CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2020
Cassazione n. 33739/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32413/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 41/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 943/2020 depositata il 22/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a 3 motivi avverso la sentenza nr 943/2020 della Corte di appello di Ancona cui ha resistito con controricorso la società Maior s.r.l. Con atto depositato in data 15.5.2024 le partidell’odierno giudizio hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: In ragione dellarinuncia agli atti presentata da entrambe le parti ricorrono i requisiti per dichiarare l'estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superflua l'indicazione dei contenuti dei motivi di ricorso e delle deduzioni svolte dalla controricorrente. Va pertanto dichiarata ai sensi dell’art 390 e 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio a spese compensate. Non deve disporsi il pagamento deldoppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso percassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015;Cass.25485/2018). Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà pertanto atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso