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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 43802/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 15 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.

In questa ordinanza Bonafede è ritenuto gravemente indiziato dei reati di procurata inosservanza di pena e di favoreggiamento personale del latitante [OSCURATO:PERSONA], entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e commessi in Campobello di Mazara sino al 16 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA], insieme alla moglie [OSCURATO:PERSONA], avrebbe aiutato [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice dell'associazione mafiosa "cosa nostra", a sottrarsi all'esecuzione delle pene detentive irrogate con sentenze definitive e a eludere le investigazioni, ospitandolo in via continuativa presso la propria abitazione, ove consumava abitualmente i pasti e incontrava altre persone in condizioni di sicurezza; i coniugi Bonafede avrebbero, inoltre, consentito al latitante di sottrarsi ai servizi di osservazione posti in essere dalla polizia giudiziaria anche per effetto della vigilanza che costoro avrebbero effettuato sulla pubblica via.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Bonafede, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il difensore deduce l'erronea applicazione dell'art.274 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione sul punto, in quanto la sussistenza del pericolo di recidiva sarebbe stata presunta dal Tribunale solo sulla base dei titoli di reato contestati.

Ad avviso del difensore, tuttavia, non sarebbe possibile ipotizzare il concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, in quanto il Bonafede avrebbe intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] un rapporto esclusivo, diretto ed amicale, e non avrebbe mai avuto conoscenza di alcuno altro degli appartenenti all'associazione mafiosa.

Essendo stato, dunque, rescisso il rapporto con [OSCURATO:PERSONA], per effetto del suo arresto, il pericolo di recidiva non sarebbe più attuale, in quanto mancherebbe un'occasione prossima di reiterazione del reato.

La condotta del ricorrente si sarebbe, peraltro, limitata ad una «omertosa compiacenza», che pur sconveniente sul piano etico, sarebbe penalmente non sanzionata, in assenza di un obbligo di denuncia per il privato cittadino.

Sarebbe, inoltre, insussistente il pericolo di inquinamento probatorio, in quanto le indagini sulla rete dei fiancheggiatori di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero tratto origine proprio dalle dichiarazioni rese dai coniugi Bonafede e gli elementi di prova sarebbero stati già cristallizzati dalle videoriprese e dai sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria.

2.2. Con il secondo motivo il difensore censura l'erronea applicazione dell'art.275 cod. proc. pen., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione con riferimento alla scelta della misura cautelare applicata.Ad avviso del difensore, infatti, gli arresti domiciliari sarebbero la misura coercitiva idonea a soddisfare il periculum libertatis ravvisato nel caso di specie in ragione della mancanza di collegamenti del ricorrente con altri sodali, dei rapporti circoscritti ed esclusivi intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], del ruolo marginale assunto, dell'assenza di un'indole criminale e di precedenti penali.

2.3. Con il terzo motivo il difensore deduce la sussumibilità dei fatti nell'ambito applicativo dell'unica fattispecie incriminatrice di cui all'art. 390 cod. pen., in quanto, essendo il [OSCURATO:PERSONA] stato condannato a pena definitiva, non sarebbe più un soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini, ormai già esauritesi.

Il reato di procurata inosservanza di pena, del resto, non sarebbe che una forma speciale di favoreggiamento e, dunque, i due reati non potrebbero concorrere.

2.4. Con il quarto motivo il difensore censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., in quanto il ricorrente avrebbe recato ausilio al solo [OSCURATO:PERSONA].

Rileva il ricorrente che sarebbe errata l'applicazione dell'aggravante, in quanto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26230 del 2019, ha affermato che la finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa non può essere ritenuta sussistente per il sol fatto che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere a vantaggio di un capo-clan. 3.

Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con il terzo motivo, che assume rilievo preliminare, il difensore deduce l'erronea applicazione del concorso formale di reati e la sussumibilità delle condotte accertate nell'ambito applicativo dell'unica fattispecie incriminatrice di cui all'art. 390 cod. pen. 3.

Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste il concorso formale fra il reato di favoreggiamento personale e quello di procurata inosservanza di pena nelle situazioni in cui il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di persona sottoposta ad indagine per altro titolo (Sez. 6, n. 53735 del 02/12/2014, Costa, Rv. 261691, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva ravvisato il concorso formale tra i due reati nella condotta di imputati che avevano favorito la latitanza di persona attinta da un'ordinanza applicativa di misura custodiale, e da un ordine di carcerazione relativi a fatti di reato diversi).

Mentre il reato di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un diverso soggetto, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l'agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, il reato di procurata inosservanza di pena si esplica con qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta, con la logica conseguenza che il concorso formale fra le due ipotesi criminose è pienamente concepibile in tutte quelle situazioni - come quella nella specie considerata - in cui il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di persona sottoposta ad indagine per altro titolo (da ultimo, v.

Sez. 1, n. 44898 del 24/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234061; Sez. 1, n. 3861 del 30/05/1997, Piva, Rv. 207986; Sez. 1, n. 11057 del 18/10/1995, Sgaramella, Rv. 202862 - 01).

Il Tribunale del riesame di Palermo ha, pertanto, fatto buon governo di tali consolidati principi, ritenendo sussistente il concorso di entrambi i reati contestati; infatti, come risulta dal titolo genetico, cui l'ordinanza impugnata si richiama, [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto ad indagine in relazione alla propria permanente attività di direzione di "cosa nostra" e, al contempo, era latitante in relazione ai provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti n. 91/2016 SIEP emesso in data 16 gennaio 2023 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Palermo e n. 256/2008 SIEP emesso in data 17 novembre 2011 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.

4. Con il quarto motivo il difensore censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in quanto Bonafede avrebbe posto in essere condotte di ausilio solo in favore di [OSCURATO:PERSONA].La finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa non potrebbe, dunque, essere ritenuta sussistente per il sol fatto che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere a vantaggio di un capo-clan. 5.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, richiamato dal Tribunale del riesame, in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (Sez. 6, Sent. n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522 - 02; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475; Sez. 2, n. 26589 del 26/05/2011, Laudicina, Rv. 251000; Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016, Viglianisi, Rv. 268237 - 01; Sez. 2, n. 24753 del 09/03/2015, Sciortino, Rv. 264218 - 01; Sez. 5, n. 26699 del 25/02/2015, Maione, Rv. 263989 - 01; Sez. 2, n. 15082 del 12/02/2014, Cuttone, Rv. 259558 - 01).

Il Tribunale del riesame di Palermo, richiamando questo orientamento, non ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base di un mero automatismo, ma ha rilevato che la condotta del ricorrente aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] di svolgere appieno il proprio attuale e perdurante ruolo di vertice organizzativo e decisionale della cosca mafiosa.

Nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame, dunque, il prolungato sostegno a [OSCURATO:PERSONA] prestato dal ricorrente aveva favorito non solo il latitante, ma anche l'attività dell'intera associazione mafiosa operante nella provincia di Trapani.

6. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art.274 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione sul punto, in quanto la sussistenza del pericolo di recidiva sarebbe stata presunta solo sulla base della gravità dei titoli di reato contestati.

7. Il motivo, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito della diagnosi cautelare in sede di legittimità, è manifestamente infondato.

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art.274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis, Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865).

Il Tribunale di Palermo ha, inoltre, congruamente rilevato che dal compendio probatorio non sono emersi elementi idonei a vincere la doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma sono, anzi, stati riscontrati elementi sintomatici della sussistenza concreta e attuale dei pericula di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., quali: le dichiarazioni rese dall'indagato e contraddette dalle emergenze investigative relative alla conoscenza della reale identità del [OSCURATO:PERSONA] e della frequenza del loro rapporto; l'omertosa compiacenza assicurata dall'indagato al boss; l'ampia protrazione nel tempo delle condotte di ausilio e il pieno inserimento delle stesse in una salda e collaudata rete di complicità con altri coindagati; la reiterazione di tali condotte anche di recente.

Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, peraltro, non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto di reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 02); sicché non rileva che l'aiuto della latitanza sia stato prestato nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA].

Parimenti la rescissione del rapporto con [OSCURATO:PERSONA] per effetto del suo arresto non elide il pericolo di recidiva, come è stato correttamente rilevato dal Tribunale di Palermo.

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., deve, infatti, essere inteso non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (ex plurimis: Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830; Sez. 2, n. 536345 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977).

8. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art.275 cod. proc. pen., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione con riferimento alla scelta della misura cautelare applicata.

9. Anche questo motivo è manifestamente infondato.

La regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi dei terzo comma del predetto art. 275 (ex plurimis: Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Rv. 265598; conf.

Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651).

Il Tribunale del riesame ha, inoltre, non incongruamente rilevato l'inadeguatezza dell'applicazione di misure coercitive meno afflittive della custodia cautelare in carcere, evidenziando che anche la misura degli arresti domiciliari non consentirebbe il costante monitoraggio della rete di relazioni criminali che sono state alla base della condotta illecita dell'indagato e nemmeno la salvaguardia delle esigenze cautelari ritenute sussistenti, proprio in ragione del ruolo, tutt'altro che marginale, che Bonafede ha avuto nell'intera vicenda e nell'agevolazione della latitanza dello stesso.

10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», secondo quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 15 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. In questa ordinanza Bonafede è ritenuto gravemente indiziato dei reati di procurata inosservanza di pena e di favoreggiamento personale del latitante [OSCURATO:PERSONA], entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e commessi in Campobello di Mazara sino al 16 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA], insieme alla moglie [OSCURATO:PERSONA], avrebbe aiutato [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice dell'associazione mafiosa "cosa nostra", a sottrarsi all'esecuzione delle pene detentive irrogate con sentenze definitive e a eludere le investigazioni, ospitandolo in via continuativa presso la propria abitazione, ove consumava abitualmente i pasti e incontrava altre persone in condizioni di sicurezza; i coniugi Bonafede avrebbero, inoltre, consentito al latitante di sottrarsi ai servizi di osservazione posti in essere dalla polizia giudiziaria anche per effetto della vigilanza che costoro avrebbero effettuato sulla pubblica via. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Bonafede, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore deduce l'erronea applicazione dell'art.274 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione sul punto, in quanto la sussistenza del pericolo di recidiva sarebbe stata presunta dal Tribunale solo sulla base dei titoli di reato contestati. Ad avviso del difensore, tuttavia, non sarebbe possibile ipotizzare il concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, in quanto il Bonafede avrebbe intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] un rapporto esclusivo, diretto ed amicale, e non avrebbe mai avuto conoscenza di alcuno altro degli appartenenti all'associazione mafiosa. Essendo stato, dunque, rescisso il rapporto con [OSCURATO:PERSONA], per effetto del suo arresto, il pericolo di recidiva non sarebbe più attuale, in quanto mancherebbe un'occasione prossima di reiterazione del reato. La condotta del ricorrente si sarebbe, peraltro, limitata ad una «omertosa compiacenza», che pur sconveniente sul piano etico, sarebbe penalmente non sanzionata, in assenza di un obbligo di denuncia per il privato cittadino. Sarebbe, inoltre, insussistente il pericolo di inquinamento probatorio, in quanto le indagini sulla rete dei fiancheggiatori di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero tratto origine proprio dalle dichiarazioni rese dai coniugi Bonafede e gli elementi di prova sarebbero stati già cristallizzati dalle videoriprese e dai sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo il difensore censura l'erronea applicazione dell'art.275 cod. proc. pen., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione con riferimento alla scelta della misura cautelare applicata.Ad avviso del difensore, infatti, gli arresti domiciliari sarebbero la misura coercitiva idonea a soddisfare il periculum libertatis ravvisato nel caso di specie in ragione della mancanza di collegamenti del ricorrente con altri sodali, dei rapporti circoscritti ed esclusivi intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], del ruolo marginale assunto, dell'assenza di un'indole criminale e di precedenti penali. 2.3. Con il terzo motivo il difensore deduce la sussumibilità dei fatti nell'ambito applicativo dell'unica fattispecie incriminatrice di cui all'art. 390 cod. pen., in quanto, essendo il [OSCURATO:PERSONA] stato condannato a pena definitiva, non sarebbe più un soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini, ormai già esauritesi. Il reato di procurata inosservanza di pena, del resto, non sarebbe che una forma speciale di favoreggiamento e, dunque, i due reati non potrebbero concorrere. 2.4. Con il quarto motivo il difensore censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., in quanto il ricorrente avrebbe recato ausilio al solo [OSCURATO:PERSONA]. Rileva il ricorrente che sarebbe errata l'applicazione dell'aggravante, in quanto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26230 del 2019, ha affermato che la finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa non può essere ritenuta sussistente per il sol fatto che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere a vantaggio di un capo-clan. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il terzo motivo, che assume rilievo preliminare, il difensore deduce l'erronea applicazione del concorso formale di reati e la sussumibilità delle condotte accertate nell'ambito applicativo dell'unica fattispecie incriminatrice di cui all'art. 390 cod. pen. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste il concorso formale fra il reato di favoreggiamento personale e quello di procurata inosservanza di pena nelle situazioni in cui il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di persona sottoposta ad indagine per altro titolo (Sez. 6, n. 53735 del 02/12/2014, Costa, Rv. 261691, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva ravvisato il concorso formale tra i due reati nella condotta di imputati che avevano favorito la latitanza di persona attinta da un'ordinanza applicativa di misura custodiale, e da un ordine di carcerazione relativi a fatti di reato diversi). Mentre il reato di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un diverso soggetto, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l'agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, il reato di procurata inosservanza di pena si esplica con qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta, con la logica conseguenza che il concorso formale fra le due ipotesi criminose è pienamente concepibile in tutte quelle situazioni - come quella nella specie considerata - in cui il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di persona sottoposta ad indagine per altro titolo (da ultimo, v. Sez. 1, n. 44898 del 24/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234061; Sez. 1, n. 3861 del 30/05/1997, Piva, Rv. 207986; Sez. 1, n. 11057 del 18/10/1995, Sgaramella, Rv. 202862 - 01). Il Tribunale del riesame di Palermo ha, pertanto, fatto buon governo di tali consolidati principi, ritenendo sussistente il concorso di entrambi i reati contestati; infatti, come risulta dal titolo genetico, cui l'ordinanza impugnata si richiama, [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto ad indagine in relazione alla propria permanente attività di direzione di "cosa nostra" e, al contempo, era latitante in relazione ai provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti n. 91/2016 SIEP emesso in data 16 gennaio 2023 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Palermo e n. 256/2008 SIEP emesso in data 17 novembre 2011 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. 4. Con il quarto motivo il difensore censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in quanto Bonafede avrebbe posto in essere condotte di ausilio solo in favore di [OSCURATO:PERSONA].La finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa non potrebbe, dunque, essere ritenuta sussistente per il sol fatto che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere a vantaggio di un capo-clan. 5. Anche questo motivo è manifestamente infondato. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, richiamato dal Tribunale del riesame, in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (Sez. 6, Sent. n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522 - 02; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475; Sez. 2, n. 26589 del 26/05/2011, Laudicina, Rv. 251000; Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016, Viglianisi, Rv. 268237 - 01; Sez. 2, n. 24753 del 09/03/2015, Sciortino, Rv. 264218 - 01; Sez. 5, n. 26699 del 25/02/2015, Maione, Rv. 263989 - 01; Sez. 2, n. 15082 del 12/02/2014, Cuttone, Rv. 259558 - 01). Il Tribunale del riesame di Palermo, richiamando questo orientamento, non ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base di un mero automatismo, ma ha rilevato che la condotta del ricorrente aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] di svolgere appieno il proprio attuale e perdurante ruolo di vertice organizzativo e decisionale della cosca mafiosa. Nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame, dunque, il prolungato sostegno a [OSCURATO:PERSONA] prestato dal ricorrente aveva favorito non solo il latitante, ma anche l'attività dell'intera associazione mafiosa operante nella provincia di Trapani. 6. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art.274 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione sul punto, in quanto la sussistenza del pericolo di recidiva sarebbe stata presunta solo sulla base della gravità dei titoli di reato contestati. 7. Il motivo, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito della diagnosi cautelare in sede di legittimità, è manifestamente infondato. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art.274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis, Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865). Il Tribunale di Palermo ha, inoltre, congruamente rilevato che dal compendio probatorio non sono emersi elementi idonei a vincere la doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma sono, anzi, stati riscontrati elementi sintomatici della sussistenza concreta e attuale dei pericula di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., quali: le dichiarazioni rese dall'indagato e contraddette dalle emergenze investigative relative alla conoscenza della reale identità del [OSCURATO:PERSONA] e della frequenza del loro rapporto; l'omertosa compiacenza assicurata dall'indagato al boss; l'ampia protrazione nel tempo delle condotte di ausilio e il pieno inserimento delle stesse in una salda e collaudata rete di complicità con altri coindagati; la reiterazione di tali condotte anche di recente. Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, peraltro, non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto di reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 02); sicché non rileva che l'aiuto della latitanza sia stato prestato nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti la rescissione del rapporto con [OSCURATO:PERSONA] per effetto del suo arresto non elide il pericolo di recidiva, come è stato correttamente rilevato dal Tribunale di Palermo. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., deve, infatti, essere inteso non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (ex plurimis: Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830; Sez. 2, n. 536345 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977). 8. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art.275 cod. proc. pen., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione con riferimento alla scelta della misura cautelare applicata. 9. Anche questo motivo è manifestamente infondato. La regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi dei terzo comma del predetto art. 275 (ex plurimis: Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Rv. 265598; conf. Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651). Il Tribunale del riesame ha, inoltre, non incongruamente rilevato l'inadeguatezza dell'applicazione di misure coercitive meno afflittive della custodia cautelare in carcere, evidenziando che anche la misura degli arresti domiciliari non consentirebbe il costante monitoraggio della rete di relazioni criminali che sono state alla base della condotta illecita dell'indagato e nemmeno la salvaguardia delle esigenze cautelari ritenute sussistenti, proprio in ragione del ruolo, tutt'altro che marginale, che Bonafede ha avuto nell'intera vicenda e nell'agevolazione della latitanza dello stesso. 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», secondo quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 43802/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris