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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 15536/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto

1. Con decreto pronunciato il 12 ottobre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo disponeva il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allo stesso Tribunale per rispondere del delitto di atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in quanto per i medesimi fatti di reato, qualificati come violenza privata, egli era stato già rinviato a giudizio in separato procedimento nr. 2020/20 R.G.N.R. in violazione del divieto di bis in idem.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Questa Corte ha già affermato che il decreto che dispone il giudizio, poiché è atto finalizzato a dare impulso all'ulteriore corso del processo ed inidoneo a definirlo, non è suscettibile di autonoma impugnazione ed eventuali censure possono essere fatte valere solo nella successiva fase dibattimentale (Sez. 5, n. 29492 del 07/05/2018, Manganaro, Rv. 273329; Sez. 5, n. 30588 del 28/05/2008, Leuzzi, Rv. 240429).

Il principio così riassunto è pienamente condivisibile e non è contrastato con argomenti valutabili esposti in ricorso. 2.Né peraltro il provvedimento in oggetto può ritenersi abnorme - rilievo peraltro neppure dedotto dal ricorrente - rientrando nello schema previsto dal nostro sistema processuale e nei poteri dell'organo che lo ha emesso.

3. Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. Con decreto pronunciato il 12 ottobre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo disponeva il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allo stesso Tribunale per rispondere del delitto di atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in quanto per i medesimi fatti di reato, qualificati come violenza privata, egli era stato già rinviato a giudizio in separato procedimento nr. 2020/20 R.G.N.R. in violazione del divieto di bis in idem. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Questa Corte ha già affermato che il decreto che dispone il giudizio, poiché è atto finalizzato a dare impulso all'ulteriore corso del processo ed inidoneo a definirlo, non è suscettibile di autonoma impugnazione ed eventuali censure possono essere fatte valere solo nella successiva fase dibattimentale (Sez. 5, n. 29492 del 07/05/2018, Manganaro, Rv. 273329; Sez. 5, n. 30588 del 28/05/2008, Leuzzi, Rv. 240429). Il principio così riassunto è pienamente condivisibile e non è contrastato con argomenti valutabili esposti in ricorso. 2.Né peraltro il provvedimento in oggetto può ritenersi abnorme - rilievo peraltro neppure dedotto dal ricorrente - rientrando nello schema previsto dal nostro sistema processuale e nei poteri dell'organo che lo ha emesso. 3. Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ma
Decreto Cassazione n. 15536/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris