CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15080/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 24 settembre 2025 la Corte di appello diRoma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] sostituire con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guidaquella della sua revoca, a lui applicata dalla Corte di appello di Roma con lasentenza emessa in data 05 giugno 2024, divenuta definitiva il 01 ottobre 2024,per il delitto di omicidio stradale.Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il giudice di primo grado, con lasentenza emessa in data 20 giugno 2018, aveva applicato la sanzione accessoriadella revoca della patente di guida perché prevista come obbligatoria dall'art.589-bis cod. pen., e che con la successiva sentenza n. 88/2019 la Cortecostituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, del codice dellastrada nella parte in cui non consentiva al giudice di disporre solo la sospensionedella patente, e non la revoca, nel caso di commissione di un omicidio stradalenon aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 della norma. La declaratoria diincostituzionalità, però, era già stata pronunciata nel momento della decisione disecondo grado, per cui il giudice di appello, nel confermare la più grave sanzionedella revoca, era consapevole del proprio potere di applicare solo la sospensionedella patente di guida, essendo contestato il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.non aggravato. La decisione del giudice di merito, pertanto, non può essereritenuta abnorme o in contrasto con la norma come incisa dalla sentenza dellaCorte costituzionale, avendo egli confermato la sanzione più grave per la gravitàdella condotta e dell'evento, per cui non può essere modificata dal giudicedell'esecuzione, stante la sua definitività.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualedenuncia la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione, perl'omessa valutazione della sanzione amministrativa applicabile.Il giudice dell'esecuzione non ha tenuto in considerazione il fatto che ilgiudizio di secondo grado è stato definito nella forma del concordato ai sensidell'art. 599-bis cod. proc. pen., per cui il ricorrente non avrebbe potutoconcordare la modifica della sanzione amministrativa, perché l'accordo sulla penanon può riguardare tali sanzioni, analogamente a quanto stabilito perl'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., pena l'illegittimitàdell'accordo.Inoltre non è condivisibile l'assunto che la Corte di appello abbia confermatola revoca della patente di guida valutando tale sanzione congrua in relazione allagravità del fatto, perché nella motivazione manca qualsiasi valutazione in talsenso, essendosi la Corte limitata a recepire l'accordo e a confermare, per ilresto, la sentenza di primo grado, mentre l'applicazione di tale sanzione nellaforma più grave, essendo discrezionale, deve essere approfonditamentemotivata. La giurisprudenza di legittimità consente al giudice dell'esecuzione diprocedere alla rideterminazione delle pene accessorie in conseguenza di unamodifica normativa attraverso una dichiarazione di parziale incostituzionalità, etale principio deve essere esteso alle sanzioni amministrative. La decisioneimpugnata, viola, perciò, l'art. 676 cod. proc. pen. nella parte in cui nega talepossibilità.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Questa Corte ha statuito che «In caso di condanna irrevocabile per ildelitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, nonaggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti,pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - cheha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità allasanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile aisensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione puòsostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida,stante la sua natura sostanzialmente punitiva» (Sez. 1, n. 35457 del11/05/2021, Rv. 281898), così consapevolmente discostandosi, alla luce dellapronuncia della Corte costituzionale citata nella massima, dalla giurisprudenzasecondo cui la natura meramente accessoria della sanzione della revoca osospensione della patente di guida ne impediva la modifica da parte del giudicedell'esecuzione, anche dopo l'eventuale declaratoria di incostituzionalità, nonessendo la sua competenza prevista dall'art. 676 cod. proc. pen. (vedi Sez. 1, n.1804 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278182; Sez. 1, n. 1634 del 13/12/2019,dep. 2020, Rv. 277911).Deve pertanto ritenersi consentito, al giudice dell'esecuzione, sostituire allasanzione accessoria della revoca della patente di guida, irrogata per un delitto diomicidio stradale non aggravato, quella, meno grave, della sua sospensione,quando la prima sia stata applicata solo a causa dell'automaticità previstadall'art. 222, comma 2, codice della strada prima della declaratoria di parzialeincostituzionalità emessa dalla sentenza n. 88/2019 Corte cost., con sentenzadivenuta definitiva prima di tale pronuncia.3. L'intervento del giudice dell'esecuzione in termini modificatori delgiudicato è consentito senza alcun limite, ad eccezione del caso di un rapportoesaurito, qualora la decisione di merito abbia omesso di tenere conto di unadeclaratoria di incostituzionalità della norma applicata, anche se si tratti di unanorma penale diversa da quella incriminatrice. La sentenza Sez. U, n. 42858 del29/05/2014, Gatto, in motivazione ha affermato che «quando, successivamentealla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene ladichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quellaincriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, equest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deverideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento"correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egliavvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando ilimiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse daquelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia disuccessione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme piùfavorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore»: tale potere,si è stabilito, trova fondamento non nell'art. 673 cod. proc. pen., che riguarda lenorme incriminatrici, ma nell'art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953,relativo alla cessazione della esecuzione e di tutti gli effetti penali di unasentenza irrevocabile di condanna che abbia applicato una norma dichiarataincostituzionale; la sentenza n. 68/2021 Corte cost., come detto, ha resoapplicabile tale norma anche alle sanzioni accessorie, quale la revoca osostituzione della patente di guida. L'applicazione di una pena, o di una sanzioneaccessoria, dichiarata costituzionalmente illegittima rappresenta, infatti, unvulnus per l'ordinamento, a cui deve porsi rimedio anche in sede esecutiva, nonessendo in tal caso giustificata, per contrasto con i valori costituzionali,l'applicazione del principio di intangibilità del giudicato.Per tale ragione le Sezioni unite hanno affermato che «l'applicazione di unapena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione puòessere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudicedell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile,senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errorevalutativo del giudice della cognizione» (Sez. U, n. 6240/2015 del 27/11/2014,Basile, Rv. 262327), e che «l'illegalità della pena, derivante da palese erroregiuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentatavalutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività delricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108).Si è addirittura affermato che «il giudice dell'esecuzione può revocare, aisensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopol'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorchél'evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione»(Sez. U, n. 26259/2016 del 29/10/2015, Mraidi, Rv. 266872), perchél'applicazione di una pena illegale, e ancora più di una condanna emessa sullabase di una norma incriminatrice dichiarata incostituzionale, viola il principionullum crimen, nulla poena sine lege sancito dagli artt. 25, comma secondo,Cost. e 7 C.E.D.U., ed impone la sua eliminazione, anche qualora derivi da unerrore del giudice del merito, che non sia stato corretto mediante l'impugnazionedella sua decisione, dovendo il diritto alla libertà personale ed il principio dilegalità prevalere sull'intangibilità del giudicato.4. Nel presente caso, però, si è di fronte ad una situazione che presentamolteplici profili di difformità rispetto alle fattispecie oggetto delle precedentidecisioni della Suprema Corte.4.1. In primo luogo, la sanzione applicata non può essere definita illegale,perché essa non esorbita dal parametro delle sanzioni applicabili in caso dicondanna per il delitto di omicidio stradale non aggravato. La sentenza n.88/2019 Corte cost., infatti, ha dichiarato incostituzionale solo l'obbligatorietà diapplicazione, anche in tal caso, della sanzione più grave, ma essa rimane unadelle conseguenze della condanna, applicabile dal giudice della cognizione conadeguata motivazione. L'illegalità della pena può essere dedotta davanti algiudice dell'esecuzione, che ha il potere di eliminarla nel rispetto dei principiribaditi nel superiore paragrafo 3, ma non così la mera illegittimità della stessa,che non rappresenta un vulnus intollerabile dell'ordinamento, costituendo unadecisione viziata, ma non abnorme o del tutto estranea al parametro legale.Nel presente caso, la condanna del ricorrente per il delitto di omicidiostradale rende legittima l'applicazione della sanzione accessoria della revocadella patente dei guida, trattandosi di una sanzione prevista dall'ordinamento:ciò che il ricorrente può lamentare è la sua conferma in assenza di una adeguatamotivazione, ma si tratta di un vizio motivazionale della sentenza di secondogrado, che doveva essere dedotto mediante la sua impugnazione (vedi, in ipotesianaloga, Sez. 1, n. 45193 del 11/07/2023, Rv. 285507).4.2. In secondo e principale luogo, la sentenza di appello è stata emessadopo la pronuncia della sentenza n. 88/2019 Corte cost., e quindi quando ilgiudice del merito aveva contezza del parametro legale delle sanzioni accessorieapplicabili, ed aveva il potere di modificare la statuizione che il giudice di primogrado aveva emesso antecedentemente alla declaratoria di parzialeincostituzionalità dell'art. 222, comma 2, codice della strada.A ciò consegue che tale modifica poteva e doveva essere chiesta al giudicedella cognizione, e che la decisione di questi, di conferma della sanzione piùgrave, deve essere interpretata come conseguente ad una legittima valutazione,che il giudice dell'esecuzione non può sovvertire sostituendo ad essa una propria,diversa valutazione.I principi richiamati nel paragrafo precedente, infatti, individuano il poteredel giudice dell'esecuzione di modificare il giudicato solo nel caso di applicazionedi una sanzione illegale, che nella presente vicenda non si è verificata, o nel casodi intervento di una declaratoria di incostituzionalità di una norma, anche nonincriminatrice, successivo alla definitività della sentenza di merito. Non èconsentito, invece, al giudice dell'esecuzione intervenire per correggere vizi dellasentenza, non determinanti la predetta illegalità, che avrebbero dovuto essereoggetto di verifica da parte del giudice del merito, adito per mezzo diimpugnazione. Questa Corte ha stabilito, con un principio applicabile anche nelpresente caso, che «Il condannato per il delitto di estorsione giudicato dopo che,con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimol'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire lapena in caso di lieve entità del fatto, non può chiedere al giudice dell'esecuzioneil riconoscimento della suddetta circostanza attenuante, trattandosi di questioneche doveva essere dedotta nel corso del giudizio di cognizione» (Sez. 1, n. 6768del 03/02/2026, Rv. 289439-01).5. L'ordinanza impugnata ha correttamente preso atto dell'essere stata lasentenza di appello emessa ben dopo la declaratoria di parziale incostituzionalitàdell'art. 222, comma 2, codice della strada, ed ha pertanto valutato, inapplicazione dei principi sopra richiamati, che il giudice di merito, purconsapevole del suo potere di modificare la sanzione accessoria richiesta, haritenuto di non dover provvedere in tal senso, assumendo una decisione che nonè stata impugnata dal ricorrente e che, stante la sua non illegalità néillegittimità, non può essere oggetto di rivalutazione in sede esecutiva.Il ricorrente erra nella parte in cui afferma che, essendo stato il giudizio diappello definito nella forma del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen.,egli non poteva concordare con il pubblico ministero una diversa sanzioneaccessoria, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in merito alpatteggiamento di cui all'art. 444 cod. proc. pen. La procedura di cui all'art.599-bis cod. proc. pen. prevede, infatti, che le parti concordino la pena daapplicare, con rinuncia ai motivi di impugnazione, ma tale rinuncia può essereparziale: il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto non rinunciare al motivo diappello relativo alla natura della sanzione accessoria applicata, qualorapresentato all'esito della pubblicazione della sentenza n. 88/2019 Corte cost.,senza che ciò inficiasse l'accordo relativo all'accoglimento degli altri motivi o alladeterminazione della pena.E' infondata, pertanto, la contestazione della ratio decidendi dell'ordinanza,fondata sull'affermazione che l'unico strumento idoneo a garantire l'applicazionedella pronuncia della Consulta fosse l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art.673 cod. proc. pen., avendo il ricorrente a disposizione lo strumentodell'impugnazione della sentenza di merito, di cui ha scelto di non avvalersi,determinando così la definitività della decisione di merito.Questa Corte, dettando un principio applicabile anche al presente caso, hainfatti stabilito che «Non sono deducibili in sede di legittimità questioni, purrilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordosulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, ove sia intervenuta rinuncia almotivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n.222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissadelle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questionenon può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesidi pena illegale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il vizio di legittimitàcostituzionale ha riguardato non la durata in sé della pena accessoria, ma la suapredeterminazione in misura fissa e inderogabile e che, pertanto, rinunciando almotivo di appello, l'imputato aveva definitivamente abdicato al diritto di invocareuna motivazione giustificativa della congruità della durata della pena accessoriainflittagli)» (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878).6. L'ordinanza impugnata ha, quindi, applicato correttamente le normeprocessuali e i principi giurisprudenziali che regolano il potere di intervento delgiudice dell'esecuzione, legittimamente escludendo di poter modificare unadecisione assunta dal giudice di merito nel rispetto del parametro legaledeterminato dalla sentenza n. 88/2019 Corte cost., e contro la quale egli non haproposto impugnazione, pur avendone la possibilità. Il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]