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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2022

Cassazione n. 17998/2024

Testo disponibile della fonte

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10125/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ [OSCURATO:PERSONA] O (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 4258/ 15 / 22 depositata i l 07/11/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 4258/15/22 del 07/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettava parzialmente l’appello principale dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e, per il resto, anche con riferimento all’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la cessazione della materia del contendere; appello principale e incidentale erano stati proposti nei confronti della sentenza n. 3781/09/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto solo parzialmente (riducendo le sanzioni al minimo edittale) i ricorsi proposti dal contribuente avverso un provvedimento di irrogazione sanzioni e la conseguente cartella di pagamento. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto di contestazione sanzioni era fondato sulla violazione della disciplina concernente il monitoraggio fiscale, non avendo il ricorrente giustificato movimentazioni su capitali con l’estero per quasi euro 3.270.000,00. 1.2.La CTR rigettava parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava, per la parte restante, la cessazione della materia del contendere, evidenziando che: a) sussistevano i presupposti per la rimessione in termini del contribuente in ordine alla tempestività del ricorso di primo grado, essendosi egli attivato entro sessanta giorni dalla cessazione della causa ostativa (ricovero in un ospedale cileno); b) la sanzione era stata definita con riferimento alla statuizione di primo grado che aveva previsto il pagamento del minimo edittale, sicché sulla questione della misura delle sanzioni andava dichiarata la cessazione della materia del contendere sia per quanto riguarda l’appello principale che per quanto concerne l’appello incidentale, essendo la definizione della controversia (con il pagamento della somma di poco più di euro 2.000,00) incompatibile con la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2erroneamente ritenuto la definizione totale anziché parziale della controversia. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Come ben evidenziato dalla difesa erariale, con ricorso pienamente autosufficiente, la CGT2 ha erroneamente ritenuto la definizione di tutti i carichi oggetto di contestazione, sebbene il contribuente si sia limitato a definire parzialmente il giudizio (con riferimento alla sola somma di euro 295.827,97 rispetto alla somma contestata di euro 1.183.285,64) e abbia proposto appello incidentale con riferimento alle ulteriori somme oggetto della controversia. 2.In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame (anche dell’appello incidentale proposto dal contribuente) e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in dive

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10125/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ [OSCURATO:PERSONA] O (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 4258/ 15 / 22 depositata i l 07/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 4258/15/22 del 07/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettava parzialmente l’appello principale dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e, per il resto, anche con riferimento all’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la cessazione della materia del contendere; appello principale e incidentale erano stati proposti nei confronti della sentenza n. 3781/09/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto solo parzialmente (riducendo le sanzioni al minimo edittale) i ricorsi proposti dal contribuente avverso un provvedimento di irrogazione sanzioni e la conseguente cartella di pagamento. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto di contestazione sanzioni era fondato sulla violazione della disciplina concernente il monitoraggio fiscale, non avendo il ricorrente giustificato movimentazioni su capitali con l’estero per quasi euro 3.270.000,00. 1.2.La CTR rigettava parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava, per la parte restante, la cessazione della materia del contendere, evidenziando che: a) sussistevano i presupposti per la rimessione in termini del contribuente in ordine alla tempestività del ricorso di primo grado, essendosi egli attivato entro sessanta giorni dalla cessazione della causa ostativa (ricovero in un ospedale cileno); b) la sanzione era stata definita con riferimento alla statuizione di primo grado che aveva previsto il pagamento del minimo edittale, sicché sulla questione della misura delle sanzioni andava dichiarata la cessazione della materia del contendere sia per quanto riguarda l’appello principale che per quanto concerne l’appello incidentale, essendo la definizione della controversia (con il pagamento della somma di poco più di euro 2.000,00) incompatibile con la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2erroneamente ritenuto la definizione totale anziché parziale della controversia. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Come ben evidenziato dalla difesa erariale, con ricorso pienamente autosufficiente, la CGT2 ha erroneamente ritenuto la definizione di tutti i carichi oggetto di contestazione, sebbene il contribuente si sia limitato a definire parzialmente il giudizio (con riferimento alla sola somma di euro 295.827,97 rispetto alla somma contestata di euro 1.183.285,64) e abbia proposto appello incidentale con riferimento alle ulteriori somme oggetto della controversia. 2.In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame (anche dell’appello incidentale proposto dal contribuente) e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in dive
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