CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 18242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità; udito il difensore che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 4/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA in data 19/3/2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629, commi primo e secondo con riferimento ai numeri 1 e 3 bis dell'art. 628, comma terzo cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge di cui agli artt. 164 e 175 cod. pen. 2. In data 24 gennaio 2022 è pervenuta in cancelleria la richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria rilevando che la Corte avrebbe erroneamente valutato la reale volontà del ricorrente quanto alla interruzione dell'azione che sarebbe stata volontaria in quanto lo stesso si sarebbe dato alla fuga indipendentemente e prima dall'intervento del sig. [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza, reiterativa della medesima censura proposta nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla condotta in concreto posta in essere dal ricorrente, consistita nell'avere interrotto l'azione solo a seguito della telefonata effettuata da una delle persone offese per avvisare il marito e della reazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente risposto alle analoghe critiche sollevare dalla difesa e si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto per la quale "nella desistenza volontaria la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, come nel caso di specie, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa" (cfr. Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535). Nella estorsione, reato di danno a forma libera, d'altro canto, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti, come la formulazione della richiesta estorsiva, da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (cfr. esattamente in termini Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226 e anche Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018. Natalizio, Rv. 272677). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge di cui agli artt. 164 e 175 cod. pen. In specifico nell'atto si rileva che la motivazione della Corte territoriale, che ha fatto riferimento alla circostanza che il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per il reato di rapina del telefonino che emerso nel corso del dibattimento, sarebbe errata e illogica. Tale reato, per il quale peraltro il pubblico ministero non ha ritenuto di esercitare a oggi l'azione penale, sarebbe comunque in continuazione di quanto accaduto e, quindi, la conclusione circa l'impossibilità di presumere che il Soleirnan si astenga dalla commissione di ulteriori reati sarebbe illogica. Sotto tale profilo, d'altro canto, il giudice non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione quanto già evidenziato nella sentenza di primo grado, come la giovane età dell'imputato. Circostanza cui lo stesso giudice ha attribuito rilievo ritenendo che il fatto risultava essere stato commesso "sulla spinta di circostanze contingenti". La doglianza è fondata. La Corte territoriale, infatti, pronunciata sette anni dopo la sentenza di primo grado, si è limitata a fare riferimento alla circostanza che il Tribunale aveva trasmesso gli atti alla Procura delle Repubblica in relazione ai reati di rapina, violazione di domicilio e lesioni personali, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni della difesa in ordine alla personalità dell'imputato, rilevanti per il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo cod. pen. (cfr. pagina 7 dell'atto di appello nel quale si fa riferimento alle considerazioni già contenute nella sentenza di primo grado a pagina 3). Sotto tale profilo, proprio in virtù del tempo trascorso e dall'assenza di qualsivoglia riferimento al certificato del casellario dal quale poter desumere quale sia stata la sorte degli eventuali procedimenti penali iscritti a carico del ricorrente, pertanto, la motivazione sul punto è apparente. Ragione questa per la quale si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio circa la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte d'Appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità Così deciso in Roma 23/2/2022