CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 37013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZEPQ0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; letta la memoria depositata dal difensore in data 31 maggio 2022; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa per il reato di furto in abitazione aggravato; rilevato che con la memoria depositata in data 31 maggio 2022 il ricorrente insiste sulla fondatezza e ammissibilità dei motivi di ricorso; considerato, invece, che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge processuale in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile, non essendo consentita la proposizione di una alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento e gli elementi probatori addotti a sostegno della dichiarazione di responsabilità del prevenuto; a ben vedere la responsabilità del ricorrente è stata accertata dai Giudici di merito attraverso la prova della sua presenza all'interno di uno degli appartamenti depredati, grazie all'impronta papillare, e i motivi risultano pertanto manifestamente infondati in quanto in tema di prova penale, il rilievo, in un appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono; solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contraria dimostrazione (Sez. 4, n. 792 del 09/11/1988, dep. 1989, Bernaus, Rv. 180247 - 01; Conf mass n 143833; Conf. Mass. n 123778; nello stesso senso, Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795 - 02). Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole di asserita insufficiente motivazione riguardo alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto il giudizio è stato congruamente motivato in considerazione della negativa personalità dell'imputato e, in relazione alle attenuanti ex art. 62-bis c.p., delle modalità dell'azione; per altro va evidenziato come il ricorso, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; infatti la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno 4 il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere