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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12442/2026

Testo disponibile della fonte

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virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lanzetta, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA PUGLIA – [OSCURATO:PERSONA] n.3498/2024, depositata il 21/10/2024;Numero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;Con avviso di presa in carico del 03.01.2018, distinto con il n. 043772018 00000088 000, notificato in data 25.01.2018 a mezzoraccomandata Nexive n. 614554860090, l’Agenzia Entrate-Riscossionecomunicò al sig. [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto incarico diriscuotere un credito tributario di euro 449.201,46.

Dalla lettura di taleavviso il contribuente apprese dell’esistenza di un avviso diaccertamento distinto con il n.

TVK010101919/2017, emessodall’Agenzia delle Entrate - Dir.

Prov.le di Foggia nei suoi confronti, lacui notifica – dai dati in possesso dell'Agente della Riscossione –sarebbe stata effettuata il 22/07/2017.Non avendo mai ricevuto tale atto impositivo, il contribuentepresentò istanza di accesso agli atti amministrativi in data 26/01/2018,chiedendo di acquisire copia di tutti gli atti e documenti relativiall’avviso di accertamento numero TVK01010919/2017, comprensivadella relativa notifica, motivando l’istanza con la mancata ricezionedell’atto stesso.

In risposta all’istanza di accesso, il contribuentericevette in data 29/01/2018 copia dell’avviso di accertamento, sullaprima pagina del quale era apposto un timbro di relata di “Notificazioneai sensi dell’art. 140 c.p.c. e art. 60 DPR n. 600/1973” ma non vi eratraccia della raccomandata informativa con la quale il destinatario dellanotifica avrebbe dovuto apprendere del deposito dell’atto alla casacomunale.

Dalla motivazione dell’avviso di accertamento, inoltre, il sig.[OSCURATO:PERSONA] apprendeva che la pretesa tributaria con esso fatta valerescaturiva da altro avviso di accertamento, distinto con il n.

TVK030104469/2016, emesso nei confronti della società “Play and Win SRLin liquidazione” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), della quale egli era socior.g. n. 7718/2025 a.c. 23/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026nell'anno 2011 per il 95% del capitale sociale: accertato il maggiorreddito d’impresa di euro 807.356,00 in capo a tale società l’Ufficio,presumendolo distribuito ai soci, aveva attribuito al contribuente ilrelativo reddito di capitale di euro 381.346,53 (pari alla quotaimponibile del 95% di esso ai sensi dell'art. 47 TUIR).

È rilevanteevidenziare che, con riferimento ad altra annualità d’imposta (2012)oggetto di regolare notifica, analogo avviso di accertamento era statoimpugnato ed annullato nel merito dall’autorità giudiziaria tributariaperché l’ufficio tributario per il 2012 (così come nel 2011) avevaerroneamente presunto che i ricavi accertati dalla società “Play and WinSRL” fossero stati distribuiti interamente al socio, [OSCURATO:PERSONA], senzaconsiderare che solo una parte di tali ricavi, quella spettante al“gestore” e non all’ “esercente” (titolare del luogo dove gli apparecchida gioco erano installati), doveva essere imputata.In pratica, la presunzione di distribuzione degli utili al socio erainfondata, in quanto i proventi di competenza degli esercenti nonrientravano nel reddito di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”).Al fine di scongiurare l’azione esecutiva dell’Agente dellaRiscossione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentò ricorso alla Commissione TributariaProvinciale di Foggia impugnando l’avviso di presa in carico del creditotributario e per esso l’avviso di accertamento mai notificato, eccependola nullità della notifica dell’atto presupposto, la decadenzadall’accertamento per l’anno d’imposta in contesa e, in ogni caso,spiegando, nel merito, l’infondatezza della pretesa tributaria.

L’Ufficiosi costituì in giudizio contestando i motivi di ricorso e depositando inallegato al proprio atto di controdeduzioni del 14 maggio 2018: - larelata di notifica dell'avviso di accertamento n.

TVK010101919/2017;- una “comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale” (c.d.CAD) datata 14/07/2017; - la relativa raccomandata di spedizione inpari data 14/07/2017 (distinta con il n. 15125579620-2); - l’avviso dir.g. n. 7718/2025 a.c. 23/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026ricevimento della raccomandata restituita al mittente per destinatario“sconosciuto”.

Dall’esame di tale documentazione emergeva che: 1) Larelata di notifica dell’avviso di accertamento non recava il numero dellaraccomandata informativa “CAD” da inviare a pena di nullità alcontribuente in caso di irreperibilità temporanea; 2) non vi era provache la raccomandata CAD agli atti, prodotta dall’Ufficio solo in sede dicontrodeduzioni, fosse proprio quella relativa all'avviso diaccertamento n.

TVK010101919/2017; 3) ad ogni buon conto, laraccomandata recante la “comunicazione di avvenuto deposito” (racc.n. 15125579620-2 del 14/07/2017) non era stata mai recapitataperché il destinatario risultava “sconosciuto” all'indirizzo di spedizione,con conseguente mancato perfezionamento della notifica.

Presa visionedi tale documentazione, peraltro prodotta dall’Ufficio solo in sedecontenziosa (mentre ne era stata omessa l’ostensione in sede diaccesso del 26/01/2018), la difesa depositò memoria illustrativa con laquale fece rilevare al collegio giudicante che proprio da tali documentiex adverso prodotti emergeva la prova della nullità della notificadell’avviso di accertamento n.

TVK010101919/2017, in quanto: a) larelata di notifica dell'avviso di accertamento non recava il numero dellaraccomandata informativa “CAD” da inviare a pena di nullità alcontribuente in caso di irreperibilità temporanea o “relativa” dellostesso, ex art. 140 c.p.c.; b) non vi era prova del fatto che laraccomandata CAD agli atti, prodotta dall’Ufficio solo in sede dicontrodeduzioni, fosse proprio quella relativa all’avviso diaccertamento n.

TVK010101919/2017; c) in ogni caso, laraccomandata recante la “comunicazione di avvenuto deposito” (racc.n. 15125579620-2 del 14/07/2017) era stata restituita al mittenteperché il destinatario risultava “sconosciuto” all’indirizzo di spedizione(con conseguente mancato perfezionamento della notifica pur decorsidieci giorni dal deposito del plico nell’ufficio postale).r.g. n. 7718/2025 a.c. 23/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026La C.T.P. di Foggia rigettò il ricorso, con sentenza confermata inappello.Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente hachiesto che il ricorso sia definito nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione dellalegge n. 890 del 1982, art. 8; d.P.R. n. 600 DEL 1973, art. 60; c.p.c.,art. 140, nonché falsa applicazione della legge n. 212 del 2000, art. 6;Costituzione, art.24”, il contribuente censura la sentenza impugnataper aver ritenuto valida la notifica del presupposto avviso diaccertamento nonostante che l’avviso di ricevimento della CAD speditaai sensi e per gli effetti dell’art. 140 c.p.c. fosse stato restituito conl’indicazione “destinatario sconosciuto”.Deduce il contribuente che non può ritenersi perfezionata unanotifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza che sia data al destinatario lapossibilità legale di conoscere l’atto da notificare in base a tutti gliadempimenti previsti nell’indicata disposizione.Se ne ricava che non sarebbe sufficiente la spedizione della CADcon raccomandata A/R per il perfezionamento del procedimento dinotifica ex art. 140 c.p.c., ma sarebbe necessario che l’indirizzo alquale sia spedita la raccomandata A/R fosse effettivamente quello diresidenza del destinatario.r.g. n. 7718/2025 a.c. 23/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026Se così non fosse (come nel caso di raccomandata non recapitataper essere sconosciuto il destinatario della notificazione), ilprocedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. non potrebbe dirsiperfezionato.1.1.

Il motivo è fondato.Si deve precisare che la produzione in giudizio dell’avviso diricevimento della comunicazione di avvenuto deposito alla casacomunale dell’atto da notificare, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ènecessaria ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio(Cass., Sez.

U -, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01).Il corollario di tale “necessità” è che, essendo l’avviso diricevimento un elemento costitutivo del procedimento notificatorio, daesso non devono risultare fatti che mettano in crisi la correttezza deldetto procedimento.In particolare, dall’avviso di ricevimento della CAD potrebberisultare: che la comunicazione di avvenuto deposito presso la casacomunale sia consegnata al destinatario in persona; che sia consegnataad una persona convivente o addetta alla casa o all’ufficio o insubordine al portiere; che non sia consegnata ad alcuna personaabilitata, ed in tal caso è conservata in giacenza presso l’ufficio postaleper un periodo minimo di tempo, secondo il regolamento postale.Nel caso in cui la CAD, così come attestato nell’avviso diricevimento restituito al mittente, non abbia potuto essere consegnataad alcuno, vige la presunzione legale di cui alla sentenza n. 3/2010,secondo la quale la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dallaspedizione della CAD.Tuttavia, la condizione per l’applicazione di tale presunzione legaleè che all’indirizzo al quale si era tentata la notifica dell’atto ildestinatario avesse la possibilità di riceverlo, e dunque di ricevereanche la CAD speditagli ai sensi dell’art. 140 c.p.c.r.g. n. 7718/2025 a.c. 23/1/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026Orbene, nel caso che ci occupa, risulta che il contribuente non haavuto tale possibilità, in quanto l’agente postale ha attestato che aquell’indirizzo, al quale era stata tentata la notifica dell’atto esuccessivamente spedita la CAD, il destinatario era sconosciuto.2.

Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, 112 e142 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello”, è assorbitodall’accoglimento del primo.3.

Con il terzo motivo, rubricato “Vizio di cui all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992 e agli artt. 112 e132 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello”, ilcontribuente censura la sentenza impugnata per non essersipronunciata, e comunque per non aver motivato sulla questione,devoluta ritualmente in appello, relativa alla assenza di riferimento,nell’ambito della relata di notifica, al numero di raccomandata dispedizione della CAD, sì da poter riferire l’avviso di ricevimentoprodotto dall’ufficio proprio a quella raccomandata.3.1. il motivo è fondato per quanto di ragione.In realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il messonotificatore (così come l’ufficiale giudiziario) non è obbligato, ai finidella validità della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ad indicare nellarelata di notifica il numero della raccomandata A/R con cui sia speditala CAD al destinatario, bastando, invece, che nell’ambito della relata siraccomandata A/R (Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 7159 del 18/03/2024,Rv. 670726 - 01).Spetterà, poi, al giudice verificare, utilizzando ogni elemento diprova a sua disposizione, la riferibilità dell’avviso di ricevimento allaraccomandata spedita dall’agente notificatore in esecuzione dellar.g. n. 7718/2025 a.c. 23/1/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026notifica di cui all’art. 140 c.p.c. (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 21288del 25/07/2025, Rv. 675955 - 02).4.

Il ricorso è fondato con riferimento al primo e al terzo motivo,assorbito il secondo.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversacomposizione.

P.Q.MAccoglie il primo e il terzo motivo, nei limiti di cui in motivazione,assorbito il secondo motivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7718/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lanzetta, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA PUGLIA – [OSCURATO:PERSONA] n.3498/2024, depositata il 21/10/2024;Numero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;Con avviso di presa in carico del 03.01.2018, distinto con il n. 043772018 00000088 000, notificato in data 25.01.2018 a mezzoraccomandata Nexive n. 614554860090, l’Agenzia Entrate-Riscossionecomunicò al sig. [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto incarico diriscuotere un credito tributario di euro 449.201,46. Dalla lettura di taleavviso il contribuente apprese dell’esistenza di un avviso diaccertamento distinto con il n. TVK010101919/2017, emessodall’Agenzia delle Entrate - Dir. Prov.le di Foggia nei suoi confronti, lacui notifica – dai dati in possesso dell'Agente della Riscossione –sarebbe stata effettuata il 22/07/2017.Non avendo mai ricevuto tale atto impositivo, il contribuentepresentò istanza di accesso agli atti amministrativi in data 26/01/2018,chiedendo di acquisire copia di tutti gli atti e documenti relativiall’avviso di accertamento numero TVK01010919/2017, comprensivadella relativa notifica, motivando l’istanza con la mancata ricezionedell’atto stesso. In risposta all’istanza di accesso, il contribuentericevette in data 29/01/2018 copia dell’avviso di accertamento, sullaprima pagina del quale era apposto un timbro di relata di “Notificazioneai sensi dell’art. 140 c.p.c. e art. 60 DPR n. 600/1973” ma non vi eratraccia della raccomandata informativa con la quale il destinatario dellanotifica avrebbe dovuto apprendere del deposito dell’atto alla casacomunale. Dalla motivazione dell’avviso di accertamento, inoltre, il sig.[OSCURATO:PERSONA] apprendeva che la pretesa tributaria con esso fatta valerescaturiva da altro avviso di accertamento, distinto con il n. TVK030104469/2016, emesso nei confronti della società “Play and Win SRLin liquidazione” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), della quale egli era socior.g. n. 7718/2025 a.c. 23/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026nell'anno 2011 per il 95% del capitale sociale: accertato il maggiorreddito d’impresa di euro 807.356,00 in capo a tale società l’Ufficio,presumendolo distribuito ai soci, aveva attribuito al contribuente ilrelativo reddito di capitale di euro 381.346,53 (pari alla quotaimponibile del 95% di esso ai sensi dell'art. 47 TUIR). È rilevanteevidenziare che, con riferimento ad altra annualità d’imposta (2012)oggetto di regolare notifica, analogo avviso di accertamento era statoimpugnato ed annullato nel merito dall’autorità giudiziaria tributariaperché l’ufficio tributario per il 2012 (così come nel 2011) avevaerroneamente presunto che i ricavi accertati dalla società “Play and WinSRL” fossero stati distribuiti interamente al socio, [OSCURATO:PERSONA], senzaconsiderare che solo una parte di tali ricavi, quella spettante al“gestore” e non all’ “esercente” (titolare del luogo dove gli apparecchida gioco erano installati), doveva essere imputata.In pratica, la presunzione di distribuzione degli utili al socio erainfondata, in quanto i proventi di competenza degli esercenti nonrientravano nel reddito di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”).Al fine di scongiurare l’azione esecutiva dell’Agente dellaRiscossione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentò ricorso alla Commissione TributariaProvinciale di Foggia impugnando l’avviso di presa in carico del creditotributario e per esso l’avviso di accertamento mai notificato, eccependola nullità della notifica dell’atto presupposto, la decadenzadall’accertamento per l’anno d’imposta in contesa e, in ogni caso,spiegando, nel merito, l’infondatezza della pretesa tributaria. L’Ufficiosi costituì in giudizio contestando i motivi di ricorso e depositando inallegato al proprio atto di controdeduzioni del 14 maggio 2018: - larelata di notifica dell'avviso di accertamento n. TVK010101919/2017;- una “comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale” (c.d.CAD) datata 14/07/2017; - la relativa raccomandata di spedizione inpari data 14/07/2017 (distinta con il n. 15125579620-2); - l’avviso dir.g. n. 7718/2025 a.c. 23/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026ricevimento della raccomandata restituita al mittente per destinatario“sconosciuto”. Dall’esame di tale documentazione emergeva che: 1) Larelata di notifica dell’avviso di accertamento non recava il numero dellaraccomandata informativa “CAD” da inviare a pena di nullità alcontribuente in caso di irreperibilità temporanea; 2) non vi era provache la raccomandata CAD agli atti, prodotta dall’Ufficio solo in sede dicontrodeduzioni, fosse proprio quella relativa all'avviso diaccertamento n. TVK010101919/2017; 3) ad ogni buon conto, laraccomandata recante la “comunicazione di avvenuto deposito” (racc.n. 15125579620-2 del 14/07/2017) non era stata mai recapitataperché il destinatario risultava “sconosciuto” all'indirizzo di spedizione,con conseguente mancato perfezionamento della notifica. Presa visionedi tale documentazione, peraltro prodotta dall’Ufficio solo in sedecontenziosa (mentre ne era stata omessa l’ostensione in sede diaccesso del 26/01/2018), la difesa depositò memoria illustrativa con laquale fece rilevare al collegio giudicante che proprio da tali documentiex adverso prodotti emergeva la prova della nullità della notificadell’avviso di accertamento n. TVK010101919/2017, in quanto: a) larelata di notifica dell'avviso di accertamento non recava il numero dellaraccomandata informativa “CAD” da inviare a pena di nullità alcontribuente in caso di irreperibilità temporanea o “relativa” dellostesso, ex art. 140 c.p.c.; b) non vi era prova del fatto che laraccomandata CAD agli atti, prodotta dall’Ufficio solo in sede dicontrodeduzioni, fosse proprio quella relativa all’avviso diaccertamento n. TVK010101919/2017; c) in ogni caso, laraccomandata recante la “comunicazione di avvenuto deposito” (racc.n. 15125579620-2 del 14/07/2017) era stata restituita al mittenteperché il destinatario risultava “sconosciuto” all’indirizzo di spedizione(con conseguente mancato perfezionamento della notifica pur decorsidieci giorni dal deposito del plico nell’ufficio postale).r.g. n. 7718/2025 a.c. 23/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026La C.T.P. di Foggia rigettò il ricorso, con sentenza confermata inappello.Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente hachiesto che il ricorso sia definito nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione dellalegge n. 890 del 1982, art. 8; d.P.R. n. 600 DEL 1973, art. 60; c.p.c.,art. 140, nonché falsa applicazione della legge n. 212 del 2000, art. 6;Costituzione, art.24”, il contribuente censura la sentenza impugnataper aver ritenuto valida la notifica del presupposto avviso diaccertamento nonostante che l’avviso di ricevimento della CAD speditaai sensi e per gli effetti dell’art. 140 c.p.c. fosse stato restituito conl’indicazione “destinatario sconosciuto”.Deduce il contribuente che non può ritenersi perfezionata unanotifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza che sia data al destinatario lapossibilità legale di conoscere l’atto da notificare in base a tutti gliadempimenti previsti nell’indicata disposizione.Se ne ricava che non sarebbe sufficiente la spedizione della CADcon raccomandata A/R per il perfezionamento del procedimento dinotifica ex art. 140 c.p.c., ma sarebbe necessario che l’indirizzo alquale sia spedita la raccomandata A/R fosse effettivamente quello diresidenza del destinatario.r.g. n. 7718/2025 a.c. 23/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026Se così non fosse (come nel caso di raccomandata non recapitataper essere sconosciuto il destinatario della notificazione), ilprocedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. non potrebbe dirsiperfezionato.1.1. Il motivo è fondato.Si deve precisare che la produzione in giudizio dell’avviso diricevimento della comunicazione di avvenuto deposito alla casacomunale dell’atto da notificare, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ènecessaria ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio(Cass., Sez. U -, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01).Il corollario di tale “necessità” è che, essendo l’avviso diricevimento un elemento costitutivo del procedimento notificatorio, daesso non devono risultare fatti che mettano in crisi la correttezza deldetto procedimento.In particolare, dall’avviso di ricevimento della CAD potrebberisultare: che la comunicazione di avvenuto deposito presso la casacomunale sia consegnata al destinatario in persona; che sia consegnataad una persona convivente o addetta alla casa o all’ufficio o insubordine al portiere; che non sia consegnata ad alcuna personaabilitata, ed in tal caso è conservata in giacenza presso l’ufficio postaleper un periodo minimo di tempo, secondo il regolamento postale.Nel caso in cui la CAD, così come attestato nell’avviso diricevimento restituito al mittente, non abbia potuto essere consegnataad alcuno, vige la presunzione legale di cui alla sentenza n. 3/2010,secondo la quale la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dallaspedizione della CAD.Tuttavia, la condizione per l’applicazione di tale presunzione legaleè che all’indirizzo al quale si era tentata la notifica dell’atto ildestinatario avesse la possibilità di riceverlo, e dunque di ricevereanche la CAD speditagli ai sensi dell’art. 140 c.p.c.r.g. n. 7718/2025 a.c. 23/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026Orbene, nel caso che ci occupa, risulta che il contribuente non haavuto tale possibilità, in quanto l’agente postale ha attestato che aquell’indirizzo, al quale era stata tentata la notifica dell’atto esuccessivamente spedita la CAD, il destinatario era sconosciuto.2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, 112 e142 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello”, è assorbitodall’accoglimento del primo.3. Con il terzo motivo, rubricato “Vizio di cui all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992 e agli artt. 112 e132 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello”, ilcontribuente censura la sentenza impugnata per non essersipronunciata, e comunque per non aver motivato sulla questione,devoluta ritualmente in appello, relativa alla assenza di riferimento,nell’ambito della relata di notifica, al numero di raccomandata dispedizione della CAD, sì da poter riferire l’avviso di ricevimentoprodotto dall’ufficio proprio a quella raccomandata.3.1. il motivo è fondato per quanto di ragione.In realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il messonotificatore (così come l’ufficiale giudiziario) non è obbligato, ai finidella validità della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ad indicare nellarelata di notifica il numero della raccomandata A/R con cui sia speditala CAD al destinatario, bastando, invece, che nell’ambito della relata siraccomandata A/R (Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 7159 del 18/03/2024,Rv. 670726 - 01).Spetterà, poi, al giudice verificare, utilizzando ogni elemento diprova a sua disposizione, la riferibilità dell’avviso di ricevimento allaraccomandata spedita dall’agente notificatore in esecuzione dellar.g. n. 7718/2025 a.c. 23/1/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7718/2025Numero sezionale 678/2026Numero di raccolta generale 12442/2026Data pubblicazione 04/05/2026notifica di cui all’art. 140 c.p.c. (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 21288del 25/07/2025, Rv. 675955 - 02).4. Il ricorso è fondato con riferimento al primo e al terzo motivo,assorbito il secondo.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversacomposizione. P.Q.MAccoglie il primo e il terzo motivo, nei limiti di cui in motivazione,assorbito il secondo motivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7718/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12442/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris