CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07735/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23738/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti inproprio e nella qualità di eredi della madre [OSCURATO:PERSONA] e di GianniMaria Luisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti –Avverso la sentenza n. 4339 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il5/5/2021, pubblicata il 15/06/2021 e notificata il 23/06/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 23738/2021Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 7735/2026Data pubblicazione 30/03/20261. Con citazione del 19 marzo 2010, Amedeo e [OSCURATO:PERSONA] convenneroin giudizio gli eredi di Vittorio e [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], StefaniaMoriconi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giulia, [OSCURATO:PERSONA], FabrizioGianni, quest’ultimo nella qualità di esercente la responsabilità genitorialesu Francesca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucillaGianni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, in corso di giudizio,2932 c.c. o, in subordine, venisse disposta la condanna alla restituzionedel prezzo ai sensi dell’art. 2041 c.c., assumendo che, in data11/10/1988, era stato stipulato un preliminare di vendita tra Romaninoalle sorelle Ada e [OSCURATO:PERSONA], di un terreno sito in Roma, viaPrenestina, n. 1081, fatto oggetto del contratto; che era stato corrispostoil prezzo di lire 98 milioni (pari a euro 50.612,77), come risultante dallascrittura del 08/06/2000; e che i venditori non avevano inteso stipularel'atto definitivo.Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepirono la prescrizione el'infondatezza dell'azione e disconobbero la produzione documentale dicontroparte, tant'è che fu poi avviato un procedimento di verificazione,successivamente revocato su istanza degli stessi convenuti.Il Tribunale rigettò la domanda ex art. 2932 c.c., e, in accoglimento diquella subordinata, condannò i convenuti alla restituzione della somma dieuro 50.612,77, oltre interessi, compensando le spese di lite.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeGianni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nella resistenza diAmedeo Ferrari (che spiegò appello incidentale per l'accoglimento delladomanda ex art. 2932 c.c. e, in subordine, per la condanna dei convenutia corrispondere la differenza tra euro 50.612,77 e il valore di mercato delterreno), di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Giulia e [OSCURATO:PERSONA] (che proposero appello incidentale sull'eccezioneNumero registro generale 23738/2021Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 7735/2026Data pubblicazione 30/03/2026di prescrizione su entrambe le domande proposte) e di [OSCURATO:PERSONA] (chespiegò, a sua volta, appello incidentale, per l'accoglimento della domandaex art. 2932 c.c., e, in subordine, per la condanna dei convenuti acorrispondere la differenza tra il valore di acquisto e quello di mercatopubblicata il 15/06/2021, con la quale la Corte d'Appello di Roma accolsel'appello principale e quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e PaolaMoriconi e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giulia, [OSCURATO:PERSONA] e FrancescaGianni, rigettò, per l'effetto, le domande proposte da Amedeo e Albertacondannò al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a due motivi, illustrati anche con memoria; resistono concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e nellaqualità di eredi della madre [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA], Giulia, [OSCURATO:PERSONA], Francesca, [OSCURATO:PERSONA],Stefania e [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e quali eredi di Maria LuisaGianni.Considerato che:Il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c., e ciòesonera dal prendere in rassegna i motivi.Il ricorrente ha omesso di produrre la sentenza corredata della relata dinotifica, nonostante in ricorso sia stata dichiarata l’intervenuta notificadella sentenza impugnata ad opera della controparte.La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenutanotificazione della sentenza impugnata attesta, infatti, un "fattoprocessuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere iltermine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di"autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire leNumero registro generale 23738/2021Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 7735/2026Data pubblicazione 30/03/2026conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa l'oneredi depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia dellasentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee deimessaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzoPEC), senza che sia possibile recuperare la relativa omissione mediante lasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc.civ. (Cass., Sez. U, 6/7/2022, n. 21349; anche Cass., Sez. 6, 7/6/2021, n.15832; Cass., Sez. 5, 19/1/2018, n. 1295), a meno che la sentenza,munita della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), non sia stataprodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, terzo comma,cod. proc. civ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che lacancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione delprovvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnareex art. 325 cod. proc. civ.) - mediante l'istanza di trasmissione delfascicolo di ufficio (Cass., Sez. U, 6/7/2022, n. 21349).In ragione di ciò, deve allora dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, nonessendo stata la sentenza, munita della relata di notifica, depositataneppure dalla controricorrente, né acquisita in seguito all’istanza ditrasmissione del fascicolo d’ufficio.Né può dirsi applicabile il principio secondo cui, pur in difetto dellaproduzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata dinotificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, secondo comma, n.2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibileove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal latodel ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dellasentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione dellasentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso,emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque loscopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudiceNumero registro generale 23738/2021Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 7735/2026Data pubblicazione 30/03/2026dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarnela tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma,cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 3/4/2019, n. 11386; Cass.,Sez. 3, 10/7/2013, n. 17066).Il ricorso è stato, infatti, notificato il 18/9/2021, ben oltre i sessanta giornidalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 15/6/2021, ancheconsiderando la sospensione feriale dei termini. Inoltre, a tale omissione non è possibile rimediare mediante tardivaproduzione nel termine ex art. 372 cpc (cfr. tra le varie, Sez. U - ,Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 cit.).Solo per completezza, è il caso di aggiungere che secondo lagiurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza del 23maggio 2024, Ricorso n. 37943/17; sentenza del 28 ottobre 2021, Ricorson. 55064/11 e altri), l’osservanza dell’obbligo di depositare la relazione dinotificazione entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione delricorso, ai sensi dell’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile,giacché consente alla Corte di cassazione di adottare una decisione sullaprocedibilità del ricorso nella fase iniziale del procedimento grazie a unaprocedura accelerata, non costituisce un impedimento sproporzionato taleda compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunaledei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione (…) Si rinviaalla recente Sez. 3 - , Ordinanza n. 24199 del 29/08/2025.Sulla scorta degli esposti principi, ribaditi anche di recente da variepronunce di questa Corte (cfr. tra le varie Sez. 2, Ordinanza n. 6758 del2025), l’improcedibilità è inevitabile (Sez. 2, n. 20232/2026, inmotivazione).Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unNumero registro generale 23738/2021Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 7735/2026Data pubblicazione 30/03/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso