei buoni, per omissione di informazioni.Infatti, in primo luogo, tale provvedimento dell'Autorità non risultaessere divenuto definitivo, né, comunque, costituisce prova legale dellascorrettezza della pratica commerciale, avuto riguardo all'assenza di unaspecifica disposizione relativa agli effetti dell'accertamento dell'Autoritàgarante sulla cognizione del giudice civile ed alla salvezza dellacompetenza di tale giudice sull'applicazione delle disposizioni normative inmateria contrattuale.Inoltre, l'accertamento dell'Autorità ha investito la condottacomplessiva osservata da [OSCURATO:PERSONA] spa prima e dopo la conclusionedel contratto, ma non si è occupato, specificamente, della mancataconsegna del foglio informativo. Né l’argomentazione relativa alprovvedimento dell’AGCOM (accennata dall’attrice in primo grado) èsviluppata nella presente sede, in cui la parte resistente è rimastacontumace.Numero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/2026Si osserva, inoltre, che gli accertamenti dell’AGCOM rilevano sul pianodel rapporto tra professionista e consumatore e della tutela di quest’ultimorispetto al compimento di pratiche commerciali scorrette da parte delprofessionista, piano diverso da quello della tutela del risparmio eimplicante l’allegazione della qualità di consumatore del titolare dei BFP el’individuazione di una causa petendi delle domande di risarcimento danni,connessa alla tutela dei consumatori rispetto a clausole abusive o pratichecommerciali scorrette, che è estranea al presente giudizio.1.4) Pertanto, dall’esposto orientamento di questa Corte, i buonioggetto di causa devono ritenersi prescritti e, quindi, non più rimborsabiliper causa imputabile alla sola odierna controricorrente, la quale non haesercitato il diritto al rimborso nei successivi dieci anni dalla data discadenza, né minimamente si è attivata nel tempo utile per evitare che ildiritto di cui era titolare si estinguesse per intervenuta prescrizione (comeprevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto, nemmenoastrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue anche l’inconfigurabilità di una responsabilità contrattualedi [OSCURATO:PERSONA] per il danno derivato dall’estinzione del diritto al rimborsodei BFP e l’irrilevanza della questione circa il dies a quo della prescrizionedel diritto al risarcimento del danno (tema affrontato nella sentenzaimpugnata).2) Secondo motivo di impugnazione: “Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. –Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 co. 2 c.c., art. 1175 c.c. eart. 1375 c.c.”.La ricorrente sostiene che non è verosimile che la titolare dei BFPabbia sottoscritto un piano di risparmio senza assumere alcunainformazione in merito, che la correttezza e buona fede sono principi cuidevono attenersi entrambi i contraenti e che sui titoli oggetto di causa eraespressamente riportato che le condizioni applicabili erano quelle previsteNumero registro generale 14894/2025Numero sezionale 3015/2026Numero di raccolta generale 25041/2026Data pubblicazione 06/09/2026dal D.M. 19/12/2000, per cui, indipendentemente dalla consegna del FIA,un sottoscrittore corretto avrebbe dovuto prendere visione del D.M. citato.Pertanto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per averaffermato che i titoli non riportano alcun elemento utile a desumerne lecondizioni e sostiene che il sottoscrittore non ha dimostrato che, usandol’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo precedente.3) Il ricorso va, pertanto, accolto.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettandosi ladomanda di risarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattualedella società oggi ricorrente per non avergli consegnato il FIA al momentodell'acquisto dei buoni postali fruttiferi.Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio dilegittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenutoconto dell'eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offertesulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito edell'assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità prima dellaformazione dell’orientamento sopra indicato. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito ilsecondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi meritoe quelle di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 3 luglio 2026 nella camera di consigliodella Prima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]