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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 15427/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 14589/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s oc . coop. a gr . , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via le Trastevere n. 259 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di N. 14589/21R.G. cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso le ordinanz e emess e dal Tribunale di Parma il 2 . 2 .2021 nel procedimento esecutivo iscritto al N. 1243/2020 R.G.E. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 21.3.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura esecutiva presso terzi delle “quote latte”, avviata da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. agr. in suo danno ed iscritta al N. 1243/2020 R.G.E. , deducendo l’ illegittimità e l’inefficacia dell’azione, in quanto altra procedura immobiliare era stata azionata nei suoi confronti.

L’esecutata propose altresì opposizione ex art. 617 c.p.c. con successivo ricorso del 15.12.2020,deducendo anche l’illegittimità e la nullità delle vendite telematiche delle “quote latte”, disposta dal g.e.; e ccepì, in particolar modo, la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’asta telematica per la vendita di una “quota latte”.

Il Tribunale di Parma, a definizione delle rispettive fasi sommarie, rigettò le istanze di sospensione cautelarecon due coeve ordinanze emesse e pubblicate il 2.2.2021.

In particolare, il Tribunale, con la prima ordinanza (rubricata come “RGE 1243/20 Sub 1”), qualificò l’opposizione spiegata dalla società esecutata N. 14589/21R.G. ex art. 615 c.p.c. come opposizione ex art. 617 c.p.c.; quindi, con entrambi i provvedimenti (il secondo rubricat o come “RGE 1243/20 Sub 2”) rilevò che l’opponente nulla aveva provato in relazione al periculumin mora, dichiarando entrambe le opposizioni inammissibili per tardività, oltre che infondate per carenza di fumus boni iuris e per difetto del requisito del periculum in mora ; di conseguenza, rigettò le istanze di sospensione , provvedendo sulle spese della stessa fase cautelare e concedendo termine per l’introduzione dei relativi giudizi di merito.

Avverso le predette ordinanze, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. agr. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con autonomi controricorsi e hanno anche depositato memoria.

Nessuna difesa ha svolto il Consorzio del [OSCURATO:PERSONA],che è rimasto intimato.

Ai sensi dell’art. 380 - bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Non mette conto esaminare le doglianze avanzate col ricorso – peraltro di estrema genericità –stante la palese inammissibilità dell’impugnazione.

Invero, il ricorrente pretende di assoggettare a ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., atti con ogni evidenza originariamente privi di definitività e di decisorietà , omettendo del tutto di percorrere gli ordinari strumenti di reazione processuale offerti dall’ordinamento avversoi provvedimenti adottati dal g.e. a definizione della fase sommariadelle opposizioni esecutive.

N. 14589/21R.G.

Invero, costituisce orientamento assolutamente consolidato quello secondo cui “È inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. scaturito dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla l. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione” (così, Cass. n. 11243/2010; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 24044/2014; Cass. n. 1176/2015; Cass. n. 743/2016; Cass. n. 1228/2016; più di recente, con specifico riferimento all’appendice cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c., v. ex multis Cass. n. 24411/2019).

Pertanto, le domande originariamente avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] coni ricorsi in opposizione, da essa qualificati ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nonché le pretese erroneità in cui sarebbe incorso il g.e. nell’adottare le due ordinanze di rigetto delle istanze di sospensione oggetto del ricorso che occupa, ben avrebbero potuto –e dovuto –essere coltivate con l’int roduzione dei rispettivi giudizi di merito, rispettivamente ex artt. 616 e 618 c.p.c., tanto più che lo stesso g.e. aveva assegnato termineper provvedere all’incombente.

Discende da quanto precede la radicale inammissibilità del ricorso in esame.

N. 14589/21R.G. 2.1 - Le caratteristiche dello stesso ricorso conducono tuttavia ad ulteriori riflessioni. 2.2 -È noto che l’orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità non può di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez.

Un., n. 25831/2007) è stato oggetto di una recente rimeditazione, così giungendosi a conclusioni maggiormente in linea col mutato quadro ordinamentale, sia nazionale che sovranazionale.

In particolare, l’approdo di tale diverso approccio è ben compendiato da Cass., Sez.

Un., n. 9912/2018, che ha condivisibilmente affermato che “La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi duecommi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.

N. 14589/21R.G. 2.3 –Ebbene, nello scrutinio del ricorso in esame può apprezzarsi non già la sua “mera” inammissibilità, ma la totale ingiustificabilità in punto di diritto degli argomenti spesi a sostegno della pretesa utilizzabilità del mezzo di impugnazione prescelto: pertanto, detta insostenibilità finisce per costituire un indizio dal quale risalire, per quanto possa occorrere pure ex art. 2727 c.c., alla sussistenza di colpa grave, consistita come già detto nell’ignorare, senza alcun atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle normeprocessuali già tratteggiate .

Emblematica, in tal senso, è la recente Cass. n. 4430/2022, che ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave -e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta”.

Ora, al di là delle considerazioni già spese riguardo alla “mer a ” non impugnabilità delle ordinanze in discorsocol ricorso per cassazione, basti solo evidenziare come la ricorrente abbia inteso affrontare il tema che qui interessa, laddove ha sostenuto testualmente che “Le due ordinanze del GE del Tribunale di Parma, proprio a ragione della natura giuridica non decisoria di tale archetipodi provvedimento giurisdizionale e proprio a motivo della non impugnabilità delle stesse se non nelle forme di cui alla norma dell’art. 111 N. 14589/21R.G.

Cost., avrebbero richiestomotivazione ben memo perplessa ed apparente di quella adottata nel caso di specie …” (così il ricorso, p. 11).

In sostanza, da un lato la ricorrente ben si rappresenta che le ordinanze in parola sono prive del requisito della decisorietà, e dall’altro afferma - con un salto logico-giuridico insostenibile da qualsivoglia profilo si voglia affrontare la tesi sostenuta – che l’unico modo di opporvisi sarebbe quello del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., il cui presupposto indispensabile, come è ben noto, è che il provvedimento impugnato sia dotato dei requisiti di decisorietà e di definitività (per tutte, Cass., Sez.

Un. , n. 10107/2021).

In proposito, ben possono mutuarsi –mutatis mutandis - le parole della già citata Cass. n. 4430/2022 (in motivazione): “Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente -e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. -ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare (ex aliís, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642)”.

N. 14589/21R.G. 2.4 –Del resto, è ben nota la linea tracciata dal legislatore, specie nell’ultimo decennio (e ancora con la recente legge delega n. 206/2021, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 149/2022), per rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che rendano necessario il suo intervento.

Ciò in piena coerenza col mutato quadro ordinamentale, ed in particolare: a) col principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio.

Infatti, la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com’è in una sola udienza, dipende non tanto e non solo dalle norme processuali che disciplinano il giudizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numero di giudizi manifestamente infondatipendenti dinanzi la Corte.

Èdunque evidente che la proposizione di ricorsi privi di qualsiasi ragionevole chance di accoglimento ha l’effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità; b) col principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (ex multis, Cass. n. 5677/2017); c)col principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali (così, Cass., Sez.

Un.,n. 12310/2015, in motivazione).

E tanto risulta conforme anche alla giurisprudenza sovranazionale in tema di accesso al giudice di legittimità, che salvaguarda lo scopo legittimo della funzione nomofilattica per la certezza del diritto e la corretta amministrazione N. 14589/21R.G. della Giustizia, con uno strumento che è proporzionale alla struttura ed alla funzione del giudizio di legittimità, nel rispetto dei requisiti della sussistenza di una base normativa, della conoscibilità ex ante (che, al riguardo, è assicurata da una giurisprudenza sufficientemente consolidata o comunque ben nota, tanto che perfino la sua declinazione più rigorosa può essere plausibilmente prevista), con esclusione di un eccessivo formalismo (per tutte: Corte EDU, sez.

I, 15 settembre 2016, Trevisanato c/ Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, sui ricorsi riuniti nn. 55064/11, 37781/13, 26049/14). 2.5 - Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi pro posto il ricorso in esame quanto meno con colpa grave, la ricorrente deve essere condannata d’ufficio al pagamento in favore dellecontroricorrenti, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in misura che può stimarsi congruo ragguagliare alle spese processuali liquidate (o ad un loro multiplo), ovvero in relazione al valore della controversia (v.

Cass. n. 26435/2020), fermo restando che, nella liquidazione della somma stessa, l’art. 96, comma 3, c.p.c., non fissa un limite minimo o massimo, solo rinviando al prudente apprezzamento del giudice (v.

Cass. n. 8943/2022).

Tale somma ben può essere quindi liquidata assumendo a parametro di riferimento anche l’importo del le spese di lite liquidate in virtù della soccombenza della stessa ricorrente , ex art. 91 c.p.c. , avuto riguardo ai compensi(su cui v. infra); nella specie, essa può dunque essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di € 8.000,00 per ciascuna delle N. 14589/21R.G. controricorrenti, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza. 3.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

Questa è infine condannata al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, della ulteriore somma di € 8.000,00, per aver agito con colpa grave.

Nulla va disposto in relazione al Consorzio intimato, che non ha svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso, va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida per ciascuna controricorrente in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge; condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di ciascuna controricorrente della somma di € 8.000,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo.

Ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 14589/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s oc . coop. a gr . , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via le Trastevere n. 259 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di N. 14589/21R.G. cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso le ordinanz e emess e dal Tribunale di Parma il 2 . 2 .2021 nel procedimento esecutivo iscritto al N. 1243/2020 R.G.E. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 21.3.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura esecutiva presso terzi delle “quote latte”, avviata da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. agr. in suo danno ed iscritta al N. 1243/2020 R.G.E. , deducendo l’ illegittimità e l’inefficacia dell’azione, in quanto altra procedura immobiliare era stata azionata nei suoi confronti. L’esecutata propose altresì opposizione ex art. 617 c.p.c. con successivo ricorso del 15.12.2020,deducendo anche l’illegittimità e la nullità delle vendite telematiche delle “quote latte”, disposta dal g.e.; e ccepì, in particolar modo, la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’asta telematica per la vendita di una “quota latte”. Il Tribunale di Parma, a definizione delle rispettive fasi sommarie, rigettò le istanze di sospensione cautelarecon due coeve ordinanze emesse e pubblicate il 2.2.2021. In particolare, il Tribunale, con la prima ordinanza (rubricata come “RGE 1243/20 Sub 1”), qualificò l’opposizione spiegata dalla società esecutata N. 14589/21R.G. ex art. 615 c.p.c. come opposizione ex art. 617 c.p.c.; quindi, con entrambi i provvedimenti (il secondo rubricat o come “RGE 1243/20 Sub 2”) rilevò che l’opponente nulla aveva provato in relazione al periculumin mora, dichiarando entrambe le opposizioni inammissibili per tardività, oltre che infondate per carenza di fumus boni iuris e per difetto del requisito del periculum in mora ; di conseguenza, rigettò le istanze di sospensione , provvedendo sulle spese della stessa fase cautelare e concedendo termine per l’introduzione dei relativi giudizi di merito. Avverso le predette ordinanze, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. agr. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con autonomi controricorsi e hanno anche depositato memoria. Nessuna difesa ha svolto il Consorzio del [OSCURATO:PERSONA],che è rimasto intimato. Ai sensi dell’art. 380 - bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Non mette conto esaminare le doglianze avanzate col ricorso – peraltro di estrema genericità –stante la palese inammissibilità dell’impugnazione. Invero, il ricorrente pretende di assoggettare a ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., atti con ogni evidenza originariamente privi di definitività e di decisorietà , omettendo del tutto di percorrere gli ordinari strumenti di reazione processuale offerti dall’ordinamento avversoi provvedimenti adottati dal g.e. a definizione della fase sommariadelle opposizioni esecutive. N. 14589/21R.G. Invero, costituisce orientamento assolutamente consolidato quello secondo cui “È inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. scaturito dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla l. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione” (così, Cass. n. 11243/2010; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 24044/2014; Cass. n. 1176/2015; Cass. n. 743/2016; Cass. n. 1228/2016; più di recente, con specifico riferimento all’appendice cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c., v. ex multis Cass. n. 24411/2019). Pertanto, le domande originariamente avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] coni ricorsi in opposizione, da essa qualificati ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nonché le pretese erroneità in cui sarebbe incorso il g.e. nell’adottare le due ordinanze di rigetto delle istanze di sospensione oggetto del ricorso che occupa, ben avrebbero potuto –e dovuto –essere coltivate con l’int roduzione dei rispettivi giudizi di merito, rispettivamente ex artt. 616 e 618 c.p.c., tanto più che lo stesso g.e. aveva assegnato termineper provvedere all’incombente. Discende da quanto precede la radicale inammissibilità del ricorso in esame. N. 14589/21R.G. 2.1 - Le caratteristiche dello stesso ricorso conducono tuttavia ad ulteriori riflessioni. 2.2 -È noto che l’orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità non può di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 25831/2007) è stato oggetto di una recente rimeditazione, così giungendosi a conclusioni maggiormente in linea col mutato quadro ordinamentale, sia nazionale che sovranazionale. In particolare, l’approdo di tale diverso approccio è ben compendiato da Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, che ha condivisibilmente affermato che “La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi duecommi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. N. 14589/21R.G. 2.3 –Ebbene, nello scrutinio del ricorso in esame può apprezzarsi non già la sua “mera” inammissibilità, ma la totale ingiustificabilità in punto di diritto degli argomenti spesi a sostegno della pretesa utilizzabilità del mezzo di impugnazione prescelto: pertanto, detta insostenibilità finisce per costituire un indizio dal quale risalire, per quanto possa occorrere pure ex art. 2727 c.c., alla sussistenza di colpa grave, consistita come già detto nell’ignorare, senza alcun atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle normeprocessuali già tratteggiate . Emblematica, in tal senso, è la recente Cass. n. 4430/2022, che ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave -e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta”. Ora, al di là delle considerazioni già spese riguardo alla “mer a ” non impugnabilità delle ordinanze in discorsocol ricorso per cassazione, basti solo evidenziare come la ricorrente abbia inteso affrontare il tema che qui interessa, laddove ha sostenuto testualmente che “Le due ordinanze del GE del Tribunale di Parma, proprio a ragione della natura giuridica non decisoria di tale archetipodi provvedimento giurisdizionale e proprio a motivo della non impugnabilità delle stesse se non nelle forme di cui alla norma dell’art. 111 N. 14589/21R.G. Cost., avrebbero richiestomotivazione ben memo perplessa ed apparente di quella adottata nel caso di specie …” (così il ricorso, p. 11). In sostanza, da un lato la ricorrente ben si rappresenta che le ordinanze in parola sono prive del requisito della decisorietà, e dall’altro afferma - con un salto logico-giuridico insostenibile da qualsivoglia profilo si voglia affrontare la tesi sostenuta – che l’unico modo di opporvisi sarebbe quello del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., il cui presupposto indispensabile, come è ben noto, è che il provvedimento impugnato sia dotato dei requisiti di decisorietà e di definitività (per tutte, Cass., Sez. Un. , n. 10107/2021). In proposito, ben possono mutuarsi –mutatis mutandis - le parole della già citata Cass. n. 4430/2022 (in motivazione): “Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente -e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. -ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare (ex aliís, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642)”. N. 14589/21R.G. 2.4 –Del resto, è ben nota la linea tracciata dal legislatore, specie nell’ultimo decennio (e ancora con la recente legge delega n. 206/2021, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 149/2022), per rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che rendano necessario il suo intervento. Ciò in piena coerenza col mutato quadro ordinamentale, ed in particolare: a) col principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio. Infatti, la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com’è in una sola udienza, dipende non tanto e non solo dalle norme processuali che disciplinano il giudizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numero di giudizi manifestamente infondatipendenti dinanzi la Corte. Èdunque evidente che la proposizione di ricorsi privi di qualsiasi ragionevole chance di accoglimento ha l’effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità; b) col principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (ex multis, Cass. n. 5677/2017); c)col principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali (così, Cass., Sez. Un.,n. 12310/2015, in motivazione). E tanto risulta conforme anche alla giurisprudenza sovranazionale in tema di accesso al giudice di legittimità, che salvaguarda lo scopo legittimo della funzione nomofilattica per la certezza del diritto e la corretta amministrazione N. 14589/21R.G. della Giustizia, con uno strumento che è proporzionale alla struttura ed alla funzione del giudizio di legittimità, nel rispetto dei requisiti della sussistenza di una base normativa, della conoscibilità ex ante (che, al riguardo, è assicurata da una giurisprudenza sufficientemente consolidata o comunque ben nota, tanto che perfino la sua declinazione più rigorosa può essere plausibilmente prevista), con esclusione di un eccessivo formalismo (per tutte: Corte EDU, sez. I, 15 settembre 2016, Trevisanato c/ Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, sui ricorsi riuniti nn. 55064/11, 37781/13, 26049/14). 2.5 - Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi pro posto il ricorso in esame quanto meno con colpa grave, la ricorrente deve essere condannata d’ufficio al pagamento in favore dellecontroricorrenti, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in misura che può stimarsi congruo ragguagliare alle spese processuali liquidate (o ad un loro multiplo), ovvero in relazione al valore della controversia (v. Cass. n. 26435/2020), fermo restando che, nella liquidazione della somma stessa, l’art. 96, comma 3, c.p.c., non fissa un limite minimo o massimo, solo rinviando al prudente apprezzamento del giudice (v. Cass. n. 8943/2022). Tale somma ben può essere quindi liquidata assumendo a parametro di riferimento anche l’importo del le spese di lite liquidate in virtù della soccombenza della stessa ricorrente , ex art. 91 c.p.c. , avuto riguardo ai compensi(su cui v. infra); nella specie, essa può dunque essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di € 8.000,00 per ciascuna delle N. 14589/21R.G. controricorrenti, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza. 3.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente. Questa è infine condannata al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, della ulteriore somma di € 8.000,00, per aver agito con colpa grave. Nulla va disposto in relazione al Consorzio intimato, che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso, va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida per ciascuna controricorrente in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge; condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di ciascuna controricorrente della somma di € 8.000,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo. Ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 15427/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris