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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09467/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ì che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 luglio 2020, la Corte di Assise di appello di Napoli confermava la pronuncia resa il 20 maggio 2019 dalla Corte di assise in sede, con la quale D'[OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del duplice omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dal metodo e finalità di stampo camorristico, nonché dei delitti di detenzione e porto di un'arma da fuoco e di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta la continuazione tra tutti i suddetti reati, era stato condannato alla pena principale dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due e a quelle accessorie della decadenza della potestà genitoriale, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della pubblicazione della sentenza penale di condanna, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

2. Ad avviso dei giudici di merito, doveva considerarsi non controverso - in base alle prove dichiarative, a quelle tecniche (consistenti nelle riprese delle telecamere di sorveglianza presenti in zona), al contenuto delle intercettazioni, agli altri accertamenti di polizia giudiziaria e alle stesse ammissioni del correo, [OSCURATO:PERSONA] - che le due giovani vittime si erano recate a un appuntamento con il D'[OSCURATO:PERSONA], il quale era debitore nei loro confronti di una notevole somma di denaro per scommesse effettuate senza versare la posta presso la sala giochi ove esse lavoravano, somma della quale avevano urgente bisogno per operare i dovuti versamenti ed evitare la scoperta dell'ammanco e che, giunte sul posto con la [OSCURATO:PERSONA] del Tafuro, accompagnate da [OSCURATO:PERSONA] che le aveva precedute in sella a uno scooter, avevano trovato altra [OSCURATO:PERSONA], con a bordo il D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venendo immediatamente colpite da numerosi colpi di pistola, esplosi dallo [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, rimanendo uccise.

Davano atto i giudici di merito che il D'[OSCURATO:PERSONA], dopo avere tenuto per l'intero processo di primo grado una posizione negatoria, nel corso di una delle ultime udienze, aveva ammesso di essere presente al duplice omicidio (confermando anche il contesto in cui esso era maturato) e aveva sostenuto che l'uccisione dei due giovani era stata dovuta a una inconsulta ed estemporanea iniziativa del solo [OSCURATO:PERSONA], il quale, irritato perché il Tafuro - secondo quanto riferitogli dall'Altieri - sembrava ritenere che essi non potessero fare a meno di incontrarli e che perciò dovessero anche tollerare qualche minuto di ritardo, aveva deciso, non soltanto, di recarsi armato all'appuntamento, ma aveva anche fatto uso della pistola non appena aveva incontrato le due vittime.

Tuttavia, sempre ad avviso dei suddetti giudici, tale versione dei fatti non era convincente, con la conseguenza che il D'[OSCURATO:PERSONA] andava ritenuto responsabile del duplice omicidio ascrittogli in concorso ex art. 110 cod. pen. con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.

Ricorre per cassazione il difensore del D'[OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi.

3.1. "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lettera c) con riferimento all'art. 108 cod. proc. pen.".

Espone la difesa che: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato al giudizio di primo grado e aveva proposto l'atto di impugnazione, aveva depositato pochi giorni prima della trattazione del giudizio di appello rinuncia al mandato difensivo; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato aveva nominato suo difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e aveva chiesto alla Corte di poter rinviare la trattazione del processo, affinché detta nomina potesse essere comunicata al nuovo difensore; la Corte, tuttavia, aveva rigettato detta richiesta, disponendo la prosecuzione del giudizio e, segnatamente, invitando il Procuratore generale a effettuare la propria requisitoria; alla successiva udienza del 18.6.2020, alla quale era stata differita la trattazione del processo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca della precedente ordinanza, che veniva, però, respinta dal Collegio della Corte di Assise di appello di Napoli; in detta udienza avevano rassegnato le proprie conclusioni i difensori delle parti civili e del coimputato; la trattazione era stata, quindi, rinviata, al successivo 2 luglio 2020 per la discussione del difensore dell'[OSCURATO:PERSONA].

E sostiene che, così stando le cose, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovato nelle condizioni di assistere un imputato accusato di fatti assai gravi, "senza aver potuto partecipare all'udienza fissata per la requisitoria del P.G. e assistendo alle discussioni delle altre parti, senza avere preventivamente potuto visionate alcun atto procedimentale, ivi comprese sentenza e atti di impugnazione"; sostiene, altresì, che ciò sarebbe avvenuto "in assenza di qualsivoglia ragione sottostante a una celere celebrazione del procedimento ovvero di un Pilanciamento volto alla comparazione tra l'urgenza dell'incombente e la compressione del diritto difensivo imposta per procedervi".

3.2. "Inosservanza delle norme processuali con riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché carenza e/o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lettere c ed e, cod. proc. pen.) con riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso ex art. 110 cod. pen. in luogo di quello ex art. 116 cod. pen. relativamente al reato di cui al capo a) dell'imputazione".

Ad avviso del ricorrente, i giudici del merito avrebbero errato a ritenere il D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso ex art. 110 cod. pen. nel duplice omicidio a lui attribuito e non della meno grave fattispecie di concorso anomalo ex art. 116 dello stesso codice.

Secondo la tesi difensiva, infatti, dagli atti del processo (e in particolare dalla trascrizione dei colloqui effettuati in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla tracciatura dei tragitti effettuati dalla vettura utilizzata dagli imputati prima, durante e dopo l'omicidio) si dedurrebbe che l'azione dello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sparato alle vittime, era ben diversa da quella voluta dal D'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva previsto solo un spedizione intimidatoria ai danni del Tafuro e del Liguori.

3.3. Erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.) con riferimento agli artt. 577, nn. 3 e 4, in relazione al 61, n. 1, cod. pen. e 7 della legge 203 del 1991".

Il ricorrente sostiene che nella fattispecie non sussisterebbero le contestate aggravanti dei motivi abietti e futili, della premeditazione e del metodo mafioso.

Con riferimento alla premeditazione, secondo la tesi difensiva, la ricostruzione probatoria dell'aggravante non potrebbe esaurirsi "nel mero accertamento della preventiva acquisizione dei mezzi, dei luoghi e degli strumenti materiali coi quali tradurre in pratica il proposito illecito"; mentre con riferimento all'aggravante del metodo mafioso, ad avviso del ricorrente risulterebbero "assolutamente carenti i fattori caratterizzanti la speciale circostanza applicata, trattandosi di un fattore esclusivamente personale"; nessun cenno viene invece fatto nel motivo di ricorso in ordine alle ragioni per le quali non sussisterebbe l'aggravante dei motivi abietti e futili.

Infine il ricorrente sostiene che i giudici del secondo grado avrebbero errato a non concedere al D'[OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, malgrado il suo buon comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni di seguito esplicitate.

L'art. 108, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che "nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato di ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento".

Dunque, per espresso disposto della norma su riferita, il termine per la difesa può essere chiesto solo dal difensore di fiducia o di ufficio e non dall'imputato.

In tale senso è, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la concessione del termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. presuppone una specifica richiesta del difensore" (cfr.: Sez. 5, Sentenza n. 15588 del 10 febbraio 2017, Rv. 270017 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 672 del 21 novembre 2013, depositata il 10 gennaio 2014, Rv. 257962 - 01).Conseguentemente i giudici della Corte di assise di appello di Napoli correttamente respinsero con ordinanza, all'udienza del 16 giugno 2020, la richiesta di termine a difesa proposta esclusivamente dall'imputato e non dal difensore di ufficio presente nell'aula.

Ciò posto, il Collegio osserva che alla successiva udienza del 18 giugno 2020, il difensore di fiducia dell'imputato si presentò e si limitò a chiedere la revoca della precedente ordinanza; atteso che la richiesta formulata era infondata dal momento che - come si è prima riferito - la precedente ordinanza era assolutamente corretta, i giudici della Corte di assise di appello di Napoli la rigettarono; così che l'udienza prosegui con l'esposizione delle difese della parte civile e del coimputato, cui seguì un rinvio all'udienza del 2 luglio, per la discussione del difensore dell'[OSCURATO:PERSONA].

E in questa sequenza dei fatti processuali non è dato rilevare, ad avviso del Collegio, alcuna violazione del diritto di difesa né alcun vulnus sostanziale della stessa.

2. E' infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il difensore del D'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che i giudici della Corte di assise di appello di Napoli avrebbero errato a ritenere la sussistenza del concorso ex art. 110 cod. pen. in luogo di quello ex art. 116 cod. pen. relativamente al reato di duplice omicidio.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (cfr. ex pluribus: Sez. 2, Sentenza n. 49486 del 14 novembre 2014, Rv. 261003 - 01).

Ebbene, a tale giurisprudenza si sono uniformati i giudici del secondo grado i quali hanno spiegato, con motivazione assolutamente congrua e adeguata, le ragioni della loro decisione (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

In particolare, hanno affermato che l'accoglimento della tesi difensiva avrebbe postulato che l'azione di fuoco compiuta dallo [OSCURATO:PERSONA] irrompesse inopinatamente nella sequenza di comportamenti programmata e posta in essere in maniera lineare dal D'[OSCURATO:PERSONA] con l'unico obiettivo di indurre i giovani a concedergli più tempo per saldare il debito, senza neppure immaginare che essi potessero, invece, diventare bersaglio degli spari; che, dunque, il carattere inconsulto e rabbioso della reazione alla sufficienza con la quale il Tafuro mandava a dire che essi non potevano fare a meno di attenderli avrebbe dovuto essere non soltanto esclusivo dello [OSCURATO:PERSONA] ma anche del tutto ininfluente sul comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA]; che, però, anche il D'[OSCURATO:PERSONA] aveva mutato il proprio atteggiamento e aveva, almeno, assecondato lo [OSCURATO:PERSONA] nella volontà punitiva (era stato lo stesso D'[OSCURATO:PERSONA] a confermare quanto asserito dall'Altieri, circa la decisione da parte dello stesso D'[OSCURATO:PERSONA] del mutamento del luogo dell'appuntamento, con convocazione delle due future vittime in un posto appartato; vi era convergenza dichiarativa anche sulla circostanza che soltanto in quel momento si era deciso di prendere l'arma, cosa che fu fatta dall'Altieri su richiesta del D'[OSCURATO:PERSONA], come affermava il primo, ovvero dello [OSCURATO:PERSONA], come sosteneva il D'[OSCURATO:PERSONA]; il D'[OSCURATO:PERSONA] aveva, comunque ammesso di avere visto l'involucro con l'arma nella piena disponibilità dello [OSCURATO:PERSONA]).

I suddetti giudici hanno aggiunto che - anche a volere considerare veritiera la versione dei fatti resa dal D'[OSCURATO:PERSONA] - questi, resosi conto dell'alterazione dello [OSCURATO:PERSONA], di cui conosceva l'indole e la propensione alla violenza, lo avesse assecondato nello spostamento dell'appuntamento in un luogo molto più appartato e nel condurlo, armato, all'appuntamento stesso; e da tali circostanze detti giudici sono giunti alla logica conclusione che, in ogni caso, il D'[OSCURATO:PERSONA] avesse rafforzato il proposito criminoso dell'esecutore materiale del duplice delitto, che "si era sentito spalleggiato e incoraggiato dalla concomitante azione altrui".

Conseguentemente, per la Corte di Assise di, appello di Napoli quanto meno nel caso concreto il concorso nel duplice omicidio da parte del ricorrente era caratterizzato da dolo eventuale.

Fatte queste premesse, detti giudici hanno, poi, riferito che le suddette argomentazioni era state "illustrate ad abundantiam, onde fornire il maggiore spazio e la maggiore considerazione possibile alla tesi a discarico"; e hanno affermato che la Corte era rimasta, comunque, del convincimento conforme a quello del primo giudice circa la comprovata dimostrazione del pieno concorso del D'[OSCURATO:PERSONA].

Hanno, infatti, evidenziato che il ricorrente "era l'unico interessato alla vicenda; suo il debito di gioco, sua l'organizzazione dell'incontro, sua la richiesta allo [OSCURATO:PERSONA] di rafforzare con la sua presenza la forza dissuasiva di soprassedere alla richiesta di onorare il debito (formulata non da vincitori di scommesse, bensì da dipendenti della sala giochi che si erano prestati a consentire al D'[OSCURATO:PERSONA] di non pagare subito, dissimulando temporaneamente la mancanza di fondi nelle casse dell'esercizio); sua anche la rabbia per la risposta di Tafuro, che non sapeva della presenza anche di [OSCURATO:PERSONA], e che prospettava la possibilità di recarsi a casa di D'[OSCURATO:PERSONA] (non di altri) se non li avesse aspettati" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Concludendo, tutte le argomentazioni su riferite sono assolutamente logiche e resistono alle censure difensive sul punto.

3. Non merita accoglimento anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'imputato sostiene che nella fattispecie non sussisterebbero le contestate aggravanti dei motivi abietti e futili, della premeditazione e del metodo mafioso e lamenta al contempo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3.1.

Quanto ai motivi abietti e futili la doglianza è inammissibile per genericità del motivo; ma in ogni caso il Collegio rileva che i giudici della Corte di Assise di appello di Napoli hanno reso corretta motivazione sul punto, affermando che "la causale di evitare il pagamento di debiti di gioco, facendo ricadere su giovani lavoratori addetti alla sala scommesse, ma assolutamente non partecipi al gioco stesso, è al contempo tale da esulare dalla sensibilità dell'uomo comune, nonché idonea a suscitare particolare ribrezzo e ripugnanza".

In tal modo detti giudici si sono conformati alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento" (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 25940 del 30 giugno 2020, Rv. 280103).

3.2. Del pari inammissibile è la censura relativa alla ritenuta sussistenza della premeditazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli elementi costitutivi della circostanza aggravante in esame consistono in "un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)" (Sez.

Un.

Sentenza n. 337 del 18 dicembre 2008, dep. 9 gennaio 2009, Rv. 241575).

Ebbene, nel caso concreto, i giudici del merito, e in particolare quelli del primo grado, la cui sentenza si integra con quella impugnata, trattandosi di una così detta doppia conforme, hanno affermato che "le crudeli modalità di esecuzione dell'omicidio sono sintomatiche di una reale premeditazione: la richiesta del D'[OSCURATO:PERSONA] di incontrare i due giovani già dal lunedì precedente all'agguato, la predisposizione delle armi da sparo, la ricerca del luogo, le millantate opportunità di chiarificazione della vicenda creditoria sono la riprova della persistenza del proposito criminoso dei sicari" (cfr. pag. 81 della sentenza di primo grado); dette affermazioni sono state, peraltro, in parte reiterate nella sentenza impugnata.

Dunque, i giudici del merito si sono puntualmente uniformati, con ragionamento logico, alla giurisprudenza di questa Corte su riferita; mentre con le censure difensive il ricorrente, affermando che la ricostruzione probatoria dell'aggravante non potrebbe esaurirsi "nel mero accertamento della preventiva acquisizione dei mezzi, dei luoghi e degli strumenti materiali coi quali tradurre in pratica il proposito illecito", ha tentato di ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto considerati dai giudici del merito per l'applicazione in concreto della menzionata circostanza aggravante di cui all'articolo 577, comma 1, n. 3 cod. pen., che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto; e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.

3.3. In relazione alla doglianza con cui è stata contestata l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso, si deve rilevare che, giusto il disposto dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, tale circostanza sussiste qualora il responsabile di un delitto si avvalga per commetterlo "delle condizioni previste dall'articolo 416 -bis del codice penale", ovvero lo commetta "al fine di agevolare l'attività delle associazioni" mafiose.

Ciò posto, si osserva che i giudici del merito hanno affermato che l'aggravante in esame sussiste nel caso concreto, apparendo "di tutta evidenza che il fatto sia stato commesso con il metodo mafioso, avvalendosi delle condizioni di omertà e di assoggettamento ingenerate nella popolazione di Saviano e di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre l'omicidio di chiara natura camorristica deve inserirsi nel circuito della locale criminalità organizzata ed è volto a reprimere ogni atto di insubordinazione interna per mantenere forte l'egemonia sul territorio e deve considerarsi, quindi, funzionale al controllo del territorio e agli interessi criminali del gruppo" (cfr. pag. 82 della sentenza di primo grado); a tale motivazione resa dalla Corte di assise di Napoli, che come su riferito si integra con quella della sentenza impugnata, i giudici del secondo grado hanno aggiunto che l'aggravante in esame sussiste anche perché "la crudele eliminazione è derivata dalla volontà di affermare la non sottoposizione del boss a regole comuni quali l'obbligo di giocare denaro proprio e di versarlo in caso di perdita" (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

A tale logica motivazione, aderente al dettato normativo, il ricorrente ha solo opposto una censura ai limiti della genericità, affermando che l'aggravante in esame non sussisterebbe perché sono "assolutamente carenti i fattori caratterizzanti la speciale circostanza applicata, trattandosi di un fattore esclusivamente personale".

Da quanto su riferito consegue l'inammissibilità della doglianza.

3.4. Infine, si osserva che è del pari inammissibile la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Occorre, in proposito, rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560).

Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa rilevando che "la personalità dell'imputato, con i suoi numerosi precedenti e il ruolo primario nella delinquenza organizzata del paese, esclude, considerato anche il contegno processuale (dapprima ostinatamente negatorio, poi solo apparentemente ammissivo, ma tale da risolversi in un ultimo tentativo di alleviare le proprie responsabilità e di addossarle prevalentemente ad altri), insieme alla peculiare gravità del fatto, escludono il riconoscimento di qualsiasi attenuante" (cfr, pag. 8 della sentenza impugnata).

A fronte di ciò, si osserva che le doglianze difensive si sostanziano in mere censure in fatto e finiscono con il richiedere a questa Corte una diversa e non consentita valutazione delle emergenze processuali.

4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ì che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 luglio 2020, la Corte di Assise di appello di Napoli confermava la pronuncia resa il 20 maggio 2019 dalla Corte di assise in sede, con la quale D'[OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del duplice omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dal metodo e finalità di stampo camorristico, nonché dei delitti di detenzione e porto di un'arma da fuoco e di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta la continuazione tra tutti i suddetti reati, era stato condannato alla pena principale dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due e a quelle accessorie della decadenza della potestà genitoriale, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della pubblicazione della sentenza penale di condanna, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. 2. Ad avviso dei giudici di merito, doveva considerarsi non controverso - in base alle prove dichiarative, a quelle tecniche (consistenti nelle riprese delle telecamere di sorveglianza presenti in zona), al contenuto delle intercettazioni, agli altri accertamenti di polizia giudiziaria e alle stesse ammissioni del correo, [OSCURATO:PERSONA] - che le due giovani vittime si erano recate a un appuntamento con il D'[OSCURATO:PERSONA], il quale era debitore nei loro confronti di una notevole somma di denaro per scommesse effettuate senza versare la posta presso la sala giochi ove esse lavoravano, somma della quale avevano urgente bisogno per operare i dovuti versamenti ed evitare la scoperta dell'ammanco e che, giunte sul posto con la [OSCURATO:PERSONA] del Tafuro, accompagnate da [OSCURATO:PERSONA] che le aveva precedute in sella a uno scooter, avevano trovato altra [OSCURATO:PERSONA], con a bordo il D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venendo immediatamente colpite da numerosi colpi di pistola, esplosi dallo [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, rimanendo uccise. Davano atto i giudici di merito che il D'[OSCURATO:PERSONA], dopo avere tenuto per l'intero processo di primo grado una posizione negatoria, nel corso di una delle ultime udienze, aveva ammesso di essere presente al duplice omicidio (confermando anche il contesto in cui esso era maturato) e aveva sostenuto che l'uccisione dei due giovani era stata dovuta a una inconsulta ed estemporanea iniziativa del solo [OSCURATO:PERSONA], il quale, irritato perché il Tafuro - secondo quanto riferitogli dall'Altieri - sembrava ritenere che essi non potessero fare a meno di incontrarli e che perciò dovessero anche tollerare qualche minuto di ritardo, aveva deciso, non soltanto, di recarsi armato all'appuntamento, ma aveva anche fatto uso della pistola non appena aveva incontrato le due vittime. Tuttavia, sempre ad avviso dei suddetti giudici, tale versione dei fatti non era convincente, con la conseguenza che il D'[OSCURATO:PERSONA] andava ritenuto responsabile del duplice omicidio ascrittogli in concorso ex art. 110 cod. pen. con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Ricorre per cassazione il difensore del D'[OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi. 3.1. "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lettera c) con riferimento all'art. 108 cod. proc. pen.". Espone la difesa che: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato al giudizio di primo grado e aveva proposto l'atto di impugnazione, aveva depositato pochi giorni prima della trattazione del giudizio di appello rinuncia al mandato difensivo; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato aveva nominato suo difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e aveva chiesto alla Corte di poter rinviare la trattazione del processo, affinché detta nomina potesse essere comunicata al nuovo difensore; la Corte, tuttavia, aveva rigettato detta richiesta, disponendo la prosecuzione del giudizio e, segnatamente, invitando il Procuratore generale a effettuare la propria requisitoria; alla successiva udienza del 18.6.2020, alla quale era stata differita la trattazione del processo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca della precedente ordinanza, che veniva, però, respinta dal Collegio della Corte di Assise di appello di Napoli; in detta udienza avevano rassegnato le proprie conclusioni i difensori delle parti civili e del coimputato; la trattazione era stata, quindi, rinviata, al successivo 2 luglio 2020 per la discussione del difensore dell'[OSCURATO:PERSONA]. E sostiene che, così stando le cose, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovato nelle condizioni di assistere un imputato accusato di fatti assai gravi, "senza aver potuto partecipare all'udienza fissata per la requisitoria del P.G. e assistendo alle discussioni delle altre parti, senza avere preventivamente potuto visionate alcun atto procedimentale, ivi comprese sentenza e atti di impugnazione"; sostiene, altresì, che ciò sarebbe avvenuto "in assenza di qualsivoglia ragione sottostante a una celere celebrazione del procedimento ovvero di un Pilanciamento volto alla comparazione tra l'urgenza dell'incombente e la compressione del diritto difensivo imposta per procedervi". 3.2. "Inosservanza delle norme processuali con riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché carenza e/o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lettere c ed e, cod. proc. pen.) con riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso ex art. 110 cod. pen. in luogo di quello ex art. 116 cod. pen. relativamente al reato di cui al capo a) dell'imputazione". Ad avviso del ricorrente, i giudici del merito avrebbero errato a ritenere il D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso ex art. 110 cod. pen. nel duplice omicidio a lui attribuito e non della meno grave fattispecie di concorso anomalo ex art. 116 dello stesso codice. Secondo la tesi difensiva, infatti, dagli atti del processo (e in particolare dalla trascrizione dei colloqui effettuati in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla tracciatura dei tragitti effettuati dalla vettura utilizzata dagli imputati prima, durante e dopo l'omicidio) si dedurrebbe che l'azione dello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sparato alle vittime, era ben diversa da quella voluta dal D'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva previsto solo un spedizione intimidatoria ai danni del Tafuro e del Liguori. 3.3. Erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.) con riferimento agli artt. 577, nn. 3 e 4, in relazione al 61, n. 1, cod. pen. e 7 della legge 203 del 1991". Il ricorrente sostiene che nella fattispecie non sussisterebbero le contestate aggravanti dei motivi abietti e futili, della premeditazione e del metodo mafioso. Con riferimento alla premeditazione, secondo la tesi difensiva, la ricostruzione probatoria dell'aggravante non potrebbe esaurirsi "nel mero accertamento della preventiva acquisizione dei mezzi, dei luoghi e degli strumenti materiali coi quali tradurre in pratica il proposito illecito"; mentre con riferimento all'aggravante del metodo mafioso, ad avviso del ricorrente risulterebbero "assolutamente carenti i fattori caratterizzanti la speciale circostanza applicata, trattandosi di un fattore esclusivamente personale"; nessun cenno viene invece fatto nel motivo di ricorso in ordine alle ragioni per le quali non sussisterebbe l'aggravante dei motivi abietti e futili. Infine il ricorrente sostiene che i giudici del secondo grado avrebbero errato a non concedere al D'[OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, malgrado il suo buon comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni di seguito esplicitate. L'art. 108, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che "nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato di ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento". Dunque, per espresso disposto della norma su riferita, il termine per la difesa può essere chiesto solo dal difensore di fiducia o di ufficio e non dall'imputato. In tale senso è, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la concessione del termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. presuppone una specifica richiesta del difensore" (cfr.: Sez. 5, Sentenza n. 15588 del 10 febbraio 2017, Rv. 270017 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 672 del 21 novembre 2013, depositata il 10 gennaio 2014, Rv. 257962 - 01).Conseguentemente i giudici della Corte di assise di appello di Napoli correttamente respinsero con ordinanza, all'udienza del 16 giugno 2020, la richiesta di termine a difesa proposta esclusivamente dall'imputato e non dal difensore di ufficio presente nell'aula. Ciò posto, il Collegio osserva che alla successiva udienza del 18 giugno 2020, il difensore di fiducia dell'imputato si presentò e si limitò a chiedere la revoca della precedente ordinanza; atteso che la richiesta formulata era infondata dal momento che - come si è prima riferito - la precedente ordinanza era assolutamente corretta, i giudici della Corte di assise di appello di Napoli la rigettarono; così che l'udienza prosegui con l'esposizione delle difese della parte civile e del coimputato, cui seguì un rinvio all'udienza del 2 luglio, per la discussione del difensore dell'[OSCURATO:PERSONA]. E in questa sequenza dei fatti processuali non è dato rilevare, ad avviso del Collegio, alcuna violazione del diritto di difesa né alcun vulnus sostanziale della stessa. 2. E' infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il difensore del D'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che i giudici della Corte di assise di appello di Napoli avrebbero errato a ritenere la sussistenza del concorso ex art. 110 cod. pen. in luogo di quello ex art. 116 cod. pen. relativamente al reato di duplice omicidio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (cfr. ex pluribus: Sez. 2, Sentenza n. 49486 del 14 novembre 2014, Rv. 261003 - 01). Ebbene, a tale giurisprudenza si sono uniformati i giudici del secondo grado i quali hanno spiegato, con motivazione assolutamente congrua e adeguata, le ragioni della loro decisione (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). In particolare, hanno affermato che l'accoglimento della tesi difensiva avrebbe postulato che l'azione di fuoco compiuta dallo [OSCURATO:PERSONA] irrompesse inopinatamente nella sequenza di comportamenti programmata e posta in essere in maniera lineare dal D'[OSCURATO:PERSONA] con l'unico obiettivo di indurre i giovani a concedergli più tempo per saldare il debito, senza neppure immaginare che essi potessero, invece, diventare bersaglio degli spari; che, dunque, il carattere inconsulto e rabbioso della reazione alla sufficienza con la quale il Tafuro mandava a dire che essi non potevano fare a meno di attenderli avrebbe dovuto essere non soltanto esclusivo dello [OSCURATO:PERSONA] ma anche del tutto ininfluente sul comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA]; che, però, anche il D'[OSCURATO:PERSONA] aveva mutato il proprio atteggiamento e aveva, almeno, assecondato lo [OSCURATO:PERSONA] nella volontà punitiva (era stato lo stesso D'[OSCURATO:PERSONA] a confermare quanto asserito dall'Altieri, circa la decisione da parte dello stesso D'[OSCURATO:PERSONA] del mutamento del luogo dell'appuntamento, con convocazione delle due future vittime in un posto appartato; vi era convergenza dichiarativa anche sulla circostanza che soltanto in quel momento si era deciso di prendere l'arma, cosa che fu fatta dall'Altieri su richiesta del D'[OSCURATO:PERSONA], come affermava il primo, ovvero dello [OSCURATO:PERSONA], come sosteneva il D'[OSCURATO:PERSONA]; il D'[OSCURATO:PERSONA] aveva, comunque ammesso di avere visto l'involucro con l'arma nella piena disponibilità dello [OSCURATO:PERSONA]). I suddetti giudici hanno aggiunto che - anche a volere considerare veritiera la versione dei fatti resa dal D'[OSCURATO:PERSONA] - questi, resosi conto dell'alterazione dello [OSCURATO:PERSONA], di cui conosceva l'indole e la propensione alla violenza, lo avesse assecondato nello spostamento dell'appuntamento in un luogo molto più appartato e nel condurlo, armato, all'appuntamento stesso; e da tali circostanze detti giudici sono giunti alla logica conclusione che, in ogni caso, il D'[OSCURATO:PERSONA] avesse rafforzato il proposito criminoso dell'esecutore materiale del duplice delitto, che "si era sentito spalleggiato e incoraggiato dalla concomitante azione altrui". Conseguentemente, per la Corte di Assise di, appello di Napoli quanto meno nel caso concreto il concorso nel duplice omicidio da parte del ricorrente era caratterizzato da dolo eventuale. Fatte queste premesse, detti giudici hanno, poi, riferito che le suddette argomentazioni era state "illustrate ad abundantiam, onde fornire il maggiore spazio e la maggiore considerazione possibile alla tesi a discarico"; e hanno affermato che la Corte era rimasta, comunque, del convincimento conforme a quello del primo giudice circa la comprovata dimostrazione del pieno concorso del D'[OSCURATO:PERSONA]. Hanno, infatti, evidenziato che il ricorrente "era l'unico interessato alla vicenda; suo il debito di gioco, sua l'organizzazione dell'incontro, sua la richiesta allo [OSCURATO:PERSONA] di rafforzare con la sua presenza la forza dissuasiva di soprassedere alla richiesta di onorare il debito (formulata non da vincitori di scommesse, bensì da dipendenti della sala giochi che si erano prestati a consentire al D'[OSCURATO:PERSONA] di non pagare subito, dissimulando temporaneamente la mancanza di fondi nelle casse dell'esercizio); sua anche la rabbia per la risposta di Tafuro, che non sapeva della presenza anche di [OSCURATO:PERSONA], e che prospettava la possibilità di recarsi a casa di D'[OSCURATO:PERSONA] (non di altri) se non li avesse aspettati" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Concludendo, tutte le argomentazioni su riferite sono assolutamente logiche e resistono alle censure difensive sul punto. 3. Non merita accoglimento anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'imputato sostiene che nella fattispecie non sussisterebbero le contestate aggravanti dei motivi abietti e futili, della premeditazione e del metodo mafioso e lamenta al contempo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3.1. Quanto ai motivi abietti e futili la doglianza è inammissibile per genericità del motivo; ma in ogni caso il Collegio rileva che i giudici della Corte di Assise di appello di Napoli hanno reso corretta motivazione sul punto, affermando che "la causale di evitare il pagamento di debiti di gioco, facendo ricadere su giovani lavoratori addetti alla sala scommesse, ma assolutamente non partecipi al gioco stesso, è al contempo tale da esulare dalla sensibilità dell'uomo comune, nonché idonea a suscitare particolare ribrezzo e ripugnanza". In tal modo detti giudici si sono conformati alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento" (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 25940 del 30 giugno 2020, Rv. 280103). 3.2. Del pari inammissibile è la censura relativa alla ritenuta sussistenza della premeditazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli elementi costitutivi della circostanza aggravante in esame consistono in "un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)" (Sez. Un. Sentenza n. 337 del 18 dicembre 2008, dep. 9 gennaio 2009, Rv. 241575). Ebbene, nel caso concreto, i giudici del merito, e in particolare quelli del primo grado, la cui sentenza si integra con quella impugnata, trattandosi di una così detta doppia conforme, hanno affermato che "le crudeli modalità di esecuzione dell'omicidio sono sintomatiche di una reale premeditazione: la richiesta del D'[OSCURATO:PERSONA] di incontrare i due giovani già dal lunedì precedente all'agguato, la predisposizione delle armi da sparo, la ricerca del luogo, le millantate opportunità di chiarificazione della vicenda creditoria sono la riprova della persistenza del proposito criminoso dei sicari" (cfr. pag. 81 della sentenza di primo grado); dette affermazioni sono state, peraltro, in parte reiterate nella sentenza impugnata. Dunque, i giudici del merito si sono puntualmente uniformati, con ragionamento logico, alla giurisprudenza di questa Corte su riferita; mentre con le censure difensive il ricorrente, affermando che la ricostruzione probatoria dell'aggravante non potrebbe esaurirsi "nel mero accertamento della preventiva acquisizione dei mezzi, dei luoghi e degli strumenti materiali coi quali tradurre in pratica il proposito illecito", ha tentato di ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto considerati dai giudici del merito per l'applicazione in concreto della menzionata circostanza aggravante di cui all'articolo 577, comma 1, n. 3 cod. pen., che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto; e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. 3.3. In relazione alla doglianza con cui è stata contestata l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso, si deve rilevare che, giusto il disposto dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, tale circostanza sussiste qualora il responsabile di un delitto si avvalga per commetterlo "delle condizioni previste dall'articolo 416 -bis del codice penale", ovvero lo commetta "al fine di agevolare l'attività delle associazioni" mafiose. Ciò posto, si osserva che i giudici del merito hanno affermato che l'aggravante in esame sussiste nel caso concreto, apparendo "di tutta evidenza che il fatto sia stato commesso con il metodo mafioso, avvalendosi delle condizioni di omertà e di assoggettamento ingenerate nella popolazione di Saviano e di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre l'omicidio di chiara natura camorristica deve inserirsi nel circuito della locale criminalità organizzata ed è volto a reprimere ogni atto di insubordinazione interna per mantenere forte l'egemonia sul territorio e deve considerarsi, quindi, funzionale al controllo del territorio e agli interessi criminali del gruppo" (cfr. pag. 82 della sentenza di primo grado); a tale motivazione resa dalla Corte di assise di Napoli, che come su riferito si integra con quella della sentenza impugnata, i giudici del secondo grado hanno aggiunto che l'aggravante in esame sussiste anche perché "la crudele eliminazione è derivata dalla volontà di affermare la non sottoposizione del boss a regole comuni quali l'obbligo di giocare denaro proprio e di versarlo in caso di perdita" (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). A tale logica motivazione, aderente al dettato normativo, il ricorrente ha solo opposto una censura ai limiti della genericità, affermando che l'aggravante in esame non sussisterebbe perché sono "assolutamente carenti i fattori caratterizzanti la speciale circostanza applicata, trattandosi di un fattore esclusivamente personale". Da quanto su riferito consegue l'inammissibilità della doglianza. 3.4. Infine, si osserva che è del pari inammissibile la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Occorre, in proposito, rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa rilevando che "la personalità dell'imputato, con i suoi numerosi precedenti e il ruolo primario nella delinquenza organizzata del paese, esclude, considerato anche il contegno processuale (dapprima ostinatamente negatorio, poi solo apparentemente ammissivo, ma tale da risolversi in un ultimo tentativo di alleviare le proprie responsabilità e di addossarle prevalentemente ad altri), insieme alla peculiare gravità del fatto, escludono il riconoscimento di qualsiasi attenuante" (cfr, pag. 8 della sentenza impugnata). A fronte di ciò, si osserva che le doglianze difensive si sostanziano in mere censure in fatto e finiscono con il richiedere a questa Corte una diversa e non consentita valutazione delle emergenze processuali. 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
Sentenza Cassazione n. 09467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris