CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 29977/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché a fronte di un appello che non metteva in gioco la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art 337 cp allo stesso ascritto, in termini di assoluta genericità lamenta un asserito difetto di motivazione quanto alla applicabilità nella specie del disposto di cui all'art 129 cpp senza indicare le situazioni che nel caso avrebbero giustificato una siffatta pronunzia rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.