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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26272/2026

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del Tribunale di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso;sentita l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi diricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, con ordinanza del 4novembre 2025 ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza con la quale il 6 ottobre 2025 il Giudice per le IndaginiPreliminari del Tribunale di Brindisi ha applicato la misura della custodiacautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. per iltentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso con DanieleCalabretto e [OSCURATO:PERSONA] (capo 2), oltreché del delitto di illegale detenzionee porto di pistola in luogo pubblico (capo 3).2.

I fatti, avvenuti il 13 giugno 2025, non sono nella sostanza contestati eassumono rilievo solo ai fini della disamina della censura sviluppata dalla difesanel ricorso che attiene alla qualificazione giuridica del fatto.[OSCURATO:PERSONA] e la compagna, [OSCURATO:PERSONA], furono sorpresi arubare delle patate in un fondo agricolo e furono costretti a fuggire perchéscoperti dai proprietari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e da alcuni dipendenti, tra cuiMassimo [OSCURATO:PERSONA], che si opposero al furto e chiamarono i Carabinieri.Dopo poco, presso lo stesso fondo, si presentò [OSCURATO:PERSONA], armatodi una pistola, a bordo di un’autovettura Audi, condotta da [OSCURATO:PERSONA], attualericorrente.All’interno dell’autovettura c’era anche [OSCURATO:PERSONA] che indicò aCalabretto [OSCURATO:PERSONA], dipendente del proprietario del fondo, quale una dellepersone che si era opposto al furto e che aveva chiamato i Carabinieri.[OSCURATO:PERSONA], non appena si rese conto che [OSCURATO:PERSONA] era armato, scesedall’autovettura e tentò di fuggire a piedi ma dall’Audi, che nel frattempo avevafatto retromarcia, fu esploso un colpo di pistola che lo raggiunse all’altezzadell’inguine/gluteo destro, provocandogli consistenti lesioni, la frattura delfemore e altro.L’Audi allora si allontanò repentinamente.Quanto accaduto è stato ricostruito nel corso delle indagini effettuate daiCarabinieri ascoltando le persone offese e gli indagati, nonché attraverso gliaccertamenti svolti, anche nell’immediatezza.Successivamente il pubblico ministero, nel mese di ottobre, ha chiestol’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eDaniele [OSCURATO:PERSONA], misura che il giudice ha disposto.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto riesame la difesa che, per quanto rilevanell’attuale ricorso, ha censurato la qualificazione giuridica attribuita ai fattievidenziando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva consapevolezza di quali erano le reali intenzionidi [OSCURATO:PERSONA] e di come dagli atti emergerebbe comunque che questi non avessel’intenzione di uccidere ma di minacciare la persona offesa o, al più, di colpirlasoltanto alle gambe per reazione al fatto che erano stati chiamati in Carabinieri.Il Tribunale del riesame, ripercorso lo svolgimento di quanto accaduto, haritenuto di confermare la qualificazione giuridica attribuita ai fatti dal giudicedelle indagini preliminari, anche sotto il profilo della sussistenza del dolo, ciòevidenziando che “le modalità del fatto sin qui note, la distanza comunqueravvicinata con la vittima, l’indirizzo del colpo ad altezza uomo, l’uso di unapistola e la fuga repentina dopo aver colpito la vittima sono sintomatiche dellaesistenza del dolo diretto quale piena consapevolezza e volontarietà di provocarel’evento morte, a nulla rilevando che la persona offesa sia stata o meno ineffettivo pericolo di vita”.4.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, amezzo del difensore di fiducia, ha dedotto il seguente motivo.4.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione.Nell’unico motivo la difesa rileva che il Tribunale è incorso nel medesimo erroreche era già contenuto nel provvedimento cautelare genetico in ordine allaqualificazione giuridica dei fatti contestati al capo

2. Come si era in quella sedeevidenziato, infatti, affinché possa dirsi integrata la fattispecie di tentato omicidiooccorre la dimostrazione che l’azione era sorretta da dolo intenzionale oquantomeno diretto (anche di tipo alternativo), postulando che l’agente abbiaaderito all’evento rappresentandosi come certa o probabile la sua realizzazione ecome ciò non sia possibile nel caso di specie in cui fu esploso un solo colpo dipistola che raggiunse parti non vitali del corpo della vittima.

Né, d’altro canto,può ritenersi che le circostanze dell’azione consentano di inferire che gli agentiavessero concretamente previsto ex ante la morte della persona offesa comeconseguenza normale ed inevitabile del loro agire.

Sotto altro profilo, poi, ladifesa rileva che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare che ilNisi era il soggetto che era alla guida dell’autovettura, per cui l’accertamentodell’animus necandi, già debole in capo a chi aveva fatto fuoco, avrebbe dovutoessere effettuato con maggiore attenzione e, soprattutto, tenendo conto dellapeculiare condizione in cui ei era trovato a fare l’autista a fronte dell’esplosionedi un unico colpo d’arma da fuoco, indirizzato alle gambe della vittima, che nonpuò da solo essere ritenuto significativo della volontà di uccidere, neppure neglispazi del dolo alternativo, i cui presupposti – nell’ordinanza impugnata –sarebbero confusi con quelli del dolo eventuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in ordine alla qualificazione giuridica con specifico riferimento allaritenuta sussistenza del dolo diretto, anche sub specie alternativo.La doglianza è infondata.2.1.

In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione chededuca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenzecautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme dilegge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i vizi cheincidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionalesvolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto ilcontrollo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e nonè possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziantio a un diverso esame dei fatti e, nella materia cautelare, a una diversadelibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez.un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020,Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Il controllo di legittimità, d’altro canto, concerne il rapporto tra motivazionee decisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso percassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deverivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento delladecisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata algiudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).Questo pure considerato che l’ordinanza applicativa della misura e quella chedecide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate ecomplementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra ecompleta l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudicee, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersiintegrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo sianostate indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. per tutte Sez.

U, n. 7 del17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01; da ultimo, Sez. 5, n. 29333 del 23/07/2025,Gennaro, n. m.; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj e altri, Rv. 261085-01;Sez. 5, n. 3255 del 7/12/2006, dep. 2007, P.M. in proc.

Sarli e altir, Rv. 236036-01; Sez. 5, n. 40608 del 8/10/2003, Castiello e altri, Rv. 226790-01; Sez. 5, n.1907 del 28/03/2000, Cesario, Rv. 216883-01; Sez. 1, n. 306 del 20/01/1997,Le stesse, infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamentecollegate, si integrano reciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep.2016, Berlingeri, Rv. 266765-01) e quindi, vicendevolmente e nel loro insieme,connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti diapplicabilità della misura cautelare (così già Sez. 1, n. 672 del 23/01/1998, dep.1999, Trimboli, Rv. 212768-01).Dovendo sul punto, infine, anche ribadirsi che «in tema di giudizio dilegittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare lacompatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limitidi un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilirese il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nécondividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504-01; conf.

Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 2004, Elia e altri, Rv.229369-01; Sez. 5 del 13/05/2003, Pagano e altri, non mass.) e che in ogni caso«eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazionerimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamenteapprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicitàdell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi daltesto impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile»(ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01; cfr. già Sez.6, n. 5334 del 22/04/1992, dep. 1993, Verdelli e altro, Rv. 194203-01).2.3.

Il provvedimento impugnato è conforme ai principi enucleati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di tentato omicidio e non è affetto da alcunodei vizi previsti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. in quanto ilragionamento esposto a fondamento della conclusione non è manifestamenteillogico o contraddittorio.2.3.1.

Nel delitto tentato - fattispecie caratterizzata dalla punibilità di attiche, per definizione, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall’agente etipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale - si pone ilduplice problema di individuare sia l’idoneità e univocità in fatto degli atti (davalutarsi ex ante e in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) che la realeintenzione perseguita dall’autore del fatto.In ordine al secondo aspetto, proprio in virtù della mancata realizzazionedell’evento, la verifica appare particolarmente delicata e la riconoscibilità di untentativo punibile impone la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori'della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei,elemento psicologico.Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione edalla volontà della condotta e di determinare l’evento preso di mira) che siricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione diindicatori fattuali capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e diqualificazione dello stesso (Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv.261105 - 01 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di undato “così poco estrinseco” come l'atteggiamento interiore non possono darluogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamentopuramente indiziario “dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso unprocedimento che parte dall'id quod plerumque accidit e considera le circostanzeesteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituisconol'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici”; intal senso, recentemente Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, n.m.; Sez. 5,n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 – 01 in motivazione e Sez. 1, n.31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 - 01).2.3.2.

L'analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non devenecessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipointenzionale, posto che il tentativo è punibile anche in presenza di dolo diretto ditipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile edolo eventuale.Secondo il principio risalente a Sez.

U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994,Cassata, Rv. 195804 – 01, in tema di elemento soggettivo del reato possonoindividuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nelcaso di azione posta in essere con accettazione dell'evento, l'autore puòmanifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda dellaconsiderazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità diverificazione dell'evento.Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore non si limitaad accettarlo come conseguenza accessoria ma lo vuole con un’intensitàmaggiore di quelle indicate in precedenza.Se l'evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, la volontà sicolloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra un eventovoluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e un eventoperseguito come scopo finale.Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazionedell’evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e,nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale.In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto diomicidio non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica ecerta conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto evoluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesivache includa anche, in via cumulativa e alternativa, l'evento di lesioni (cfr. daultimo Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 – 01; Sez. 1, n.4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, n.m.; Sez. 1, n. 29611 del30/03/2022, L., Rv. 283375 – 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021,Romano, Rv. 281385 – 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 –01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 – 01; Sez. 6, n. 1367 del26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 - 01).Come anche da ultimo ribadito, infatti, «in tema di delitti omicidiari, devequalificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolaremanifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando ilsoggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno ol’altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima)causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con laconseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo»(Sez. 1, n. 35604 del 10/10/2025, Donea, n. m.; Sez. 1, n. 27620 del24/05/2007, Mastrovito, Rv. 237022-01).Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di unsecondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch'esso come scopodella condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenzaaccessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, n.m.; Sez. 1, n.267 del 14/12/2011, dep. 2012.

Maraviglia, Rv. 252046 - 01).La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipoalternativo e il dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendoriferimento alle concrete manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogniindicatore rilevante dell'effettivo elemento psicologico dell’agente come, a titolodi esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell'azione lesiva, desumibiledalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dallemodalità dello stesso atto lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu,Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 – 01).2.4.

Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e,prendendo in esame le modalità della condotta e i fatti esterni oggettivi, aventiun sicuro valore sintomatico dell’elemento psicologico degli agenti, ha datocorretta applicazione al metodo logico-inferenziale (Sez. 1, n. 35604 del10/10/2025, Donea, n. m., in motiv. § 2.2; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019,Amidani, Rv. 276910-01; Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991, dep. 1992, Terranova,Rv. 189074-01) per trarne la dimostrazione – nell’ambito e nei limiti della fasecautelare – del dolo alternativo del [OSCURATO:PERSONA] con un percorso argomentativogiuridicamente ineccepibile ed immune da fratture.Il giudice del riesame, infatti, richiamate e condivise la ricostruzione e leconsiderazioni contenute nell’ordinanza genetica, ha operato un rapido richiamoalla pertinente giurisprudenza di questa Sezione in materia di tentato omicidioper dimostrare l’emersione dell’animus necandi dal tipo di arma impiegata,dall’idoneità offensiva della stessa, dalla sede corporea attinta e dalla gravitàdelle lesioni inferte e ha, quindi, coerentemente concluso nel senso dellasussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato con specificoriferimento all’elemento psicologico.Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione esposta all’esito di approfonditoexcursus sul fatto appare coerente nel senso che “un colpo d’arma da fuocosparato a distanza ravvicinata (non per aria o per terra o verso i piedi o legambe bensì) al busto, sia assolutamente idoneo ad arrecare ad un soggettolesioni personali talmente gravi da poterne determinare la morte.

E tanto, sianell’ipotesi che esso sia stato esploso avendo la vittima di fronte che di spalle,durante la fuga” (pag. 13 ord. imp.).La valutazione risulta coerente anche con riguardo all’elemento psicologico,che il Tribunale ha desunto dalle circostanze concrete e dalle modalità dell’azioneemerse nel corso delle indagini.

In particolare, sono stati valorizzati: l’impeto concui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giunsero sul posto; lascelta di utilizzare un’arma di elevata potenzialità offensiva; l’avvicinamentodell’autovettura a quella della persona offesa; l’esecuzione di una specificamanovra in retromarcia per raggiungere la vittima che si era data alla fuga;l’esplosione del colpo senza esitazione nei confronti di una persona già in fuga espaventata; infine, la sede corporea attinta, in prossimità dell’inguine eall’altezza della vita (pag. 12 ordinanza impugnata).La motivazione, inoltre, risulta corretta e coerente anche con riferimento allaspecifica posizione dell’odierno ricorrente al quale il Tribunale, in terminicoerenti, ha attribuito un ruolo “cruciale” nell’azione omicidiaria per essere statouno degli esecutori materiali e, nello specifico, quello che non si limitò a condurrel’autovettura per accompagnare [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dove si svolsero ifatti ma, piuttosto, pose in essere le manovre necessarie, prima, ad avvicinarsialla vittima, facendo appositamente una retromarcia per consentire a Calabrettodi sparare, e, poi, a darsi alla fuga unitamente a tutti i complici, abbandonandola vittima in campagna (pag. 13 ordinanza impugnata).Sotto tale profilo, pertanto, il ruolo dell’odierno ricorrente risulta esserestato correttamente valorizzato dal Tribunale quale indice della sussistenza deldolo diretto, nella forma alternativa. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come detto, non si limitò acondurre il correo nelle campagne dell’azienda “[OSCURATO:PERSONA]”, ma lo portò a distanzamolto ravvicinata dall’obiettivo, favorendone l’azione aggressiva.In particolare, egli si avvicinò a [OSCURATO:PERSONA], che si era subito avveduto dell’arma,e, nei pochi attimi in cui questi tentò di fuggire a piedi, non interruppe lacondotta, ma compì specifiche manovre dirette a consentire a [OSCURATO:PERSONA] dimantenere la visuale e di fare uso dell’arma (pag. 15 ordinanza impugnata).2.5.

Alla luce di tali elementi, deve conclusivamente ribadirsi che il Tribunaleha correttamente qualificato il dolo come diretto, sia pure nella formaalternativa.

L’elemento psicologico allo stato desumibile dagli atti, infatti, rivelaun atteggiamento volitivo che pone sul medesimo piano le conseguenzealtamente lesive della condotta e comprende anche l’evento morte,rappresentato come altamente probabile e, perciò, previsto e voluto, non giàmeramente accettato come possibile conseguenza dell’azione (Sez. 1, n. 35604del 10/10/2025, Donea, n.m., in motiv. § 2.4; Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024,Tavoletta, Rv. 287335 – 01; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012, Rv.252046-01).Ne consegue l’infondatezza delle censure difensive sul punto, senza chepossa assumere rilievo decisivo la circostanza, pure valorizzata nel ricorso, chesia stato esploso un solo colpo d’arma da fuoco.Come di recente chiarito, infatti, in tema di tentato omicidio, la mancataesplosione di ulteriori colpi non esclude la volontà di uccidere quando, avutoriguardo alle modalità operative e al mezzo impiegato, l’azione sia stata idonea acagionare la morte della vittima e l’evento non si sia verificato per causeindipendenti dalla volontà dell’agente (Sez. 1, n. 32891 del 08/07/2025, Molisso,Rv. 288550 – 01).3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso;sentita l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi diricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, con ordinanza del 4novembre 2025 ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza con la quale il 6 ottobre 2025 il Giudice per le IndaginiPreliminari del Tribunale di Brindisi ha applicato la misura della custodiacautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. per iltentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso con DanieleCalabretto e [OSCURATO:PERSONA] (capo 2), oltreché del delitto di illegale detenzionee porto di pistola in luogo pubblico (capo 3).2. I fatti, avvenuti il 13 giugno 2025, non sono nella sostanza contestati eassumono rilievo solo ai fini della disamina della censura sviluppata dalla difesanel ricorso che attiene alla qualificazione giuridica del fatto.[OSCURATO:PERSONA] e la compagna, [OSCURATO:PERSONA], furono sorpresi arubare delle patate in un fondo agricolo e furono costretti a fuggire perchéscoperti dai proprietari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e da alcuni dipendenti, tra cuiMassimo [OSCURATO:PERSONA], che si opposero al furto e chiamarono i Carabinieri.Dopo poco, presso lo stesso fondo, si presentò [OSCURATO:PERSONA], armatodi una pistola, a bordo di un’autovettura Audi, condotta da [OSCURATO:PERSONA], attualericorrente.All’interno dell’autovettura c’era anche [OSCURATO:PERSONA] che indicò aCalabretto [OSCURATO:PERSONA], dipendente del proprietario del fondo, quale una dellepersone che si era opposto al furto e che aveva chiamato i Carabinieri.[OSCURATO:PERSONA], non appena si rese conto che [OSCURATO:PERSONA] era armato, scesedall’autovettura e tentò di fuggire a piedi ma dall’Audi, che nel frattempo avevafatto retromarcia, fu esploso un colpo di pistola che lo raggiunse all’altezzadell’inguine/gluteo destro, provocandogli consistenti lesioni, la frattura delfemore e altro.L’Audi allora si allontanò repentinamente.Quanto accaduto è stato ricostruito nel corso delle indagini effettuate daiCarabinieri ascoltando le persone offese e gli indagati, nonché attraverso gliaccertamenti svolti, anche nell’immediatezza.Successivamente il pubblico ministero, nel mese di ottobre, ha chiestol’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eDaniele [OSCURATO:PERSONA], misura che il giudice ha disposto.3. Avverso l’ordinanza ha proposto riesame la difesa che, per quanto rilevanell’attuale ricorso, ha censurato la qualificazione giuridica attribuita ai fattievidenziando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva consapevolezza di quali erano le reali intenzionidi [OSCURATO:PERSONA] e di come dagli atti emergerebbe comunque che questi non avessel’intenzione di uccidere ma di minacciare la persona offesa o, al più, di colpirlasoltanto alle gambe per reazione al fatto che erano stati chiamati in Carabinieri.Il Tribunale del riesame, ripercorso lo svolgimento di quanto accaduto, haritenuto di confermare la qualificazione giuridica attribuita ai fatti dal giudicedelle indagini preliminari, anche sotto il profilo della sussistenza del dolo, ciòevidenziando che “le modalità del fatto sin qui note, la distanza comunqueravvicinata con la vittima, l’indirizzo del colpo ad altezza uomo, l’uso di unapistola e la fuga repentina dopo aver colpito la vittima sono sintomatiche dellaesistenza del dolo diretto quale piena consapevolezza e volontarietà di provocarel’evento morte, a nulla rilevando che la persona offesa sia stata o meno ineffettivo pericolo di vita”.4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, amezzo del difensore di fiducia, ha dedotto il seguente motivo.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione.Nell’unico motivo la difesa rileva che il Tribunale è incorso nel medesimo erroreche era già contenuto nel provvedimento cautelare genetico in ordine allaqualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 2. Come si era in quella sedeevidenziato, infatti, affinché possa dirsi integrata la fattispecie di tentato omicidiooccorre la dimostrazione che l’azione era sorretta da dolo intenzionale oquantomeno diretto (anche di tipo alternativo), postulando che l’agente abbiaaderito all’evento rappresentandosi come certa o probabile la sua realizzazione ecome ciò non sia possibile nel caso di specie in cui fu esploso un solo colpo dipistola che raggiunse parti non vitali del corpo della vittima. Né, d’altro canto,può ritenersi che le circostanze dell’azione consentano di inferire che gli agentiavessero concretamente previsto ex ante la morte della persona offesa comeconseguenza normale ed inevitabile del loro agire. Sotto altro profilo, poi, ladifesa rileva che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare che ilNisi era il soggetto che era alla guida dell’autovettura, per cui l’accertamentodell’animus necandi, già debole in capo a chi aveva fatto fuoco, avrebbe dovutoessere effettuato con maggiore attenzione e, soprattutto, tenendo conto dellapeculiare condizione in cui ei era trovato a fare l’autista a fronte dell’esplosionedi un unico colpo d’arma da fuoco, indirizzato alle gambe della vittima, che nonpuò da solo essere ritenuto significativo della volontà di uccidere, neppure neglispazi del dolo alternativo, i cui presupposti – nell’ordinanza impugnata –sarebbero confusi con quelli del dolo eventuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in ordine alla qualificazione giuridica con specifico riferimento allaritenuta sussistenza del dolo diretto, anche sub specie alternativo.La doglianza è infondata.2.1. In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione chededuca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenzecautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme dilegge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i vizi cheincidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionalesvolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto ilcontrollo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e nonè possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziantio a un diverso esame dei fatti e, nella materia cautelare, a una diversadelibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez.un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020,Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Il controllo di legittimità, d’altro canto, concerne il rapporto tra motivazionee decisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso percassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deverivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento delladecisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata algiudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).Questo pure considerato che l’ordinanza applicativa della misura e quella chedecide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate ecomplementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra ecompleta l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudicee, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersiintegrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo sianostate indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01; da ultimo, Sez. 5, n. 29333 del 23/07/2025,Gennaro, n. m.; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj e altri, Rv. 261085-01;Sez. 5, n. 3255 del 7/12/2006, dep. 2007, P.M. in proc. Sarli e altir, Rv. 236036-01; Sez. 5, n. 40608 del 8/10/2003, Castiello e altri, Rv. 226790-01; Sez. 5, n.1907 del 28/03/2000, Cesario, Rv. 216883-01; Sez. 1, n. 306 del 20/01/1997,Le stesse, infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamentecollegate, si integrano reciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep.2016, Berlingeri, Rv. 266765-01) e quindi, vicendevolmente e nel loro insieme,connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti diapplicabilità della misura cautelare (così già Sez. 1, n. 672 del 23/01/1998, dep.1999, Trimboli, Rv. 212768-01).Dovendo sul punto, infine, anche ribadirsi che «in tema di giudizio dilegittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare lacompatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limitidi un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilirese il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nécondividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504-01; conf. Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 2004, Elia e altri, Rv.229369-01; Sez. 5 del 13/05/2003, Pagano e altri, non mass.) e che in ogni caso«eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazionerimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamenteapprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicitàdell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi daltesto impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile»(ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01; cfr. già Sez.6, n. 5334 del 22/04/1992, dep. 1993, Verdelli e altro, Rv. 194203-01).2.3. Il provvedimento impugnato è conforme ai principi enucleati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di tentato omicidio e non è affetto da alcunodei vizi previsti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. in quanto ilragionamento esposto a fondamento della conclusione non è manifestamenteillogico o contraddittorio.2.3.1. Nel delitto tentato - fattispecie caratterizzata dalla punibilità di attiche, per definizione, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall’agente etipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale - si pone ilduplice problema di individuare sia l’idoneità e univocità in fatto degli atti (davalutarsi ex ante e in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) che la realeintenzione perseguita dall’autore del fatto.In ordine al secondo aspetto, proprio in virtù della mancata realizzazionedell’evento, la verifica appare particolarmente delicata e la riconoscibilità di untentativo punibile impone la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori'della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei,elemento psicologico.Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione edalla volontà della condotta e di determinare l’evento preso di mira) che siricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione diindicatori fattuali capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e diqualificazione dello stesso (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv.261105 - 01 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di undato “così poco estrinseco” come l'atteggiamento interiore non possono darluogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamentopuramente indiziario “dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso unprocedimento che parte dall'id quod plerumque accidit e considera le circostanzeesteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituisconol'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici”; intal senso, recentemente Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, n.m.; Sez. 5,n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 – 01 in motivazione e Sez. 1, n.31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 - 01).2.3.2. L'analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non devenecessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipointenzionale, posto che il tentativo è punibile anche in presenza di dolo diretto ditipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile edolo eventuale.Secondo il principio risalente a Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994,Cassata, Rv. 195804 – 01, in tema di elemento soggettivo del reato possonoindividuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nelcaso di azione posta in essere con accettazione dell'evento, l'autore puòmanifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda dellaconsiderazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità diverificazione dell'evento.Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore non si limitaad accettarlo come conseguenza accessoria ma lo vuole con un’intensitàmaggiore di quelle indicate in precedenza.Se l'evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, la volontà sicolloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra un eventovoluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e un eventoperseguito come scopo finale.Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazionedell’evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e,nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale.In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto diomicidio non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica ecerta conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto evoluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesivache includa anche, in via cumulativa e alternativa, l'evento di lesioni (cfr. daultimo Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 – 01; Sez. 1, n.4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, n.m.; Sez. 1, n. 29611 del30/03/2022, L., Rv. 283375 – 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021,Romano, Rv. 281385 – 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 –01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 – 01; Sez. 6, n. 1367 del26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 - 01).Come anche da ultimo ribadito, infatti, «in tema di delitti omicidiari, devequalificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolaremanifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando ilsoggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno ol’altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima)causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con laconseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo»(Sez. 1, n. 35604 del 10/10/2025, Donea, n. m.; Sez. 1, n. 27620 del24/05/2007, Mastrovito, Rv. 237022-01).Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di unsecondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch'esso come scopodella condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenzaaccessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, n.m.; Sez. 1, n.267 del 14/12/2011, dep. 2012. Maraviglia, Rv. 252046 - 01).La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipoalternativo e il dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendoriferimento alle concrete manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogniindicatore rilevante dell'effettivo elemento psicologico dell’agente come, a titolodi esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell'azione lesiva, desumibiledalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dallemodalità dello stesso atto lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu,Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 – 01).2.4. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e,prendendo in esame le modalità della condotta e i fatti esterni oggettivi, aventiun sicuro valore sintomatico dell’elemento psicologico degli agenti, ha datocorretta applicazione al metodo logico-inferenziale (Sez. 1, n. 35604 del10/10/2025, Donea, n. m., in motiv. § 2.2; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019,Amidani, Rv. 276910-01; Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991, dep. 1992, Terranova,Rv. 189074-01) per trarne la dimostrazione – nell’ambito e nei limiti della fasecautelare – del dolo alternativo del [OSCURATO:PERSONA] con un percorso argomentativogiuridicamente ineccepibile ed immune da fratture.Il giudice del riesame, infatti, richiamate e condivise la ricostruzione e leconsiderazioni contenute nell’ordinanza genetica, ha operato un rapido richiamoalla pertinente giurisprudenza di questa Sezione in materia di tentato omicidioper dimostrare l’emersione dell’animus necandi dal tipo di arma impiegata,dall’idoneità offensiva della stessa, dalla sede corporea attinta e dalla gravitàdelle lesioni inferte e ha, quindi, coerentemente concluso nel senso dellasussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato con specificoriferimento all’elemento psicologico.Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione esposta all’esito di approfonditoexcursus sul fatto appare coerente nel senso che “un colpo d’arma da fuocosparato a distanza ravvicinata (non per aria o per terra o verso i piedi o legambe bensì) al busto, sia assolutamente idoneo ad arrecare ad un soggettolesioni personali talmente gravi da poterne determinare la morte. E tanto, sianell’ipotesi che esso sia stato esploso avendo la vittima di fronte che di spalle,durante la fuga” (pag. 13 ord. imp.).La valutazione risulta coerente anche con riguardo all’elemento psicologico,che il Tribunale ha desunto dalle circostanze concrete e dalle modalità dell’azioneemerse nel corso delle indagini. In particolare, sono stati valorizzati: l’impeto concui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giunsero sul posto; lascelta di utilizzare un’arma di elevata potenzialità offensiva; l’avvicinamentodell’autovettura a quella della persona offesa; l’esecuzione di una specificamanovra in retromarcia per raggiungere la vittima che si era data alla fuga;l’esplosione del colpo senza esitazione nei confronti di una persona già in fuga espaventata; infine, la sede corporea attinta, in prossimità dell’inguine eall’altezza della vita (pag. 12 ordinanza impugnata).La motivazione, inoltre, risulta corretta e coerente anche con riferimento allaspecifica posizione dell’odierno ricorrente al quale il Tribunale, in terminicoerenti, ha attribuito un ruolo “cruciale” nell’azione omicidiaria per essere statouno degli esecutori materiali e, nello specifico, quello che non si limitò a condurrel’autovettura per accompagnare [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dove si svolsero ifatti ma, piuttosto, pose in essere le manovre necessarie, prima, ad avvicinarsialla vittima, facendo appositamente una retromarcia per consentire a Calabrettodi sparare, e, poi, a darsi alla fuga unitamente a tutti i complici, abbandonandola vittima in campagna (pag. 13 ordinanza impugnata).Sotto tale profilo, pertanto, il ruolo dell’odierno ricorrente risulta esserestato correttamente valorizzato dal Tribunale quale indice della sussistenza deldolo diretto, nella forma alternativa. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come detto, non si limitò acondurre il correo nelle campagne dell’azienda “[OSCURATO:PERSONA]”, ma lo portò a distanzamolto ravvicinata dall’obiettivo, favorendone l’azione aggressiva.In particolare, egli si avvicinò a [OSCURATO:PERSONA], che si era subito avveduto dell’arma,e, nei pochi attimi in cui questi tentò di fuggire a piedi, non interruppe lacondotta, ma compì specifiche manovre dirette a consentire a [OSCURATO:PERSONA] dimantenere la visuale e di fare uso dell’arma (pag. 15 ordinanza impugnata).2.5. Alla luce di tali elementi, deve conclusivamente ribadirsi che il Tribunaleha correttamente qualificato il dolo come diretto, sia pure nella formaalternativa. L’elemento psicologico allo stato desumibile dagli atti, infatti, rivelaun atteggiamento volitivo che pone sul medesimo piano le conseguenzealtamente lesive della condotta e comprende anche l’evento morte,rappresentato come altamente probabile e, perciò, previsto e voluto, non giàmeramente accettato come possibile conseguenza dell’azione (Sez. 1, n. 35604del 10/10/2025, Donea, n.m., in motiv. § 2.4; Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024,Tavoletta, Rv. 287335 – 01; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012, Rv.252046-01).Ne consegue l’infondatezza delle censure difensive sul punto, senza chepossa assumere rilievo decisivo la circostanza, pure valorizzata nel ricorso, chesia stato esploso un solo colpo d’arma da fuoco.Come di recente chiarito, infatti, in tema di tentato omicidio, la mancataesplosione di ulteriori colpi non esclude la volontà di uccidere quando, avutoriguardo alle modalità operative e al mezzo impiegato, l’azione sia stata idonea acagionare la morte della vittima e l’evento non si sia verificato per causeindipendenti dalla volontà dell’agente (Sez. 1, n. 32891 del 08/07/2025, Molisso,Rv. 288550 – 01).3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26272/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris