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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 42267/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 31 gennaio 2023, la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 aprile 2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen.

Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando l'omessa motivazione con riguardo al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché è manifestamente infondata la doglianza, in quanto, la Corte territoriale ha motivatamente confermato, come si legge a pag. 3 dell'impugnata sentenza, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, valorizzando in senso negativo la gravità della condotta (caratterizzata dalla dispersione di parte dei beni ubicati sull'aria sottoposta al vincolo reale), la pluralità di precedenti penali, la mancanza di collaborazione e, più in generale, di resipiscenza.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 31 gennaio 2023, la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 aprile 2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando l'omessa motivazione con riguardo al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché è manifestamente infondata la doglianza, in quanto, la Corte territoriale ha motivatamente confermato, come si legge a pag. 3 dell'impugnata sentenza, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, valorizzando in senso negativo la gravità della condotta (caratterizzata dalla dispersione di parte dei beni ubicati sull'aria sottoposta al vincolo reale), la pluralità di precedenti penali, la mancanza di collaborazione e, più in generale, di resipiscenza. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris