CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1416 del ruolo generale dell’anno 20 22 , proposto Da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 474/04/2021, depositata in data 7 giugno 2021; Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del sub-motivo 2.3) e del motivo 3), nei limiti di cui in motivazione. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona dell’amministratore unico pro tempore, propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, previa riunione, aveva accol to l’appello proposto dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro temporee rigettato quello della suddetta società avverso la sentenza n. 93/03/2018della [OSCURATO:PERSONA] di Savona che aveva accolto parzialmente i l ricors o propost o dalla contribuente, esercente la centrale termoelettrica di [OSCURATO:PERSONA], avverso cinque avvisi di pagamento n. 2017/A/1476, 2017/A/1477, 2017/A/1503, 2017/A/1504, 2017/A/1505, con i quali l’Ufficio, previo p.v.c.,aveva recupera to la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto ex art. 449/1997 (c.d. ecotassa), indennità di mora e interessi,per gli anni 2010-2014;- la CTR: 1) ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non prescritto, per l’annualità 2010, ildiritto di credito stante la notifica, con nota prot. 1573/RU dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di atto di interruzione della prescrizione e messa in mora;2) ha rigettato l’appello della società considerando le ulteriori ragioni di impugnazione assorbite in ragione di quanto evidenziato; -l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso; -la società contribuente ha depositato memoria; Considerato che -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR indicato in narrativa quale oggetto di impugnativa “il provvedimento di rigetto e contestuale atto di compensazione a seguito di istanza di rimborso presentata dalla società in materia di tassa sulle emissioni di anidride solforosa” sebbene la controversia concernesse l’impugnativa di cinque avvisi di pagamento con i quali l’Ufficio aveva recuperato la c.d. ecotassa, per il periododi imposta 2010 - 2014; -il motivo è infondato; -premesso che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rappresenta " un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione", stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e tenuto altresì conto del fatto che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132, citato per mezzo della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass. nn. 22346/15, 920/15, 22845/15; Cass. sez. 6-5, n. 15617 del 2020), nella specie, l’improprio riferimento nella parte in fatto della sentenza impugnata quale atto oggetto della sentenza della CTP di Savona n. 93/3/2018, al “provvedimento di rigetto e contestuale atto di compensazione a seguito di istanza di rimborso presentata dalla società in materia di tassa sulle emissioni di anidride solforosa” non impedisce –in disparte la corretta indicazione degli atti impugnati nel frontespizio della sentenza medesima ( 2017/A/1476, 2017/A/1477, 2017/A/1503, 2017/A/1504, 2017/A/1505)-di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione atteso che, sempre in narrativa, il giudice di appello nel descrivere il contenuto d ella pronunciadi primo grado ha evidenziato come l’accoglimento parziale del ricorso fosse giustificato dalla ritenuta “intervenuta decadenza del potere di azionare la pretesa con esclusivo riferimento all’anno 2010”, il che fa intendere come non si controvertesse in tema di rigetto di rimborso e di compensazionebensì della legittimità di atti impositivi; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, 111, comma 6 Cost. per avere la CTR, con una motivazione apparente, accolto l’appello dell’Ufficio , da un lato , fondando le proprie conclusioni suprecedenti giurisprudenziali (Cass.n. 16261/2019) non conformi alla vicenda in oggetto e, dall’altro, condividendo apoditticamente la prospettazione dell’Ufficio secondo cui -diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado - l’avviso di pagamento per l’anno di imposta 2010 sarebbe stato notificato tempestivamente essendo stato il termine quinquennale di “prescrizione” di cui al secondo comma dell’art. 15 del d.lgs. n. 504/92 interrotto a seguito della notifica di un atto di messa in mora dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; con ciò senza indicare le ragioni sottese alla configurazione del detto termine come di “prescrizione” e dunque soggetto a interruzione(artt. 2943 – 2945 c.c.) anziché di “decadenza” e come tale non soggetto a interruzione(artt. 2964 c.c.); -il motivo è infondato; - secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; cass. n. 29124/2021); Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass. n. 26766 del 2020;Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021); -nella specie, la motivazione non è omessa o apparente, ma, sia pure più sintetica, comunque consente di comprendere l'iter logico giuridico seguito recando, quindi, il minimo costituzionale. Infatti, a prescindere dal riferimento giurisprudenziale, si legge nella motivazione “ ai sensi dell’art. 15 del richiamato decreto legislativo n. 504/95 il potere impositivo, con riferimento alle accise, si prescrive entro il termine di 5 anni, stante che la norma, contrariamente all’assunto del primo giudice, preveda espressamente al comma 2 la prescrizione e non anche la decadenza. Ebbene, a tale specifico riguardo,va rilevato che l’Ufficio tempestivamente ha emesso un atto di interruzione della prescrizione e messa in mora ai sensi del combinato disposto degli artt.2943 comma 4 e 1219 c.c. notificato alla parte con nota prot. 1573/RU dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”. Non si può ritenere, pertanto, che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello dell’Ufficio, incentrato sul rilievo della tempestiva notifica dell’avviso di pagamento per il 2010, ancorché l'illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza) risulti stringata e concisa; -con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR nell’accogliere l’appello dell’Agenzia “per l’effetto” respinto il gravame della società per essere le “ulteriori ragioni dedotte in impugnazione … da ritenersi assorbite in ragione di quanto evidenziato”; con ciò senzaadottare alcuna pronuncia sulle censure mosse in sede di appello dalla contribuente concernenti: 1) la illegittimità degli avvisi per inesistenza della relativa notifica effettuata in base ad una modalità non prevista dalla legge; 2) la decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento per violazione dell’art. 15, comma 2 del TUA anche per l’anno 2011; 3) la infondatezza della pretesa tributaria per essere l’impianto della società escluso dal campo di applicazione del tributo; -il motivo è fondato; - come chiarito da questa Corte “ l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12193del 22/06/2020 ); - nella sentenza impugnata, a fronte dell’appello della società contribuente con il quale quest’ultima aveva dedotto: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 29 della legge n. 449/1997 e 19bis TUA per essere inesistente la notifica degli avvisi di pagamento; 2) la violazione dell’art. 15, comma 2, del TUA, per essere anche l’avviso di pagamento per il 2011 illegittimo per essere stato notificato oltre il termine di decadenza; 3) violazione dell’art. 17 della legge n. 492/1997, del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 46, dell’art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, del d.lgs. n. 46 del 2014 e dell’art. 2 della legge n. 212 del 2000 per infondatezza della pretesa impositiva per tutti i periodi di imposta in questione ( v. pagg. 3-4 del ricorso), la CTR nell’accogliere l’appello dell’Agenzia ha “per l’effetto” respinto il gravame della società per essere le “ulteriori ragioni dedotte in impugnazione … da ritenersi assorbite in ragione di quanto innanzi evidenziato”; con ciò la CTR ha desunto erroneamente l’assorbimento dei motivi di appello della società dalle ragioni di accoglimento dell’appello dell’Ufficio che atteneva alla diversa questione della rilevata decadenza dell’Agenzia dal potere di accertare l’ecotassa per il periodo di imposta 2010,senza che possa configurarsi, stante la chiara autonomia logico-giuridica delle questioni (rispettivamente oggetto dell’appello dell’Ufficio e di quello della società), nell’accoglimento dell’appello dell’Ufficio un rigetto implicito di quello della società con c onseguente omessa pronuncia sulle censure mosse con quest’ultimo; - con il quarto motivo si denuncia, in via gradata, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione, sotto un ulteriore profilo degli degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, 111, comma 6 Cost. per avere la CTR respinto l’appello della società senza illustrare alcuna ragione sottesa a tale decisione; - con il qu into motivo si denuncia, in via ulteriormente gradata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 504/1995 per avere la CTR-nell’ipotesi in cui si ravvisasse una statuizione seppure implicita quanto alla tempestività dell’avviso di pagamento 2011 - ritenuto erroneamente legittimo tale atto impositivo sebbene il termine di accertamento dell’ecotassa dovuta per il 2011 fosse scaduto essendo stato l’avviso notificato il 17 febbraio 2017 oltre il termine quinquennale di cui all’art. 15, comma 2, cit.; - l’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento dei motivi quarto e il quinto; -in conclusione, va accolto il terzo motivo, mentre vanno respinti i l primo e il secondo, assorbiti irestanti; con cassazione della sentenza impugnata- in relazione a l motivo accolto - e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo, rigetta il primo e il secondo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata-in relazione al motivo accolto- e rinvia, a