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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 10996/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo harigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina della continuazione tra i fattioggetto di due diverse sentenze per i reti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 56 e 629 e 416-bis.1 cod. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato,in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dallagiurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento dellacontinuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze dacui desumere che il ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione adassociazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nelle linee generalirichieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (tentataestorsione aggravata), ciòtenuto conto della distanza di tempo intercorsa tra l’ingresso delricorrente nel sodalizio mafioso e di elementi a conferma di tale programmazione;Rilevato inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il nesso dellacontinuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'ancherientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamentodel medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingressonell'associazione stessa (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984);Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10996/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4274/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40163/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo harigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina della continuazione tra i fattioggetto di due diverse sentenze per i reti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 56 e 629 e 416-bis.1 cod. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato,in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dallagiurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento dellacontinuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze dacui desumere che il ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione adassociazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nelle linee generalirichieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (tentataestorsione aggravata), ciòtenuto conto della distanza di tempo intercorsa tra l’ingresso delricorrente nel sodalizio mafioso e di elementi a conferma di tale programmazione;Rilevato inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il nesso dellacontinuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'ancherientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamentodel medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingressonell'associazione stessa (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984);Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo harigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina della continuazione tra i fattioggetto di due diverse sentenze per i reti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 56 e 629 e 416-bis.1 cod. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato,in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dallagiurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento dellacontinuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze dacui desumere che il ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione adassociazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nelle linee generalirichieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (tentataestorsione aggravata), ciòtenuto conto della distanza di tempo intercorsa tra l’ingresso delricorrente nel sodalizio mafioso e di elementi a conferma di tale programmazione;Rilevato inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il nesso dellacontinuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'ancherientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamentodel medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingressonell'associazione stessa (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984);Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10996/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4274/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40163/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo harigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina della continuazione tra i fattioggetto di due diverse sentenze per i reti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 56 e 629 e 416-bis.1 cod. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato,in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dallagiurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento dellacontinuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze dacui desumere che il ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione adassociazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nelle linee generalirichieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (tentataestorsione aggravata), ciòtenuto conto della distanza di tempo intercorsa tra l’ingresso delricorrente nel sodalizio mafioso e di elementi a conferma di tale programmazione;Rilevato inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il nesso dellacontinuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'ancherientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamentodel medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingressonell'associazione stessa (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984);Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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