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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 38978/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso la particolare marginalità del fatto complessivamente considerato è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato sull'assegno che era stato emesso originariamente in bianco e, come tale, fonte di un danno potenzialmente più grave, fermo restando la non irrisorietà dell'importo compilato dall'imputato e della condotta considerata nella sua totalità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere e n or [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso la particolare marginalità del fatto complessivamente considerato è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato sull'assegno che era stato emesso originariamente in bianco e, come tale, fonte di un danno potenzialmente più grave, fermo restando la non irrisorietà dell'importo compilato dall'imputato e della condotta considerata nella sua totalità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere e n or [OSCURATO:PERSONA]