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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 11126/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 13 novembre 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] ha disposto, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena di anniquattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],recependo l’accordo raggiunto tra le parti.2.

Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,denunciando, con due motivi, l’assenza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause dinon punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1,comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrerenei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.Nel caso in esame, il giudice di merito ha dato atto dell’assenza di cause diproscioglimento e della correttezza della qualificazione giuridica prospettata dalle parti.Il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., un viziodi motivazione che esula dalle patologie previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.3.

L’inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11126/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIACOMO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 491/2026MICAELA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 2083/2026PAOLO [OSCURATO:PERSONA]- Relatore -GENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 13 novembre 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] ha disposto, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena di anniquattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],recependo l’accordo raggiunto tra le parti.2.

Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,denunciando, con due motivi, l’assenza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause dinon punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1,comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrerenei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.Nel caso in esame, il giudice di merito ha dato atto dell’assenza di cause diproscioglimento e della correttezza della qualificazione giuridica prospettata dalle parti.Il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., un viziodi motivazione che esula dalle patologie previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.3.

L’inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13 novembre 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] ha disposto, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena di anniquattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],recependo l’accordo raggiunto tra le parti.2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,denunciando, con due motivi, l’assenza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause dinon punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1,comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrerenei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.Nel caso in esame, il giudice di merito ha dato atto dell’assenza di cause diproscioglimento e della correttezza della qualificazione giuridica prospettata dalle parti.Il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., un viziodi motivazione che esula dalle patologie previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.3. L’inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11126/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIACOMO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 491/2026MICAELA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 2083/2026PAOLO [OSCURATO:PERSONA]- Relatore -GENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13 novembre 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] ha disposto, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena di anniquattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],recependo l’accordo raggiunto tra le parti.2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato,denunciando, con due motivi, l’assenza di motivazione in ordine all’insussistenza di cause dinon punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1,comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrerenei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.Nel caso in esame, il giudice di merito ha dato atto dell’assenza di cause diproscioglimento e della correttezza della qualificazione giuridica prospettata dalle parti.Il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., un viziodi motivazione che esula dalle patologie previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.3. L’inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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