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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 26841/2026

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i FOGGIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolodella continuazione dei reati giudicati mediante tre sentenze (sentenza delTribunale di Bari in composizione monocratica del 18/06/2019, riformata dallaCorte di appello il 20/10/2021 e passata in giudicato il 14/04/2022, di condannaalla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa, per ilreato di furto aggravato, commesso in Acquaviva delle Fonti in data 08/10/2018;sentenza del Tribunale di Foggia in composizione collegiale del 23/03/2021,riformata dalla Corte d’appello il 21/02/2022 e divenuta irrevocabile il06/09/2022, di condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euroseicentocinquanta di multa, per i reati di rapina aggravata e lesioni, commessi inLucera il 04/09/2018; sentenza del Tribunale di Foggia in composizionemonocratica in data 11/10/2019, confermata dalla Corte d’appello di Bari il06/04/2023 e passata in giudicato il 03/11/2023, di condanna alla pena di mesisei di reclusione ed euro quattrocento di multa, per il reato di furto aggravato,posto in essere in Lucera il 07/12/2025).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione agli artt. 81 e 671 cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzioneerroneamente escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reatigiudicati mediante le sentenze suddette, emergente dall’identità del contestogeografico, dalla breve distanza temporale che li separa e dall’omogeneitàstrutturale esistente fra i fatti.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte.

Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i FOGGIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolodella continuazione dei reati giudicati mediante tre sentenze (sentenza delTribunale di Bari in composizione monocratica del 18/06/2019, riformata dallaCorte di appello il 20/10/2021 e passata in giudicato il 14/04/2022, di condannaalla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa, per ilreato di furto aggravato, commesso in Acquaviva delle Fonti in data 08/10/2018;sentenza del Tribunale di Foggia in composizione collegiale del 23/03/2021,riformata dalla Corte d’appello il 21/02/2022 e divenuta irrevocabile il06/09/2022, di condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euroseicentocinquanta di multa, per i reati di rapina aggravata e lesioni, commessi inLucera il 04/09/2018; sentenza del Tribunale di Foggia in composizionemonocratica in data 11/10/2019, confermata dalla Corte d’appello di Bari il06/04/2023 e passata in giudicato il 03/11/2023, di condanna alla pena di mesisei di reclusione ed euro quattrocento di multa, per il reato di furto aggravato,posto in essere in Lucera il 07/12/2025).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione agli artt. 81 e 671 cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzioneerroneamente escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reatigiudicati mediante le sentenze suddette, emergente dall’identità del contestogeografico, dalla breve distanza temporale che li separa e dall’omogeneitàstrutturale esistente fra i fatti.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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