Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16538/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ordinanza sulricorso iscritt o a l n. 21 103 / 20 1 6 R.G. propost o da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio del secondo, giusta procura speciale in calce alcontroricorso; –controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 190/06/2016, depositata il 10.02.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza n. 190/06/2016 , la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello propost o da ll’Agenzia delle Entrateavverso la sentenz a n. 337/10/2011 della CTP di Genova , con laquale, in accoglimento dei ricors i riuniti propost i da B iagini Adriano e da [OSCURATO:PERSONA] , era stato annullato l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, anno 200 4, emesso nei confronti della ormai estinta società [OSCURATO:SOCIETA].; - l ’Agenzia delle e ntrate impu gna la sentenza con ricors o per cassazione, affidato a tremotivi; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ; -[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso per il maggior reddito accertato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., omettendo di applicare gli artt. 2495 cod. civ. e 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, visto che l’atto impositivo era stato notificato ai soci, in qualità di successori; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 e 2495 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per averela CTR erroneamente escluso, nel merito, la pretesa, per l’asserita mancanza di prova della “complicità” tra i soci nella ripartizione degli utili occultati; - con il terzo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) 3 cod. proc. civ., per avere la CTR er rato nel ritenere illegittimo l’accertamento, atteso che sussistevano i presupposti per utilizzare il metodo induttivo c.d. puro; - successivamente, con nota del 19.01.2023, [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio e successore della società, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo presentato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; - dalla nota del 18.01.2023 dell’Agenzia delle Entrate, allegata alla suddetta domanda, si evince che l’Ufficio ha provveduto a liquidare la domanda di definizione agevolata presentata con riguardo alla società e che la stessa è risultata regolare; - alla luce della documentazione prodotta e considerato che entro il 31.12.2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, il giudizio si è estinto con il decorso del termine del 31.12.2020; - considerato , infine, che la definizione agevolata si estende anche all’altro socio qui in giudizio in qualità di successore della società già cessata, riferendosi il contenzioso all’accertamento nei confronti della società in quanto tale e non nei confronti dei singoli soci; - il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sulricorso iscritt o a l n. 21 103 / 20 1 6 R.G. propost o da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio del secondo, giusta procura speciale in calce alcontroricorso; –controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 190/06/2016, depositata il 10.02.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza n. 190/06/2016 , la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello propost o da ll’Agenzia delle Entrateavverso la sentenz a n. 337/10/2011 della CTP di Genova , con laquale, in accoglimento dei ricors i riuniti propost i da B iagini Adriano e da [OSCURATO:PERSONA] , era stato annullato l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, anno 200 4, emesso nei confronti della ormai estinta società [OSCURATO:SOCIETA].; - l ’Agenzia delle e ntrate impu gna la sentenza con ricors o per cassazione, affidato a tremotivi; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ; -[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso per il maggior reddito accertato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., omettendo di applicare gli artt. 2495 cod. civ. e 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, visto che l’atto impositivo era stato notificato ai soci, in qualità di successori; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 e 2495 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per averela CTR erroneamente escluso, nel merito, la pretesa, per l’asserita mancanza di prova della “complicità” tra i soci nella ripartizione degli utili occultati; - con il terzo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) 3 cod. proc. civ., per avere la CTR er rato nel ritenere illegittimo l’accertamento, atteso che sussistevano i presupposti per utilizzare il metodo induttivo c.d. puro; - successivamente, con nota del 19.01.2023, [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio e successore della società, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo presentato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; - dalla nota del 18.01.2023 dell’Agenzia delle Entrate, allegata alla suddetta domanda, si evince che l’Ufficio ha provveduto a liquidare la domanda di definizione agevolata presentata con riguardo alla società e che la stessa è risultata regolare; - alla luce della documentazione prodotta e considerato che entro il 31.12.2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, il giudizio si è estinto con il decorso del termine del 31.12.2020; - considerato , infine, che la definizione agevolata si estende anche all’altro socio qui in giudizio in qualità di successore della società già cessata, riferendosi il contenzioso all’accertamento nei confronti della società in quanto tale e non nei confronti dei singoli soci; - il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così