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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 37201/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/01/2020 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Presidente cel Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza li affidamento in prova al servizio sociale formulata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto priva dell'indicazione, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 677 comma 2-bis del codice di rito, della dichiarazione o elezione di domicilio.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezza del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 677 comma 2-bis cod. proc. p en.

Afferma che nell'istanza, alla quale era stata allegata la procura speciale al difensore, e più precisamente nel corpo della intestazione era stata indicata la residenza condannato.

Si tratta di indicazione sufficiente dovendo la causa di inammissibilità essere limitata, in base ad una interpretazione non fcirrnalistica della norma, alle sole istanze in cui la parte interessata o il difensore non indichino un luogo di residenza completo di indirizzo.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 L'istanza di ammissione alle misure alternati /e sottoscritta cal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente dichiarata inam -nissibile dal prc.vvedimento impugnato per difetto delle indicazioni richieste dall'art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen., che prescrive che l'istanza del condannat) non detenuto, come nella fattispecie, deve contenere, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, anche nell'ipotesi in cui l'istanza sia p -esentata dal difensore.

La tassatività del relativo adempimento, discendente dal chiaro dettato legislativo, è stata affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte r ella sentenza r. 18775 del 17/12/2009, Rv. 246720, che ha precisato che il relaivo obbligo nor può essere assolto con modalità diverse da quelle previste, e susi>iste anche quando l'istanza sia presentata dal difensore, il quale è tenuto, in tal CESO, a corredare la domanda della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio acquisita dal proprio assistito, potendo provvedervi direttamente soltanto qualora sia munito di una procura speciale ad hoc.

Non ammettendo equipollenti, il delineato obbligo non può nemmeno essere assolto mediante indicazioni recupe .abili aliunde sulla residenza dell'interessato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 61i3 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 1E6 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende iella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in ?uro tremila.

P.Q.M. 9-? Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Presidente cel Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza li affidamento in prova al servizio sociale formulata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto priva dell'indicazione, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 677 comma 2-bis del codice di rito, della dichiarazione o elezione di domicilio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezza del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 677 comma 2-bis cod. proc. p en. Afferma che nell'istanza, alla quale era stata allegata la procura speciale al difensore, e più precisamente nel corpo della intestazione era stata indicata la residenza condannato. Si tratta di indicazione sufficiente dovendo la causa di inammissibilità essere limitata, in base ad una interpretazione non fcirrnalistica della norma, alle sole istanze in cui la parte interessata o il difensore non indichino un luogo di residenza completo di indirizzo. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 L'istanza di ammissione alle misure alternati /e sottoscritta cal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente dichiarata inam -nissibile dal prc.vvedimento impugnato per difetto delle indicazioni richieste dall'art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen., che prescrive che l'istanza del condannat) non detenuto, come nella fattispecie, deve contenere, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, anche nell'ipotesi in cui l'istanza sia p -esentata dal difensore. La tassatività del relativo adempimento, discendente dal chiaro dettato legislativo, è stata affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte r ella sentenza r. 18775 del 17/12/2009, Rv. 246720, che ha precisato che il relaivo obbligo nor può essere assolto con modalità diverse da quelle previste, e susi>iste anche quando l'istanza sia presentata dal difensore, il quale è tenuto, in tal CESO, a corredare la domanda della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio acquisita dal proprio assistito, potendo provvedervi direttamente soltanto qualora sia munito di una procura speciale ad hoc. Non ammettendo equipollenti, il delineato obbligo non può nemmeno essere assolto mediante indicazioni recupe .abili aliunde sulla residenza dell'interessato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 61i3 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 1E6 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende iella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in ?uro tremila. P.Q.M. 9-? Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i
Decreto Cassazione n. 37201/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris