CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 32781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 10 dicembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione e euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, in subordine, per insussistenza delle circostanze aggravanti contestate e tfW, conseguente difetto di querela. 3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per tardività della querela, in quanto le questioni prospettate dal ricorrente non sono manifestamente infondate. La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che la querela risulta essere stata presentata tardivamente. 4. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendo l'azione penale improcedibile. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo l'azione penale improcedi- bile. Così deciso in Roma il 16 marzo 2023.