CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 17551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto pluriaggravato, eliminando la circostanza aggravate della destrezza e rideterminando la pena. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva. Considerato che, riguardo alla ritenuta recidiva correttamente sono state valorizzate le numerose precedenti condanne per delitti della stessa specie, allo scopo di ritenere l'ulteriore condanna all'esito del presente giudizio significativa di una più accentuata pericolosità e di una più spiccata tendenza delinquenziale. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio [OSCURATO:PERSONA] oggi, • P _ _ M