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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 2026

Cassazione n. 35045/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 07/09/2026;considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono laviolazione di legge e tutti i vizi della motivazione in relazione all’affermazione dipenale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione contestato, non èconsentito in quanto totalmente reiterativo dei motivi di appello (Sez. 3, n.18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01) oltre che manifestamente infondato e finalizzato ad ottenere unarivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità eavulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenzeprocessuali già valorizzate dai giudici di merito che, rispondendo alle medesimedoglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, con motivazione priva deilamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sulla sussistenzadel reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla versionegenerica e confusa dei fatti resa dall’imputato e sulle presunte modalità diricezione dell’assegno, che avrebbero indotto una persona avveduta acomprenderne la provenienza delittuosa, nonché sull’irrilevanza del riscontrodato dal teste);osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano laviolazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimentodella circostanza attenuante di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen., èaltresì manifestamente infondato in quanto la motivazione è esente da illogicità erispettosa dei criteri di valutazione a cui l’art. 648, quarto comma, cod. pen. farinvio, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (siveda, in particolare, pag. 3 sulle modalità della condotta e il grado del dolodimostrato);rilevata la tardività della memoria;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 07/09/2026;considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono laviolazione di legge e tutti i vizi della motivazione in relazione all’affermazione dipenale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione contestato, non èconsentito in quanto totalmente reiterativo dei motivi di appello (Sez. 3, n.18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01) oltre che manifestamente infondato e finalizzato ad ottenere unarivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità eavulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenzeprocessuali già valorizzate dai giudici di merito che, rispondendo alle medesimedoglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, con motivazione priva deilamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sulla sussistenzadel reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla versionegenerica e confusa dei fatti resa dall’imputato e sulle presunte modalità diricezione dell’assegno, che avrebbero indotto una persona avveduta acomprenderne la provenienza delittuosa, nonché sull’irrilevanza del riscontrodato dal teste);osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano laviolazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimentodella circostanza attenuante di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen., èaltresì manifestamente infondato in quanto la motivazione è esente da illogicità erispettosa dei criteri di valutazione a cui l’art. 648, quarto comma, cod. pen. farinvio, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (siveda, in particolare, pag. 3 sulle modalità della condotta e il grado del dolodimostrato);rilevata la tardività della memoria;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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