CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, avente ad oggetto l'ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; letti i motivi del ricorso e la memoria difensiva; rilevato che: a supporto della decisione il Tribunale di sorveglianza ha richiamato il lungo e articolato percorso deviante del collaboratore di giustizia del quale ha segnalato anche i numerosi procedimenti ancora pendenti; la concessione della misura alternativa richiesta è stata giudicata prematura, pure a fronte dell'avvio di un serio percorso di revisione critica, tenuto conto che solo recentemente è stato sperimentato l'accesso all'esterno con un permesso premio; pertanto, si rende necessario, secondo la magistratura di sorveglianza, procedere gradualmente alla sperimentazione di accessi a misure gradate in vista di un avvio di vere e proprie misure alternative; il ricorso non coglie, rispetto a tale adeguato e completo percorso motivazionale, censure significative né sotto il profilo della violazione di legge (primo motivo), né sotto quello del vizio di motivazione (secondo motivo); si tratta di argomentazioni fattuali che tendono ad evidenziare il processo di revisione critica avviato dal ricorrente (con conseguente contraddittorietà della motivazione siccome trattasi di profilo evidenziato nello stesso provvedimento impugnato) e la necessità di mantenere un contatto con l'ambiente familiare; il ricorso trascura, tuttavia, di valutare quanto sostenuto nel provvedimento impugnato in merito alla gradualità (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231 - 01; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889 - 01) dell'accesso del collaboratore alle misure alternative, in ragione del fatto che trattasi di criterio che risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento penitenziario; ne consegue l'affermazione che, anche con riferimento ai benefici applicabili ai collaboratori di giustizia va richiamato quanto affermato da Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 — 01, ossia che il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inam P.Q.MIl Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] Giuro O DEPOSITAT E N CANCE!....LEMA Sezioric 1.'7/ i1 3 SET 2026 I [OSCURATO:PERSONA]' AMMINI:, i ru,. ¦ i vU ndrea ini L_