CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 06999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede cautelare, rigettava l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale, in data 26 aprile 2022, aveva a sua volta respinto l'istanza di dissequestro di un h4, immobile di proprietà del coniuge del ricorrente (costituito da un terreno con annessi fabbricati) sottoposto a sequestro preventivo in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 512-bis cod.pen. in relazione ai quali il ricorrente risulta indagato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in termini di erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 240-bis cod.pen.. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale avrebbe effettuato una sommaria valutazione della documentazione offerta dalla difesa a corredo della sua istanza, rilevandone la non autenticità e la non congruenza rispetto all'acquisto immobiliare senza sollecitare la difesa ad effettuare alcuna integrazione e travisando il calcolo del totale delle vincite SNAI che il ricorrente aveva sostenuto avessero supportato l'acquisto del cespite. Non sarebbe stata adeguatamente valutata l'assenza di profili di illiceità nella condotta di vita del ricorrente antecedenti rispetto al 2016 e, dunque, correlati all'acquisto dell'immobile avvenuto nel gennaio del 2014, con consequenziale mancanza di correlazione temporale tra l'acquisto del bene e la commissione dei reati contestati, anche tenuto conto della dimostrazione offerta dal ricorrente in ordine alle sua capacità economiche a decorrere dal 2012 e delle condizioni favorevoli inerenti alle modalità di pagamento del prezzo di acquisto del bene, come docunnentalmente provato dalla difesa anche attraverso le dichiarazioni del venditore. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la prova di congruità poteva attenere anche a redditi non dichiarati al fisco. [OSCURATO:PERSONA] In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è stato affermato il principio di diritto, che si può estendere per analogia al caso in esame, secondo cui, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscersi la legittimazione al solo apparente intestatario che è l'unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene (Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767; Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010, dep. 2011, Bifulco, Rv. 249499). Nel caso in esame, il ricorrente non potrebbe in ogni caso avere titolo alla restituzione dei beni, in quanto intestati alla di lui moglie, circostanza che esclude il suo concreto interesse a coltivare il ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.01.2023. Il Consigliere estensore Il ente [OSCURATO:PERSONA] iotallevi [OSCURATO:PERSONA]:› SECONDA SEZIONE PENA