CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 32811/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10615/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 441/2021 depositata il 05/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, definendo la causa possessoria intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha reintegrato i ricorrenti nel possesso di una servitù di passaggio, pedonale e con mezzi desinati alla coltivazione del fondo, in conformità al provvedimento interdittale del Pretore di Pompei, La sentenza è stata annullata dalla Corte d’appello di Napoli per vizio di contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e a seguito della riassunzione il giudizio si concluse allo stesso modo. La Corte d’appello di Napoli, adita dai ricorrenti, i quali pretendevano il riconoscimento della tutela possessoria con riferimento al transito veicolare in genere, ha riformato la decisione, ritenendo che la decisione emessa non fosse corrispondente al petitum, tenuto conto che chi si opponeva al transito veicolare non aveva allegato il danno derivante dal transito con una vettura piuttosto che con un mezzo agricolo, il quale ha una dimensione più ampia della prima. La Corte d’appello ha poi esaminato le prove orali, riconoscendo che le deposizioni confermavano il transito veicolare in genere, aggiungendo che nessun argomento contrario potesse ricavarsi dei titoli. Per la cassazione della decisione alcuni degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di merito ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), hanno proposto ricorso cassazione fondato su sette motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Restano intimati [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (parte originaria e anch’ella erede di [OSCURATO:PERSONA]) e il ricorrente originario [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c.: in contrasto con il provvedimento del pretore e con la sentenza del Tribunale, che avevano reintegrato nel possesso di una servitù di passaggio a piedi e con mezzi destinati alla sola coltivazione dei campi, la Corte d’appello ha riconosciuto il possesso di una servitù di passaggio veicolare in genere. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha interpretato la domanda, richiamando le richieste formulate nel ricorso iniziale e nei successivi atti di merito, estesa sin dal principio al passaggio veicolare in genere. Ciò posto ha riconosciuto che il primo giudice aveva emesso una decisione non corrispondente al petitum, inteso in conformità al suo univoco significato letterale . In tale ragionamento del giudice d’appello, fondato sulla trascrizione delle richieste formulate con l’iniziale ricorso e nella citazione per il giudizio di merito, non si ravvisa alcun vizio interpretativo, né il vizio è ravvisabile nella minore misura dell’accoglimento della domanda da parte del giudice di primo grado, giacché tale contenuto decisorio è stato oggetto di riforma in appello, proprio perché riconosciuto non conforme al petitum e all’esito dell’istruzione tramite le prove assunte. Il secondo motivo denunzia l’erroneità della valutazione della Corte d’appello, nella parte in cui la stessa Corte rileva che il transito con una vettura rappresenta un minus rispetto al passaggio con mezz i agricoli, di dimensioni e di peso maggiori. Si osserva, da parte dei ricorrenti, che se è vero che una vettura è di dimensioni più ridotte rispetto a un mezzo agricolo, è anche vero che i mezzi agricoli passano una volta l’anno, mentre le vetture potrebbero circolare tutti i giorni. La censura, proposto sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, è inammissibile. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022; n. 22598/2018). In contrasto con tale nozione del vizio motivazionale rilevante, la censura, proposta con il motivo in esame , investe piuttosto una considerazione logica della decisione , tutt’al più opinabile, ma rientrante nella cerchia degli apprezzamenti del giudice di merito, incensurabiliin cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo denunzia contraddittorietà della motivazione sotto il diverso profilo del contrasto con la sentenza penale, che aveva riconosciuto il Vastola colpevole del reato ascritto, per avere esercitato il transito con una vettura, in contrasto con le decisioni assunte nella causa possessoria. Il motivo è inammissibile, perché non riporta i passaggi della sentenza penale rispetto ai quali è denunziato il contrasto; in ogni caso, la censura è irrilevante, perché la valutazione fatta dal giudice penale si misurava sul contenuto dei provvedimenti fino a quel momento assunti, che sono stati superata dalla diversa valutazione della Corte d’appello, che ha riconosciuto il possesso del transito veicolare in genere. Il quarto motivo denunzia la nullità del giudizio per la mancata partecipazione al giudizio di merito di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile: la questione è stata superata dalla precedente sentenza d’appello, che ha annullato la decisione, in quanto emessa a contraddittorio non integro. Il quinto motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie (prova per testi; atti notarili e l’esistenza di un passaggio alternativo). Il motivo è inammissibile: si aspira a una rinnovata valutazione degli stessi elementi già valutati dal giudice di merito, dovendosi poi osservare che l’esistenza di un passaggio alternativo non condiziona la configurabilità di una servitù di passaggio volontaria e, di conseguenza, la possibilità del possesso della corrispondente servitù. Il sesto motivo denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione. Il motivo è radicalmente inammissibile, sia in quanto invoca una norma non più in vigore da un decennio, essendo stato il n. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. sostituito dall'art. 54.1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012, n. 134, sia perché la decisione è stata adeguatamente giustificata dalla corte territoriale, esaurendosi pertanto la censura nell’espressione di un mero dissenso rispetto al decisum, inidoneo a giustificare l’esistenza di un vizio denunziabile in cassazione. Il settimo motivo è inammissibile, costituendo un "non motivo", in quanto si limita a sostenere la illegittima condanna alle spese in relazione ad una pronuncia di cui si invoca la cassazione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a