CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 01019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27323/22 RG Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che- per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di lesioni aggravate. Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' insussistenza dell'arma impropria ed in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod.pen. — è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( si veda pag. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod.pen. — è inedito, nella misura in cui non è stato ritualmente proposto con i motivi di appello (che lamentavano solo la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa); Rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. perì.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore