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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 29216/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PICCOLO Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che confermava la decisione del Tribunale di Asti che lo aveva riconosciuto colpe- vole del reato di rifiuto a sottoporsi agli esami clinici ai fini dell'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione da sostanze stupefacenti a seguito di sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.000 di ammenda

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio anche in rela- zione all'aumento per la continuazione.

3. Con sintetica ma adeguata motivazione il giudice di appello ha congruamente evidenziato le ragioni che lo hanno condotto a indicare la misura del trattamento sanzionatorio e in particolare ad applicare un aumento di gg.1 di arresto ed euro 300 di ammenda a titolo di continuazione.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

Con tale giurisprudenza la parte ricorrente ha omesso di confrontarsi atteso che la misura della pena è stata attestata su para- digmi minimi e percentualmente modesto è anche l'aumento per la continuazione tenuto conto, come evidenziato dal giudice di appello, del disvalore complessivo della condotta realizzata.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.ii P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PICCOLO Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che confermava la decisione del Tribunale di Asti che lo aveva riconosciuto colpe- vole del reato di rifiuto a sottoporsi agli esami clinici ai fini dell'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione da sostanze stupefacenti a seguito di sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.000 di ammenda 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio anche in rela- zione all'aumento per la continuazione. 3. Con sintetica ma adeguata motivazione il giudice di appello ha congruamente evidenziato le ragioni che lo hanno condotto a indicare la misura del trattamento sanzionatorio e in particolare ad applicare un aumento di gg.1 di arresto ed euro 300 di ammenda a titolo di continuazione. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Con tale giurisprudenza la parte ricorrente ha omesso di confrontarsi atteso che la misura della pena è stata attestata su para- digmi minimi e percentualmente modesto è anche l'aumento per la continuazione tenuto conto, come evidenziato dal giudice di appello, del disvalore complessivo della condotta realizzata. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.ii P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 29216/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris