CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 04394/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al diniego di rinnovazione dell'esame tossicologico, da espletarsi sull'intera quantità di sostanza rinvenuta, e non solo su un esiguo campione; con il secondo motivo, contesta la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, non essendo stato accertato il principio attivo dell'intero quantitativo di sostanza stupefacente; con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Con riferimento alla prima doglianza, il giudice a quo, con determinazioni insindacabile in questa sede, ha affermato che il ricorrente ha formulato una richiesta di rito abbreviato non condizionato rinunciando all'esame del consulente e all'espletamento di una perizia, non rappresentando alcuna criticità, sotto il profilo tecnico- scientifico, della metodologia impiegata dal perito nominato dal giudice che ha effettuato la perizia tossicologica. Il giudice ha inoltre evidenziato che la scelta del consulente di esaminare 13 panetti, rispetto4i 93 panetti rinvenuti, contraddistinti con 5 diversi marchi, non è censurabile sotto nessun profilo, posto che le modalità di confezionamento di tutti i panetti erano identiche e che quindi è evidente che si tratta della medesima tipologia di sostanza stupefacente, avente le medesime caratteristiche, evidenziando peraltro che il quantitativo di sostanza stupefacente, pari a grammi 7,4, su cui è stato effettuato il controllo a campione, consente di estendere il risultato medio estrapolato all'intero quantitativo di sostanza sequestrata. In ordine alla seconda doglianza, il giudice ha evidenziato che il quantitativo di hashish complessivamente detenuto, pari a chilogrammi 8.953, con grammi 3.137 di THC, superiore di oltre il 50% del valore soglia indicato dalle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, deve essere considerato ingente. Pertanto, nel caso concreto, ha evidenziato l'elevata percentuale di principio attivo e il numero di dosi ricavabili, nonché lo stabile inserimento del ricorrente nel circuito criminale del traffico di sostanze stupefacenti, desumibile dagli appunti rinvenuti, ove sono indicati numerose sigle, nomi e ammontare di somme per migliaia di euro di cui il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice a quo ha ritenuto congrua la pena detentiva base superiore alla media edittale ( mentre quella pecuniaria è computata in misura inferiore alla media), non avendo il ricorrente manifestato alcuna volontà di interrompere l'attività illecita, ed evidenziando la gravità del fatto. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore.