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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25220/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]3A3 ARSIDA n. in Albania il 29/9/1989 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce in data 5/10/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Lecca rigettava l'istanza di riesame formulata nell'interesse della Pronjaj avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale che, in data 6/9/2021, aveva disposto il sequestro dei rapporti finanziari attivi intestati o comunque riconducibili all'indagata e del denaro contante rinvenuto nella disponibilità della stessa fino alla concorrenza di euro 76.610 ovvero, per equivalente, di beni mobili o immobili sino al predetto valore in relazione al delitto di usura commesso in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA].2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell' indagata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto 2.1 la violazione degli artt. 292,309,324 cod.proc.pen. e la nullità del decreto di sequestro preventivo per mancanza di motivazione.

La difesa censura l'avvenuta conferma del decreto di sequestro nei confronti della ricorrente segnalando che il provvedimento impositivo della cautela reale, contestuale all'ordinanza applicativa di misura coercitiva personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non recava neppure le generalità della prevenuta ed era interamente dedito all'esame della posizione processuale del fratello coindagato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nella parte motivazionale dedicata al sequestro si limitava a richiamare la richiesta del P.m., argomentando sulla sussistenza del fumus dei delitti di usura ed estorsione sulla base degli elementi esposti in sede di cautela personale.

La totale assenza di motivazione in relazione alla posizione della ricorrente precludeva la possibilità di integrazione della motivazione da parte del giudice del riesame ed imponeva l'emissione di declaratoria di nullità del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] cautelare, al contrario, si è limitato a ritenere assolto l'onere motivazionale da parte del Gip sulla base del richiamo della richiesta del P.m., assumendo che risulterebbero "intuibili" le ragioni che fondano il fumus ed il periculum in mora, trascurando di considerare che destinatario della misura reale è l'indagata, che deve essere messa in condizione di cogliere le ragioni che fondano la misura cautelare adottata.

La difesa censura, inoltre, il richiamo effettuato a conferma del fumus all'ordinanza del riesame confermativa della misura personale nei confronti del fratello della prevenuta, atto non conosciuto dalla ricorrente; 2.2 la violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. per difetto del fumus commissi delicti e per effetto della sproporzione del sequestro rispetto allo specifico profitto del reato di usura di cui al capo 1) ascritto all'indagata nonché vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta estensione delle imputazioni a carico della ricorrente.

La difesa segnala che la quantificazione dell'importo assoggettato a sequestro nella misura di euro 76,610 è frutto della individuazione del profitto di 7 differenti condotte usurarie mentre l'odierna ricorrente risponde a titolo di concorso solo del capo 1), il cui profitto è stato indicato in imputazione in euro seimila.

La difesa, dopo aver contestato la gravità indiziaria in relazione al cennato addebito concursuale, sostanziato dalla mera presenza della ricorrente nel luogo ove avvenne l'incontro tra la p.o. e il fratello e dalla richiesta di restituzione dell'importo mutuato a seguito dell'arresto di quest'ultimo, contesta la legittimità del sequestro dei conti correnti dell'indagata sostenendo che la misura doveva al più essere limitata all'importo di euro seimila, astrattamente riferibile al profitto del reato sub 1).

Il collegio del riesame, secondo la difesa, ha violato il principio di corrispondenza tra richiesta cautelare e provvedimento conseguente affermando che l'indagata, seppur formalmente attinta da un unico capo di incolpazione, sarebbe stata stretta collaboratrice del fratello nella realizzazione degli illeciti a quest'ultimo ascritti, così illegittimamente ampliando la contestazione operata dal P.m. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato.

Questa Corte con orientamento consolidato ritiene che in sede di riesame avverso misure cautelari reali il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione "per relationem", dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278509; Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789).

Nella specie, il Gip ha dapprima per esteso richiamato la richiesta cautelare del P.m. e in successione il giudizio di gravità indiziaria espresso in relazione ai delitti di usura ed estorsione nella parte del provvedimento relativo alla cautela personale, ritenendo la sussistenza delle condizioni per l'imposizione del vincolo reale.

Non si è in presenza, dunque, di un radicale deficit motivazionale sebbene di una effettiva seppur succinta giustificazione che si salda alla ricostruzione delle fattispecie e dei profili di responsabilità già esposte ai fini del trattamento cautelare personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e fa propria l'analisi svolta dal P.m. in punto di profitto confiscabile, senza che possa farsi questione di difetto di autonoma valutazione dal momento che gli importi versati dalle pp.00.

Bianco, Micelli, Palumbo e Rizzelli emergono dai materiali investigativi scrutinati direttamente dal Gip.

Non appare, pertanto, censurabile la valutazione del collegio cautelare il quale ha ritenuto che il provvedimento genetico, apprezzato nella sua complessità, denoti un'autonoma ed adeguata motivazione in ordine ai presupposti legittimanti la misura cautelare reale nei confronti della ricorrente.

2. Fondato è il secondo motivo in ordine alla natura ed entità del disposto sequestro, tenuto conto della specifica posizione processuale della Pronjaj, indagata in concorso con il fratello esclusivamente con riguardo all'incolpazione sub 1).

Invero, a fronte di un coinvolgimento solo parziale della prevenuta negli affari illeciti del congiunto, che secondo il P.m.

"talvolta" coadiuvava, e della mancata individuazione di concreti e persuasivi elementi che consentano di ricondurre al coindagato le disponibilità finanziarie della stessa, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che il Pronjaj "potesse disporre uti dominus dei beni della sorella" (pag.5), con la quale avrebbe creato una sorta di "cassa comune". 2.1 Invero, alla luce delle considerazioni svolte dai giudici cautelari in sede di emissione del provvedimento e di riesame reale, risulta l'applicazione nella specie di un sequestro finalizzato alla c.d.

"confisca allargata", la cui disciplina il Gip ha richiamato a fondamento del vincolo.

A detto riguardo deve osservarsi che, in adesione alle coordinate applicative del predetto istituto, non rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd.

"reati spia", contrariamente a quanto sostiene la difesa, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282687).

Alla ricorrente, da un lato, si addebita il concorso con il fratello nello specifico episodio d'usura ascritto sub 1), che ha generato un profitto in danno della p.o.

Palumbo di euro 6mila; dall'altro, si argomenta circa il ruolo di "collaboratrice" "nella programmazione e realizzazione delle molteplici attività illecite" del congiunto per inferirne la sostanziale riferibilità a quest'ultimo delle sue disponibilità finanziarie.

L'assunto di un "unico centro" di imputazione di interessi e di una "profonda commistione" dei patrimoni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha natura assertiva e congetturale e sembra far leva, come denunziato dalla difesa, su una surrettizia estensione dell'ambito di responsabilità della prevenuta, esorbitante la provvisoria contestazione, con correlata elusione del tema della disponibilità indiretta delle provvidenze economiche della stessa in capo al fratello, nonostante il pacifico svolgimento da parte della ricorrente di un'attività commerciale. 2.2 Sebbene per espressa previsione dell'art. 6 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 108 la confisca ex art. 644, ultimo comma cod.pen. e quella c.d. allargata siano da ritenere concorrenti e non alternative (Sez. 1, n. 49824 del 18/03/2016, Rv. 268491; n. 16122 del 28/2/2018, dep. 2019, Rv 276183), il cumulo in capo alla prevenuta della veste di indagata in relazione ad uno dei "reati spia" in contestazione e di soggetto interposto per conto e nell'interesse del fratello in relazione alla quasi totalità delle disponibilità oggetto di vincolo imponeva ai giudici cautelari una più pregnante e differenziata individuazione dei presupposti alla base dell'intervento ablativo a carico dell'indagata, anche nella prospettiva di un adeguato esercizio del diritto di difesa e all'interno del perimetro disegnato dalle provvisorie incolpazioni.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale Lecce- Sezione per il riesame delle misure cautelari real

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]3A3 ARSIDA n. in Albania il 29/9/1989 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce in data 5/10/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Lecca rigettava l'istanza di riesame formulata nell'interesse della Pronjaj avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale che, in data 6/9/2021, aveva disposto il sequestro dei rapporti finanziari attivi intestati o comunque riconducibili all'indagata e del denaro contante rinvenuto nella disponibilità della stessa fino alla concorrenza di euro 76.610 ovvero, per equivalente, di beni mobili o immobili sino al predetto valore in relazione al delitto di usura commesso in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA].2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell' indagata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto 2.1 la violazione degli artt. 292,309,324 cod.proc.pen. e la nullità del decreto di sequestro preventivo per mancanza di motivazione. La difesa censura l'avvenuta conferma del decreto di sequestro nei confronti della ricorrente segnalando che il provvedimento impositivo della cautela reale, contestuale all'ordinanza applicativa di misura coercitiva personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non recava neppure le generalità della prevenuta ed era interamente dedito all'esame della posizione processuale del fratello coindagato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nella parte motivazionale dedicata al sequestro si limitava a richiamare la richiesta del P.m., argomentando sulla sussistenza del fumus dei delitti di usura ed estorsione sulla base degli elementi esposti in sede di cautela personale. La totale assenza di motivazione in relazione alla posizione della ricorrente precludeva la possibilità di integrazione della motivazione da parte del giudice del riesame ed imponeva l'emissione di declaratoria di nullità del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] cautelare, al contrario, si è limitato a ritenere assolto l'onere motivazionale da parte del Gip sulla base del richiamo della richiesta del P.m., assumendo che risulterebbero "intuibili" le ragioni che fondano il fumus ed il periculum in mora, trascurando di considerare che destinatario della misura reale è l'indagata, che deve essere messa in condizione di cogliere le ragioni che fondano la misura cautelare adottata. La difesa censura, inoltre, il richiamo effettuato a conferma del fumus all'ordinanza del riesame confermativa della misura personale nei confronti del fratello della prevenuta, atto non conosciuto dalla ricorrente; 2.2 la violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. per difetto del fumus commissi delicti e per effetto della sproporzione del sequestro rispetto allo specifico profitto del reato di usura di cui al capo 1) ascritto all'indagata nonché vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta estensione delle imputazioni a carico della ricorrente. La difesa segnala che la quantificazione dell'importo assoggettato a sequestro nella misura di euro 76,610 è frutto della individuazione del profitto di 7 differenti condotte usurarie mentre l'odierna ricorrente risponde a titolo di concorso solo del capo 1), il cui profitto è stato indicato in imputazione in euro seimila. La difesa, dopo aver contestato la gravità indiziaria in relazione al cennato addebito concursuale, sostanziato dalla mera presenza della ricorrente nel luogo ove avvenne l'incontro tra la p.o. e il fratello e dalla richiesta di restituzione dell'importo mutuato a seguito dell'arresto di quest'ultimo, contesta la legittimità del sequestro dei conti correnti dell'indagata sostenendo che la misura doveva al più essere limitata all'importo di euro seimila, astrattamente riferibile al profitto del reato sub 1). Il collegio del riesame, secondo la difesa, ha violato il principio di corrispondenza tra richiesta cautelare e provvedimento conseguente affermando che l'indagata, seppur formalmente attinta da un unico capo di incolpazione, sarebbe stata stretta collaboratrice del fratello nella realizzazione degli illeciti a quest'ultimo ascritti, così illegittimamente ampliando la contestazione operata dal P.m. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato. Questa Corte con orientamento consolidato ritiene che in sede di riesame avverso misure cautelari reali il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione "per relationem", dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278509; Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789). Nella specie, il Gip ha dapprima per esteso richiamato la richiesta cautelare del P.m. e in successione il giudizio di gravità indiziaria espresso in relazione ai delitti di usura ed estorsione nella parte del provvedimento relativo alla cautela personale, ritenendo la sussistenza delle condizioni per l'imposizione del vincolo reale. Non si è in presenza, dunque, di un radicale deficit motivazionale sebbene di una effettiva seppur succinta giustificazione che si salda alla ricostruzione delle fattispecie e dei profili di responsabilità già esposte ai fini del trattamento cautelare personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e fa propria l'analisi svolta dal P.m. in punto di profitto confiscabile, senza che possa farsi questione di difetto di autonoma valutazione dal momento che gli importi versati dalle pp.00. Bianco, Micelli, Palumbo e Rizzelli emergono dai materiali investigativi scrutinati direttamente dal Gip. Non appare, pertanto, censurabile la valutazione del collegio cautelare il quale ha ritenuto che il provvedimento genetico, apprezzato nella sua complessità, denoti un'autonoma ed adeguata motivazione in ordine ai presupposti legittimanti la misura cautelare reale nei confronti della ricorrente. 2. Fondato è il secondo motivo in ordine alla natura ed entità del disposto sequestro, tenuto conto della specifica posizione processuale della Pronjaj, indagata in concorso con il fratello esclusivamente con riguardo all'incolpazione sub 1). Invero, a fronte di un coinvolgimento solo parziale della prevenuta negli affari illeciti del congiunto, che secondo il P.m. "talvolta" coadiuvava, e della mancata individuazione di concreti e persuasivi elementi che consentano di ricondurre al coindagato le disponibilità finanziarie della stessa, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che il Pronjaj "potesse disporre uti dominus dei beni della sorella" (pag.5), con la quale avrebbe creato una sorta di "cassa comune". 2.1 Invero, alla luce delle considerazioni svolte dai giudici cautelari in sede di emissione del provvedimento e di riesame reale, risulta l'applicazione nella specie di un sequestro finalizzato alla c.d. "confisca allargata", la cui disciplina il Gip ha richiamato a fondamento del vincolo. A detto riguardo deve osservarsi che, in adesione alle coordinate applicative del predetto istituto, non rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", contrariamente a quanto sostiene la difesa, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282687). Alla ricorrente, da un lato, si addebita il concorso con il fratello nello specifico episodio d'usura ascritto sub 1), che ha generato un profitto in danno della p.o. Palumbo di euro 6mila; dall'altro, si argomenta circa il ruolo di "collaboratrice" "nella programmazione e realizzazione delle molteplici attività illecite" del congiunto per inferirne la sostanziale riferibilità a quest'ultimo delle sue disponibilità finanziarie. L'assunto di un "unico centro" di imputazione di interessi e di una "profonda commistione" dei patrimoni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha natura assertiva e congetturale e sembra far leva, come denunziato dalla difesa, su una surrettizia estensione dell'ambito di responsabilità della prevenuta, esorbitante la provvisoria contestazione, con correlata elusione del tema della disponibilità indiretta delle provvidenze economiche della stessa in capo al fratello, nonostante il pacifico svolgimento da parte della ricorrente di un'attività commerciale. 2.2 Sebbene per espressa previsione dell'art. 6 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 108 la confisca ex art. 644, ultimo comma cod.pen. e quella c.d. allargata siano da ritenere concorrenti e non alternative (Sez. 1, n. 49824 del 18/03/2016, Rv. 268491; n. 16122 del 28/2/2018, dep. 2019, Rv 276183), il cumulo in capo alla prevenuta della veste di indagata in relazione ad uno dei "reati spia" in contestazione e di soggetto interposto per conto e nell'interesse del fratello in relazione alla quasi totalità delle disponibilità oggetto di vincolo imponeva ai giudici cautelari una più pregnante e differenziata individuazione dei presupposti alla base dell'intervento ablativo a carico dell'indagata, anche nella prospettiva di un adeguato esercizio del diritto di difesa e all'interno del perimetro disegnato dalle provvisorie incolpazioni. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale Lecce- Sezione per il riesame delle misure cautelari real
Decreto Cassazione n. 25220/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris