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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19884/2026

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lazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.dal 1990, rassegnava dimissioni per giusta causa il 5 gennaio2018, lamentando gravi inadempimenti retributivi e contribNuumteivroi r.e gistro generale 11779/2023Numero sezionale 2688/2026Poche settimane prima, il 17 dicembre 2018, il TribuNnuamelero ddi rai ccolta generale 19884/2026Milano aveva dichiarato il fallimento della società.

Data pubblicazione 15/06/2026Ai fini che qui rilevano, le parti avevano sottoscritto il 30 marzo2017 un accordo novativo in sede sindacale che riduceva la RALdel Maroni da € 260.000 a € 150.000 e ne modificava le funzioni.La clausola f) dell'accordo stabiliva tuttavia che, in caso dilicenziamento ingiustificato entro il 31 dicembre 2019 o didimissioni per giusta causa, le indennità di preavviso esupplementare andassero calcolate sulla RAL originaria di €260.000.Insinuatosi al passivo del fallimento, il Maroni chiedeva ilriconoscimento di € 303.681,75 per indennità sostitutiva delpreavviso ed € 101.227,24 per indennità supplementare,calcolate appunto su €

260.000. [OSCURATO:PERSONA] ammettevail credito solo in parte e il Maroni proponeva opposizione ex artt.98-99 L.F.Con decreto n. 6728/2022 del 24 marzo 2022, il Tribunaledimissioni ma calcolava le indennità sulla RAL vigente almomento del recesso (€ 150.000), disattendendo la clausola f).[OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto con azione di revocazioneordinaria ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo unerrore di fatto revocatorio: il giudice, per mera svista percettiva,avrebbe erroneamente assunto a parametro la RAL ridottaignorando il contenuto oggettivo della clausola f).2.

Con decreto n. 3296/2023 del 20 aprile 2023, il Tribunale diMilano in composizione collegiale dichiarava inammissibile ladomanda, ritenendo che la questione fosse stata più volteoggetto di discussione tra le parti e non integrasse quindi unerrore revocatorio.Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto rNicuomrersoo re gistro generale 11779/2023Numero sezionale 2688/2026per cassazione assistito da memoria affidato ad unN umuenro idci ora ccolta generale 19884/2026motivo.

Data pubblicazione 15/06/2026Il Fallimento non ha spiegato attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevato che il Collegio non ritiene diprocedere alla riunione del presente procedimento a quellorecante il numero di ruolo 21194/22 in ossequio il principiosecondo cui qualora pendano contemporaneamente, propostidalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso lasentenza di appello, impugnata anche per revocazione, siaricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sullarevocazione, è sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienzao camera di consiglio (cfr., sul punto, Cass. n. 9774 del 2025).2.

Con l'unico motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.395, comma 1, n. 4, c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), censurandosiil decreto n. 3296/2023 nella parte in cui ha dichiaratoinammissibile la domanda di revocazione, avendo ritenuto chela questione della RAL applicabile fosse divenuta"controvertibile" secondo quanto rappresentato negli attidifensivi del ricorrente.Il motivo è fondato.L'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. prevede che le sentenzepossono essere impugnate per revocazione se la sentenza èl'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documentidella causa.

Vi è questo errore quando la decisione è fondatasulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto lacui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quantoNumero registro generale 11779/2023nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso suNl umero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 19884/2026quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Data pubblicazione 15/06/2026La giurisprudenza consolidata ha individuato i caratteriessenziali dell'errore revocatorio:a) l'errore deve consistere in una falsa percezione della realtà,in una svista materiale obiettivamente e immediatamenterilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o indaginiermeneutiche (Cass. civ., Sez.

VI-1, ord. n. 36598/2022; Cass.civ., Sez.

III, ord. n. 33861/2025);b) l'errore deve essere decisivo, nel senso che in sua assenza ladecisione sarebbe stata di segno opposto (Cass. civ., Sez.

III,ord. n. 6207/2026);c) il fatto erroneamente percepito non deve aver costituito "unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".2.1.

Come noto, l'inammissibilità della revocazione delledecisioni, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto,qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggettodella decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerseposizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo aduna discussione in corso di causa, in ragione della quale lapronuncia del giudice non si configura come mera svistapercettiva, ma assume necessariamente natura valutativa,sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 27897del 2024).La questione dirimente nel caso di specie è se la clausola f)dell'accordo novativo costituisse, o meno, un "puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".Il Tribunale di Milano, nel decreto n. 3296/2023, ha ritenuto chela clausola, richiamata negli atti difensivi del ricorrente comeoggetto di contestazione, fosse da reputarsi per ciò solocontroversa, con conseguente inammissibilità della revocazione.Numero registro generale 11779/2023A sostegno, ha richiamato Cass. n. 7435/2023, secondo cuiN, umero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 19884/2026come noto, nella nozione di punto controverso rientra non soDloat a pubblicazione 15/06/2026il fatto effettivamente dibattuto tra le parti, ma anche quelloche, introdotto da una parte, è divenuto per ciò solocontrovertibile.2.2.

Il Tribunale si è limitato, al riguardo, ad affermare che ilricorrente aveva sostenuto nell’atto introduttivo del giudizio perrevocazione che l’intervenuto accordo tra la datrice [OSCURATO:SOCIETA] e il lavoratore in merito all’utilizzo della RAL diEuro 260.0000, di per sé rilevabile in modo oggettivo eimmediato dal verbale di accordo del 30.03.2017 non avevarappresentato in alcun modo un punto controverso della vicendain questione, né per l’effetto era stato mai oggetto di dibattitoprocessuale (e conseguente pronuncia giudiziale).Al contrario, nel ricorso per Cassazione (avverso il medesimodecreto), allegato agli atti, secondo il Tribunale,“confessoriamente” [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che“tale fatto è stato più volte “oggetto di discussione tra le parti”,sia in quanto più volte enunciato negli atti di parte (v. ricorsoex art. 93 L.F. alle pagine 1-2, 4-5 e 7; ricorso in opposizioneex art. 98-99 L.F. alle pagine 4, 14 e 16; memoria conclusivaautorizzata a pagina 19; cfr fascicoletto sub lett.

B, E e F), siain quanto altresì esposto e dibattuto in sede di trattazione e didiscussione, tanto in fase di verifica crediti, quanto in fase diopposizione (cfr. pag. 13 – ricorso in Cassazione)2.3.

Il ragionamento del giudice della revocazione si sviluppa indue passaggi; in primo luogo, con il rilievo di una pretesacontraddizione: il decreto riferisce che il ricorrente, nel ricorsoper revocazione, aveva sostenuto che la questione della RAL"non ha rappresentato in alcun modo un punto controverso dellavicenda", mentre nel ricorso per cassazione ha dichiarato cheNumero registro generale 11779/2023"tale fatto è stato più volte oggetto di discussione tra le parti";N umero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 19884/2026in secondo luogo, assegnando rilievo alla “controvertibilità” delDlaat a pubblicazione 15/06/2026questione sulla base dell’allegazione contenuta nel distintoricorso per cassazione proposto avverso l’originario decreto.Orbene, ad avviso del Collegio, il giudice della revocazione haoperato un'errata lettura dell'espressione "oggetto didiscussione tra le parti" contenuta nel ricorso per cassazione,stesso avere valore indiziario, emerge, da tale itermotivazionale, che il Tribunale non abbia in alcun modoproceduto all’esame degli atti del giudizio di opposizione perverificare se effettivamente fosse configurabile il caratterecontroverso rispetto alla clausola f) dell’accordo citato, anchealla luce delle difese spiegate dal Fallimento, allo scopo distabilire, quindi, se sussistessero o meno gli estremi dellarevocazione.Si è limitato ad estrapolare un sintagma dal ricorso percassazione allegato, traendo da quella affermazione una nonconfigurabile natura “confessoria” e non procedendo, poi, allaverifica circa il se il giudice dell'opposizione avesse davveropronunciato sulla clausola.3.

Come già rilevato, la norma dell'art. 395, comma 1, n. 4,c.p.c. richiede, per escludere la revocabilità, che il fatto abbiacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare.

Non è sufficiente che sia stato un puntoastrattamente "controvertibile", occorre che esso abbia formatooggetto di contestazione e su di esso la sentenza abbiaeffettivamente pronunciato.Il giudice della revocazione, nel caso di specie, ha omessocompletamente di esaminare il decreto n. 6728/2022 perverificare se sussistesse o meno una pronuncia sulla clausola f)Numero registro generale 11779/2023ed ha omesso, altresì, di esaminare gli atti del giudizio perN umero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 19884/2026verificare se ci si trovasse di fronte ad un fatto controverso Doat a pubblicazione 15/06/2026meno fra le parti.Il tautologico riferimento al contenuto del ricorso per cassazioneprodotto (ed esterno al giudizio) non appare in alcun modosoddisfacente in punto di sussistenza dei presupposti per larevocazione.L'assenza di qualsivoglia valutazione della clausola contrattualenel decreto del 2022 è il dato oggettivo che il giudice dellarevocazione avrebbe potuto scrutinare.Non avendolo fatto, la sua decisione è viziata da un errore disussunzione.Il Tribunale ha recepito il principio giurisprudenziale in modomeramente astratto, senza coglierne la ratio e senza calarlo neifatti di causa.Il principio per cui nella nozione di punto controverso rientraanche il fatto che, introdotto da una parte per mezzo di un attodifensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile presuppone,comunque, che la questione introdotta dalla parte abbia una suaoggettiva natura controversa - nel senso che richiede unadecisione, che la decisione sia stata effettivamente resa (siapure implicitamente), e che quindi l'errore eventualmentecommesso dal giudice sia un errore di giudizio e non dipercezione.Quando invece un determinato fatto appare di chiarezzacristallina, non è mai stato contestato dalla controparte, e ilgiudice semplicemente non l'ha preso in considerazione (nonl'ha valutato, non l'ha interpretato, non l'ha ritenutoinapplicabile, id est, l'ha ignorato) non si è in presenza di ungiudizio sulla questione, ma di una svista percettiva.Numero registro generale 11779/20234.

Il Tribunale di Milano non ha operato questo indispensabileN umero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 19884/2026distinguo: ha applicato la massima in modo automatico, senzDaat a pubblicazione 15/06/2026compiutamente esaminare gli atti del giudizio, per tale viatrasformando un principio giurisprudenziale in una formula distile, disancorata dalla concretezza del caso.Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essereaccolto, il decreto impugnato va cassato e la causa rimessa alTribunale di Milano, in diversa composizione, anche in ordinealle spese relative al giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinviala causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anchein ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 11779/2023Numero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 19884/2026Data pubblicazione 15/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.dal 1990, rassegnava dimissioni per giusta causa il 5 gennaio2018, lamentando gravi inadempimenti retributivi e contribNuumteivroi r.e gistro generale 11779/2023Numero sezionale 2688/2026Poche settimane prima, il 17 dicembre 2018, il TribuNnuamelero ddi rai ccolta generale 19884/2026Milano aveva dichiarato il fallimento della società. Data pubblicazione 15/06/2026Ai fini che qui rilevano, le parti avevano sottoscritto il 30 marzo2017 un accordo novativo in sede sindacale che riduceva la RALdel Maroni da € 260.000 a € 150.000 e ne modificava le funzioni.La clausola f) dell'accordo stabiliva tuttavia che, in caso dilicenziamento ingiustificato entro il 31 dicembre 2019 o didimissioni per giusta causa, le indennità di preavviso esupplementare andassero calcolate sulla RAL originaria di €260.000.Insinuatosi al passivo del fallimento, il Maroni chiedeva ilriconoscimento di € 303.681,75 per indennità sostitutiva delpreavviso ed € 101.227,24 per indennità supplementare,calcolate appunto su € 260.000. [OSCURATO:PERSONA] ammettevail credito solo in parte e il Maroni proponeva opposizione ex artt.98-99 L.F.Con decreto n. 6728/2022 del 24 marzo 2022, il Tribunaledimissioni ma calcolava le indennità sulla RAL vigente almomento del recesso (€ 150.000), disattendendo la clausola f).[OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto con azione di revocazioneordinaria ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo unerrore di fatto revocatorio: il giudice, per mera svista percettiva,avrebbe erroneamente assunto a parametro la RAL ridottaignorando il contenuto oggettivo della clausola f).2. Con decreto n. 3296/2023 del 20 aprile 2023, il Tribunale diMilano in composizione collegiale dichiarava inammissibile ladomanda, ritenendo che la questione fosse stata più volteoggetto di discussione tra le parti e non integrasse quindi unerrore revocatorio.Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto rNicuomrersoo re gistro generale 11779/2023Numero sezionale 2688/2026per cassazione assistito da memoria affidato ad unN umuenro idci ora ccolta generale 19884/2026motivo. Data pubblicazione 15/06/2026Il Fallimento non ha spiegato attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che il Collegio non ritiene diprocedere alla riunione del presente procedimento a quellorecante il numero di ruolo 21194/22 in ossequio il principiosecondo cui qualora pendano contemporaneamente, propostidalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso lasentenza di appello, impugnata anche per revocazione, siaricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sullarevocazione, è sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienzao camera di consiglio (cfr., sul punto, Cass. n. 9774 del 2025).2. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.395, comma 1, n. 4, c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), censurandosiil decreto n. 3296/2023 nella parte in cui ha dichiaratoinammissibile la domanda di revocazione, avendo ritenuto chela questione della RAL applicabile fosse divenuta"controvertibile" secondo quanto rappresentato negli attidifensivi del ricorrente.Il motivo è fondato.L'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. prevede che le sentenzepossono essere impugnate per revocazione se la sentenza èl'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documentidella causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondatasulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto lacui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quantoNumero registro generale 11779/2023nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso suNl umero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 19884/2026quale la sentenza ebbe a pronunciare. Data pubblicazione 15/06/2026La giurisprudenza consolidata ha individuato i caratteriessenziali dell'errore revocatorio:a) l'errore deve consistere in una falsa percezione della realtà,in una svista materiale obiettivamente e immediatamenterilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o indaginiermeneutiche (Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 36598/2022; Cass.civ., Sez. III, ord. n. 33861/2025);b) l'errore deve essere decisivo, nel senso che in sua assenza ladecisione sarebbe stata di segno opposto (Cass. civ., Sez. III,ord. n. 6207/2026);c) il fatto erroneamente percepito non deve aver costituito "unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".2.1. Come noto, l'inammissibilità della revocazione delledecisioni, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto,qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggettodella decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerseposizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo aduna discussione in corso di causa, in ragione della quale lapronuncia del giudice non si configura come mera svistapercettiva, ma assume necessariamente natura valutativa,sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 27897del 2024).La questione dirimente nel caso di specie è se la clausola f)dell'accordo novativo costituisse, o meno, un "puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".Il Tribunale di Milano, nel decreto n. 3296/2023, ha ritenuto chela clausola, richiamata negli atti difensivi del ricorrente comeoggetto di contestazione, fosse da reputarsi per ciò solocontroversa, con conseguente inammissibilità della revocazione.Numero registro generale 11779/2023A sostegno, ha richiamato Cass. n. 7435/2023, secondo cuiN, umero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 19884/2026come noto, nella nozione di punto controverso rientra non soDloat a pubblicazione 15/06/2026il fatto effettivamente dibattuto tra le parti, ma anche quelloche, introdotto da una parte, è divenuto per ciò solocontrovertibile.2.2. Il Tribunale si è limitato, al riguardo, ad affermare che ilricorrente aveva sostenuto nell’atto introduttivo del giudizio perrevocazione che l’intervenuto accordo tra la datrice [OSCURATO:SOCIETA] e il lavoratore in merito all’utilizzo della RAL diEuro 260.0000, di per sé rilevabile in modo oggettivo eimmediato dal verbale di accordo del 30.03.2017 non avevarappresentato in alcun modo un punto controverso della vicendain questione, né per l’effetto era stato mai oggetto di dibattitoprocessuale (e conseguente pronuncia giudiziale).Al contrario, nel ricorso per Cassazione (avverso il medesimodecreto), allegato agli atti, secondo il Tribunale,“confessoriamente” [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che“tale fatto è stato più volte “oggetto di discussione tra le parti”,sia in quanto più volte enunciato negli atti di parte (v. ricorsoex art. 93 L.F. alle pagine 1-2, 4-5 e 7; ricorso in opposizioneex art. 98-99 L.F. alle pagine 4, 14 e 16; memoria conclusivaautorizzata a pagina 19; cfr fascicoletto sub lett. B, E e F), siain quanto altresì esposto e dibattuto in sede di trattazione e didiscussione, tanto in fase di verifica crediti, quanto in fase diopposizione (cfr. pag. 13 – ricorso in Cassazione)2.3. Il ragionamento del giudice della revocazione si sviluppa indue passaggi; in primo luogo, con il rilievo di una pretesacontraddizione: il decreto riferisce che il ricorrente, nel ricorsoper revocazione, aveva sostenuto che la questione della RAL"non ha rappresentato in alcun modo un punto controverso dellavicenda", mentre nel ricorso per cassazione ha dichiarato cheNumero registro generale 11779/2023"tale fatto è stato più volte oggetto di discussione tra le parti";N umero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 19884/2026in secondo luogo, assegnando rilievo alla “controvertibilità” delDlaat a pubblicazione 15/06/2026questione sulla base dell’allegazione contenuta nel distintoricorso per cassazione proposto avverso l’originario decreto.Orbene, ad avviso del Collegio, il giudice della revocazione haoperato un'errata lettura dell'espressione "oggetto didiscussione tra le parti" contenuta nel ricorso per cassazione,stesso avere valore indiziario, emerge, da tale itermotivazionale, che il Tribunale non abbia in alcun modoproceduto all’esame degli atti del giudizio di opposizione perverificare se effettivamente fosse configurabile il caratterecontroverso rispetto alla clausola f) dell’accordo citato, anchealla luce delle difese spiegate dal Fallimento, allo scopo distabilire, quindi, se sussistessero o meno gli estremi dellarevocazione.Si è limitato ad estrapolare un sintagma dal ricorso percassazione allegato, traendo da quella affermazione una nonconfigurabile natura “confessoria” e non procedendo, poi, allaverifica circa il se il giudice dell'opposizione avesse davveropronunciato sulla clausola.3. Come già rilevato, la norma dell'art. 395, comma 1, n. 4,c.p.c. richiede, per escludere la revocabilità, che il fatto abbiacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare. Non è sufficiente che sia stato un puntoastrattamente "controvertibile", occorre che esso abbia formatooggetto di contestazione e su di esso la sentenza abbiaeffettivamente pronunciato.Il giudice della revocazione, nel caso di specie, ha omessocompletamente di esaminare il decreto n. 6728/2022 perverificare se sussistesse o meno una pronuncia sulla clausola f)Numero registro generale 11779/2023ed ha omesso, altresì, di esaminare gli atti del giudizio perN umero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 19884/2026verificare se ci si trovasse di fronte ad un fatto controverso Doat a pubblicazione 15/06/2026meno fra le parti.Il tautologico riferimento al contenuto del ricorso per cassazioneprodotto (ed esterno al giudizio) non appare in alcun modosoddisfacente in punto di sussistenza dei presupposti per larevocazione.L'assenza di qualsivoglia valutazione della clausola contrattualenel decreto del 2022 è il dato oggettivo che il giudice dellarevocazione avrebbe potuto scrutinare.Non avendolo fatto, la sua decisione è viziata da un errore disussunzione.Il Tribunale ha recepito il principio giurisprudenziale in modomeramente astratto, senza coglierne la ratio e senza calarlo neifatti di causa.Il principio per cui nella nozione di punto controverso rientraanche il fatto che, introdotto da una parte per mezzo di un attodifensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile presuppone,comunque, che la questione introdotta dalla parte abbia una suaoggettiva natura controversa - nel senso che richiede unadecisione, che la decisione sia stata effettivamente resa (siapure implicitamente), e che quindi l'errore eventualmentecommesso dal giudice sia un errore di giudizio e non dipercezione.Quando invece un determinato fatto appare di chiarezzacristallina, non è mai stato contestato dalla controparte, e ilgiudice semplicemente non l'ha preso in considerazione (nonl'ha valutato, non l'ha interpretato, non l'ha ritenutoinapplicabile, id est, l'ha ignorato) non si è in presenza di ungiudizio sulla questione, ma di una svista percettiva.Numero registro generale 11779/20234. Il Tribunale di Milano non ha operato questo indispensabileN umero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 19884/2026distinguo: ha applicato la massima in modo automatico, senzDaat a pubblicazione 15/06/2026compiutamente esaminare gli atti del giudizio, per tale viatrasformando un principio giurisprudenziale in una formula distile, disancorata dalla concretezza del caso.Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essereaccolto, il decreto impugnato va cassato e la causa rimessa alTribunale di Milano, in diversa composizione, anche in ordinealle spese relative al giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinviala causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anchein ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 11779/2023Numero sezionale 2688/2026Numero di raccolta generale 19884/2026Data pubblicazione 15/06/2026
Decreto Cassazione n. 19884/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris