CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verbania aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa di cui al capo a) della rubrica e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva e la finale riduzione per la scelta del rito, la aveva condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 120 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore della Brasola lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità: segnala l'erroneità della decisione di conferma della sentenza di primo grado dal momento che la prognosi di futura astensione dal reato implica la considerazione di una serie di elementi che non sono stati affatto valutati nel caso di specie pur essendo emersi nel corso del processo ed evidenziati nella sentenza di primo grado. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello ha infatti specificamente motivato in ordine alla possibilità di concedere all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena che ha ciò non di meno escluso, confermando perciò anche su questo punto la decisione di primo grado, alla luce della prognosi negativa sulla futura astensione dal reato dell'odierna ricorrente, imposta dalla considerazione dei precedenti attestati nel casellario giudiziario. Anche recentemente, questa Corte ha avuto modo di ribadire che per negare l'invocato beneficio il giudice di merito, nel valutare la sua concedibilità, pur dovendo sul punto specificamente motivare, non ha tuttavia l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 5, 14.9.2017 n. 57.704, P.; conf., da ultimo, Cass. Pen., 5, 7.2.2020 n. 17.953, Filipache). Nel caso di specie, perciò la Corte di Appello ha concluso per la non concedibilità del beneficio con argomentazione non censurabile in questa sede e, in fatto, non contrastata, ovvero fondando sull'esistenza di precedenti penali e, perciò, sulla "storia" personale e giudiziaria della Brasola, la prognosi negativa sulla capacità dell'imputata di astenersi, in futuro, e ricorrendo nuove occasioni, dal commettere nuovi reati. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano DEPOSITAT