CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 24040/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23) [OSCURATO:PERSONA] Si premette che non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio del difensore dell'imputato per adesione all'astensione collettiva di categoria, trattandosi di udienza camerale caratterizzata da un contraddittorio esclusivamente cartolare (cfr. Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, Rv. 281724 - 01). Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, è stata motivatamente confermata dalla Corte territoriale la configurabilità del dolo nel reato in contestazione, tenuto conto del rapporto di convivenza del prevenuto con la moglie e della dichiarazione dei redditi congiunta da costoro presentata. Il fatto è stato considerato - non illogicamente - di non particolare tenuità, avendo l'imputato dichiarato un reddito di molto inferiore a quello reale. Infine, il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. risulta adeguatamente rappresentato dalla riscontrata mancanza di elementi positivi in tal senso valutabili, neanche dedotti dal prevenuto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il PrWdente D E PUS i i •\ T.\