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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15602/2026

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roAGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore;- intimata -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.1028/2023 depositata il 30/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24687/2023Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 15602/2026Data pubblicazione 21/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato in data 14gennaio 2020, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace diAgropoli, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di sentirdichiarare la non debenza della somma di euro 995,24, di cui allacartella di pagamento n.100201900307776610002.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio,chiedeva di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confrontidella Prefettura di Salerno e nel merito concludeva per il rigettodella domanda, con vittoria di spese.3. [OSCURATO:PERSONA] di Pace dichiarava tardiva la domanda e dunqueinammissibile.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.5.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione resisteva al gravame.6.

Il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava il gravame.La ricostruzione contenuta nell’atto di impugnazione non eracondivisibile e la sentenza di primo grado andava confermataseppure per ragioni differenti da quelle formulate dal giudice a quo.Come correttamente indicato dalla difesa di parte appellata trovavaapplicazione nel caso in esame, trattandosi di opposizionerecuperatoria, ossia fondata sulla mancata notificazione degli attipresupposti, il termine di cui all’art. 7 del d.lgs. n.150/2011 e,dunque, la proposizione del ricorso non poteva che considerarsitardiva (cfr. Cass. civ. n. 21905/2022).

Ciò posto, non eranecessario l’esame delle ulteriori doglianze.7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza.8.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24687/2023Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 15602/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione ederrata applicazione del termine di cui all’art. 7 del d.lgs.n.150/2011.Il ricorrente richiama la sentenza delle S.U. del 12 gennaio2022, n.758 che ha dato una chiara lettura ed interpretazione deitermini di cui all’art.7 del d.lgs. n.150/2011, in tema di tempestivitàdell’opposizione con funzione recuperatoria, introdotta concitazione anziché con ricorso.Secondo la Suprema Corte, l’opposizione a cartella dipagamento con funzione recuperatoria (e cioè se si contestal’omessa notifica dei verbali richiamati in cartella) è correttamenteinstaurata se la citazione viene notificata tempestivamente neitrenta giorni dalla notifica della cartella.

L’atto introduttivo producegli effetti sostanziali e processuali che gli sono propri, fermerestando le decadenze e le preclusioni maturate secondo il ritoerroneamente scelto dalla parte.

Si tratta di una sanatoria pienache si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza dimutamento del rito da parte del giudice.

Nel caso in cui taleprovvedimento sia emanato, non opera retroattivamente, ma valesolo pro-futuro; esso, infatti, stabilisce il rito da applicare dopo laconversione, mantenendo gli effetti, processuali e sostanziali, giàprodotti dall’atto introduttivo “errato”.

Riassumendo: nell’ipotesi incui si utilizzi l’atto di citazione in luogo del ricorso, occorreconsiderare la data di notifica della citazione effettuata, invece, nelcaso in cui si impieghi il ricorso anziché la citazione, bisogna tenerconto della data di deposito del ricorso.

Ebbene, applicando iprincipi stabili dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, nel caso dispecie, contrariamente da quanto sostenuto dal Tribunale adito, laproposizione della domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] èNumero registro generale 24687/2023Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 15602/2026Data pubblicazione 21/05/2026tempestiva, in quanto, la cartella impugnata è stata notificata il 08gennaio 2020, l’atto di citazione (udienza fissata in citazione per il23 marzo 2020) è stato notificato via pec in data 14 gennaio 2020(entro i trenta giorni dalla notifica della cartella), mentre l’iscrizionea ruolo è avvenuta in data 12 maggio 2020 (notate bene iscrizionea ruolo avvenuta dopo la data di udienza fissata in citazione per viadella sospensione dei termini processuali covid 1 marzo 2020/31maggio 2020).

Pertanto, per la tempestività della domanda,trattandosi di citazione, conta la data di notifica e non l’iscrizione aruolo della causa.1.1 Il motivo di ricorso è fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguenteprincipio di diritto: Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorsoe che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio ècorrettamente instaurato ove quest'ultima sia notificatatempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processualiche le sono propri, ferme restando decadenze e preclusionimaturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; talesanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunziadell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai finidel rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzantieffetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali,riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questoin concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere,avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la leggeprescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso,quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C.Numero registro generale 24687/2023Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 15602/2026Data pubblicazione 21/05/2026ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso unacartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti acontravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché conricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 -tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla datadi notifica della cartella medesima) (Cass. Sez.

U., 12/01/2022, n.758, Rv. 663582 - 01).Nel caso in esame risulta che la notifica della citazione èavvenuta nel termine di trenta giorni dalla data di notifica dellacartella e, dunque, in applicazione della sentenza delle SezioniUnite sopra citata si impone l’accoglimento del motivo di ricorso lacassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione che deciderà anche in ordinealle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata erinvia al Tribunale di Vallo della Lucania in persona di diversomagistrato anche per le spese del giudizio di legittimità;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 3 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore;- intimata -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.1028/2023 depositata il 30/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24687/2023Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 15602/2026Data pubblicazione 21/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato in data 14gennaio 2020, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace diAgropoli, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di sentirdichiarare la non debenza della somma di euro 995,24, di cui allacartella di pagamento n.100201900307776610002. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio,chiedeva di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confrontidella Prefettura di Salerno e nel merito concludeva per il rigettodella domanda, con vittoria di spese.3. [OSCURATO:PERSONA] di Pace dichiarava tardiva la domanda e dunqueinammissibile.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.5. L’Agenzia delle Entrate e Riscossione resisteva al gravame.6. Il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava il gravame.La ricostruzione contenuta nell’atto di impugnazione non eracondivisibile e la sentenza di primo grado andava confermataseppure per ragioni differenti da quelle formulate dal giudice a quo.Come correttamente indicato dalla difesa di parte appellata trovavaapplicazione nel caso in esame, trattandosi di opposizionerecuperatoria, ossia fondata sulla mancata notificazione degli attipresupposti, il termine di cui all’art. 7 del d.lgs. n.150/2011 e,dunque, la proposizione del ricorso non poteva che considerarsitardiva (cfr. Cass. civ. n. 21905/2022). Ciò posto, non eranecessario l’esame delle ulteriori doglianze.7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza.8. L’Agenzia delle Entrate e Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24687/2023Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 15602/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione ederrata applicazione del termine di cui all’art. 7 del d.lgs.n.150/2011.Il ricorrente richiama la sentenza delle S.U. del 12 gennaio2022, n.758 che ha dato una chiara lettura ed interpretazione deitermini di cui all’art.7 del d.lgs. n.150/2011, in tema di tempestivitàdell’opposizione con funzione recuperatoria, introdotta concitazione anziché con ricorso.Secondo la Suprema Corte, l’opposizione a cartella dipagamento con funzione recuperatoria (e cioè se si contestal’omessa notifica dei verbali richiamati in cartella) è correttamenteinstaurata se la citazione viene notificata tempestivamente neitrenta giorni dalla notifica della cartella. L’atto introduttivo producegli effetti sostanziali e processuali che gli sono propri, fermerestando le decadenze e le preclusioni maturate secondo il ritoerroneamente scelto dalla parte. Si tratta di una sanatoria pienache si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza dimutamento del rito da parte del giudice. Nel caso in cui taleprovvedimento sia emanato, non opera retroattivamente, ma valesolo pro-futuro; esso, infatti, stabilisce il rito da applicare dopo laconversione, mantenendo gli effetti, processuali e sostanziali, giàprodotti dall’atto introduttivo “errato”. Riassumendo: nell’ipotesi incui si utilizzi l’atto di citazione in luogo del ricorso, occorreconsiderare la data di notifica della citazione effettuata, invece, nelcaso in cui si impieghi il ricorso anziché la citazione, bisogna tenerconto della data di deposito del ricorso. Ebbene, applicando iprincipi stabili dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, nel caso dispecie, contrariamente da quanto sostenuto dal Tribunale adito, laproposizione della domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] èNumero registro generale 24687/2023Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 15602/2026Data pubblicazione 21/05/2026tempestiva, in quanto, la cartella impugnata è stata notificata il 08gennaio 2020, l’atto di citazione (udienza fissata in citazione per il23 marzo 2020) è stato notificato via pec in data 14 gennaio 2020(entro i trenta giorni dalla notifica della cartella), mentre l’iscrizionea ruolo è avvenuta in data 12 maggio 2020 (notate bene iscrizionea ruolo avvenuta dopo la data di udienza fissata in citazione per viadella sospensione dei termini processuali covid 1 marzo 2020/31maggio 2020). Pertanto, per la tempestività della domanda,trattandosi di citazione, conta la data di notifica e non l’iscrizione aruolo della causa.1.1 Il motivo di ricorso è fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguenteprincipio di diritto: Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorsoe che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio ècorrettamente instaurato ove quest'ultima sia notificatatempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processualiche le sono propri, ferme restando decadenze e preclusionimaturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; talesanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunziadell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai finidel rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzantieffetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali,riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questoin concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere,avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la leggeprescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso,quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C.Numero registro generale 24687/2023Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 15602/2026Data pubblicazione 21/05/2026ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso unacartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti acontravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché conricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 -tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla datadi notifica della cartella medesima) (Cass. Sez. U., 12/01/2022, n.758, Rv. 663582 - 01).Nel caso in esame risulta che la notifica della citazione èavvenuta nel termine di trenta giorni dalla data di notifica dellacartella e, dunque, in applicazione della sentenza delle SezioniUnite sopra citata si impone l’accoglimento del motivo di ricorso lacassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione che deciderà anche in ordinealle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata erinvia al Tribunale di Vallo della Lucania in persona di diversomagistrato anche per le spese del giudizio di legittimità;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 3 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco
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