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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03898/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 3/2/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Sciacca in data 19/6/2018, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 368 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, e risulta comunque generico, in quanto si risolve in una frammentaria contestazione della motivazione, con la quale non si confronta pienamente, avendo la Corte dato conto delle ragioni per cui avrebbe dovuto darsi rilievo alla ritrattazione delle accuse, escludersi che le originarie dichiarazioni fossero consistite solo in deduzioni e ravvisarsi il coefficiente psicologico, cioè la volontà di incolpare un soggetto innocente, del tutto a prescindere dal mancato svolgimento di ulteriori indagini.

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, essendo escluso che la prescrizione fosse già maturata alla data della sentenza di appello, l'inammissibilità dell'altro motivo di ricorso impedisce di dar rilievo, ai fini della maturazione del termine, all'ulteriore periodo trascorso (Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 3/2/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Sciacca in data 19/6/2018, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 368 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, e risulta comunque generico, in quanto si risolve in una frammentaria contestazione della motivazione, con la quale non si confronta pienamente, avendo la Corte dato conto delle ragioni per cui avrebbe dovuto darsi rilievo alla ritrattazione delle accuse, escludersi che le originarie dichiarazioni fossero consistite solo in deduzioni e ravvisarsi il coefficiente psicologico, cioè la volontà di incolpare un soggetto innocente, del tutto a prescindere dal mancato svolgimento di ulteriori indagini. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, essendo escluso che la prescrizione fosse già maturata alla data della sentenza di appello, l'inammissibilità dell'altro motivo di ricorso impedisce di dar rilievo, ai fini della maturazione del termine, all'ulteriore periodo trascorso (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il
Sentenza Cassazione n. 03898/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris