CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24243/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15031/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]di LECCE -intimata- avverso l‘ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di LECCE n. 380/2022 depositata il12/04/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 53di 5 n tema di disciplina dell'immigrazione, il divieto di reingresso in Italia dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può superare il termine di cinque anni previsto dall'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 129 del 2011, di recepimento della direttiva n. 115/2008/CE. Né, in tal caso, è necessaria la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno, prevista dal comma 13 della menzionata disposizione per le ipotesi in cui lo straniero, per particolari ragioni, intenda fare rientro nel territorio dello Stato prima della scadenza del divieto. Con recente pronuncia ( si è altresì precisato che il 3. In conclusione, il motivo di ricorso va accolto nel senso precisato, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al Giudice di Pace di Lecce, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nel senso di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato; rinvia la causa al Giudice di Pace di Lecce, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di