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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10024/2022

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t, {.00 L SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22738/2017 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Arezzo, nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il edmarzo 2017 n. 550/01/2017; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella c:amera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 04 marzo 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 7 marzo 2017 n. 550/01/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale (sul valore accertato di C 575.000,00, a fronte del valore dichiarato di C 125.349,00) in relazione alla compravendita della proprietà di un fabbricato adibito ad abitazione in Anghiari (AR), con rogito notarne del 3 giugno 2013, disconoscendo i presupposti della tassazione sul valore catastale ai sensi dell'art. 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, in ragione dell'accertata destinazione a "casa-vacanze", ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei medesimi avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo il 21 maggio 2015 n. 133/01/2015, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l'amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore dell'immobile in ragione dell'inapplicabilità della valutazione catastale per l'accertata destinazione ad attività commerciale.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 132 e 156, comma 2, cod. proc. civ., 46 e 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver deciso l'appello con motivazione assolutamente carente o apparente con riguardo all'accertamento dell'utilizzo dell'immobile compravenduto per l'esercizio di un'attività commerciale, essendone emersa la destinazione a "casa -vacanze".

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 115 cod. proc. cìv., 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente desunto la destinazione dell'immobile compravenduto all'esercizio di attività commerciale (fatto ignoto) dalla pubblicazione imputabile ai compratori (e non al venditore) di annunci su siti web del settore (fatto altrettanto ignoto), attraverso una vera e propria praesumptio de praesumpto.

3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di circostanze decisive ai fini del giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto: a) che i contribuenti non sono imprenditori commerciali e, quindi, non sono titolari di partita IVA; b) che i contribuenti non risultano aver percepito redditi di natura imprenditoriale in Italia.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, 56 della Legge della Regione Toscana 23 marzo 2000 n. 42 e del Regolamento della Regione Toscana 24 settembre 2013 n. 52, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'immobile compravenduto potesse essere adibito a "casa-vacanza", non possedendo i requisiti minimi per tale destinazione secondo la disciplina vigente in materia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).1.2 Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 1.3 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente né coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo all'accertamento della destinazione dell'immobile compravenduto all'esercizio di un attività commerciale (nella forma della gestione di una "casa -vacanza").

Invero, il testo della motivazione si esaurisce nella scarna e laconica affermazione che: «L'appello merita accoglimento in quanto l'acquisto avente ad oggetto una "casa vacanze" risulta avvenuto nell'esercizio di una attività commerciale».

Però, così argomentando, il giudice di appello non ha fornito alcuna spiegazione sulle premesse di tale sillogismo, avendo tralasciato ogni riferimento all'esame delle risultanze probatorie che sarebbero idonee a giustificare la conclusione enunciata.Ne deriva che le ragioni del decisum - per come succintamente esposte - non raggiungono la soglia del minimo costituzionale.

2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così decisQ a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il marzo 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t, {.00 L SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22738/2017 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Arezzo, nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il edmarzo 2017 n. 550/01/2017; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella c:amera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 04 marzo 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 7 marzo 2017 n. 550/01/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale (sul valore accertato di C 575.000,00, a fronte del valore dichiarato di C 125.349,00) in relazione alla compravendita della proprietà di un fabbricato adibito ad abitazione in Anghiari (AR), con rogito notarne del 3 giugno 2013, disconoscendo i presupposti della tassazione sul valore catastale ai sensi dell'art. 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, in ragione dell'accertata destinazione a "casa-vacanze", ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei medesimi avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo il 21 maggio 2015 n. 133/01/2015, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l'amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore dell'immobile in ragione dell'inapplicabilità della valutazione catastale per l'accertata destinazione ad attività commerciale. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 132 e 156, comma 2, cod. proc. civ., 46 e 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver deciso l'appello con motivazione assolutamente carente o apparente con riguardo all'accertamento dell'utilizzo dell'immobile compravenduto per l'esercizio di un'attività commerciale, essendone emersa la destinazione a "casa -vacanze". 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 115 cod. proc. cìv., 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente desunto la destinazione dell'immobile compravenduto all'esercizio di attività commerciale (fatto ignoto) dalla pubblicazione imputabile ai compratori (e non al venditore) di annunci su siti web del settore (fatto altrettanto ignoto), attraverso una vera e propria praesumptio de praesumpto. 3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di circostanze decisive ai fini del giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto: a) che i contribuenti non sono imprenditori commerciali e, quindi, non sono titolari di partita IVA; b) che i contribuenti non risultano aver percepito redditi di natura imprenditoriale in Italia. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, 56 della Legge della Regione Toscana 23 marzo 2000 n. 42 e del Regolamento della Regione Toscana 24 settembre 2013 n. 52, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'immobile compravenduto potesse essere adibito a "casa-vacanza", non possedendo i requisiti minimi per tale destinazione secondo la disciplina vigente in materia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).1.2 Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 1.3 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente né coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo all'accertamento della destinazione dell'immobile compravenduto all'esercizio di un attività commerciale (nella forma della gestione di una "casa -vacanza"). Invero, il testo della motivazione si esaurisce nella scarna e laconica affermazione che: «L'appello merita accoglimento in quanto l'acquisto avente ad oggetto una "casa vacanze" risulta avvenuto nell'esercizio di una attività commerciale». Però, così argomentando, il giudice di appello non ha fornito alcuna spiegazione sulle premesse di tale sillogismo, avendo tralasciato ogni riferimento all'esame delle risultanze probatorie che sarebbero idonee a giustificare la conclusione enunciata.Ne deriva che le ragioni del decisum - per come succintamente esposte - non raggiungono la soglia del minimo costituzionale. 2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così decisQ a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il marzo 2022
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