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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12472/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, D.A.

Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di mesi sei, oggetto di impugnazione da parte della difesa, per dedotto difetto di motivazione quanto all'indicazione degli elementi in base ai quali ritenere il ricorrente ancora inserito stabilmente nella criminalità organizzata.

Il provvedimento oggetto di ricorso fonda il rigetto sull'esistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di numerosi precedenti per reati associativi, con condanna per condotta di partecipazione ad associazione mafiosa fino al 2009.

Inoltre, si valorizza l'esistenza di rapporti disciplinari durante la carcerazione, la totale assenza di circostanze dalle quali ricavare atteggiamenti in controtendenza, rispetto a quelli del proprio vissuto criminoso, nonché l'esistenza, all'attualità, del clan di riferimento nel territorio.

Si riporta anche il medesimo giudizio di pericolosità sociale svolto dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 22 giugno 2021. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv.

T. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche (art. 606, comma 1, lett. b) e art. 71-ter Ord. pen.), nonché carenza di motivazione in relazione alla mancanza di attualità e inserimento nella criminalità organizzata del [OSCURATO:PERSONA].

Il condannato è detenuto dal 2009 e dalla sua scarcerazione dall'Istituto penitenziario di L'Aquila non ha più commesso reati.

Questi, ha svolto, in passato, un ruolo apicale nella famiglia Santapaola, operante nel catanese, ma è stato detenuto sino al 2020, in luogo diverso da quello ove opera il clan (molti dei cui componenti sono stati tratti in ,arresto), senza che, successivamente alla scarcerazione, sia mai stato indagato o condannato per reati collegati al contesto mafioso di riferimento.

Si sostiene che, a fronte di tali dati, il provvedimento censurato non contiene l'indicazione di specifici elementi positivi da cui trarre la pericolosità del soggetto all'attualità, correlata alla capacità del condannato di tenere contatti con la criminalità organizzata.

Si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il beneficio della liberazione anticipata dal Magistrato di sorveglianza di L'Aquila.

Dunque, risulta che questi ha partecipato all'opera di rieducazione e reinserimento sociale.Si rimarca, peraltro, che [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di prevenzione, in data 5 marzo 2021, quindi la misura di prevenzione in atto è più grave e, dunque, quella di sicurezza andrebbe revocata. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, D.A.

Seccia, ha chiesto con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

Va, per un verso, rilevato che si tratta di censure che il condannato ha posto rispetto al provvedimento del Magistrato di sorveglianza, già vagliate, dunque, dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento censurato, con ragionamento immune da illogicità manifesta e corretto dal punto di vista dell'inquadramento giuridico della fattispecie.

Per altro verso, si rileva che i presupposti della revoca della misura di sicurezza devono essere conducenti alla certezza dell'assenza di pericolosità all'attualità.

Invero, osserva il Collegio che, in tema di revoca della misura di sicurezza, occorre, ai sensi dell'art. 207 cod. pen., un accertamento adeguato del venir meno della pericolosità sociale, da verificare al momento dell'applicazione della misura stessa (Sez. 1, n. 46938 del 17/11/2004, Savoca, Rv. 230192; conforme, n. 2095 del 1993).

Infatti, la revoca anticipata di una misura di sicurezza presuppone la verifica attuale, in termini di assoluta certezza, della circostanza che la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, verifica che consenta di anticipare il giudizio di riesame della pericolosità che deve essere fatto al termine del periodo minimo ai sensi dell'art. 208 cod. pen.

Questa Corte, poi, ha più recentemente specificato un principio iche va in questa sede ribadito (Sez.

1. n. 40801 del 19/05/2021, Aiello, Rv. 282149, ove è stato ritenuto non significativa l'assenza di rilievi durante l'esecuzione della pena e della misura e l'assenza di sintomi esteriori di un attuale collegamento del condannato con la criminalità organizzata; n. 37843 del 2019, Rv. 276843; conforme Sez. 1, n. 295 del 1993, Rv. 195415),secondo il quale il magistrato di sorveglianza, nel disporre la misura di sicurezza (nella specie la libertà vigilata), è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato riferita al momento di applicazione della misura, che può essere revocata in via anticipata solo se tale pericolosità sia cessata per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulata con l'accertamento passato in giudicato.1.1.0rbene, osserva il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza ha valutato/ con ragionamento esauriente e congruo, la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] all'attualità, facendo riferimento ai precedenti e all'attuale esistenza e operatività sul territorio della cosca di riferimento (clan Santapaola), nonché al comportamento carcerario, durante la detenzione sofferta, periodo in cui il condannato è incorso in diversi rilievi disciplinari e non ha mostrato pentimento o messa in discussione del proprio passato.

Si è, poi, rimarcato il giudizio di pericolosità sociale svolto dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila con l'ordinanza del 22 giugno 2021, richiamata anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, la quale sottolinea che "dagli atti dell'osservazione in carcere risulta che il Cr/sta/di non si è mai reso disponibile a riflettere, con l'aiuto degli operatori del trattamento penitenziario, sui propri agiti devianti, dimostrando perciò una totale assenza di pentimento e comunque di messa in discussione del proprio passato" e che "gli elementi emersi, uniti all'assoluta mancanza di una resipiscenza portano a ritenere concreto e attuale il rischio di recidiva".

Quindi, il provvedimento censurato, in linea con l'indirizzo interpretativo espresso da questa Corte di legittimità, ha preso in esame elementi positivi da cui trarre il giudizio in termini di certezza di pericolosità, all'attualità, del condannato, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena o successivamente alla cessazione del periodo di detenzione sofferto (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918).

1.2. Peraltro, si sottolinea che emerge, anche dallo stesso ricorso, che a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi è in atto misura di prevenzione personale, circostanza che fa ritenere che, all'attualità, permane la pericolosità del condannato che non può, dunque, reputarsi cessata in termini di assoluta certezza.

Su tale ultimo punto, è appena il caso di osservare che la censura prospettata dal ricorrente appare perplessa perché, da un lato, si pretende che si prenda atto della carenza di pericolosità sociale all'attualità insistendo per la revoca della misura di sicurezza e dall'altro, si rimarca che, proprio perché tale pericolosità sociale persiste, vi è misura di prevenzione in atto applicata al [OSCURATO:PERSONA], da reputarsi più grave rispetto a quella di sicurezza, prospettando l'incompatibilità tra le dette misure.

In ogni caso, il Collegio osserva che a norma dell'art. 13 d.

Igs. n. 159 del 2011, si riconosce implicitamente la liceità dell'applicazione congiunta di entrambe le misure, posto che ne è vietata soltanto l'esecuzione simultanea (Sez. 5, n. 39534 del 03/02/2017, Tumminia, Rv. 270900; Sez. 1, n. 3095 del 27/05/1998, Rv. 211019; conformi, Sez. 1, n. 10165 del 07/02/2001 e Sez. 1, n. 14786 del 18/03/2003).La giurisprudenza di legittimità, formatasi nella vigenza della legge n. 1453 del 1956, ha affrontato, invero, l'ipotesi in cui la misura di sicurezza è stata applicata successivamente a quella di prevenzione, di guisa c:he l'ordine di esse può trovare plausibile fondamento nella diversità della loro struttura (le misure di sicurezza presuppongono la commissione di un fatto di reato, mentre le misure di prevenzione prescindono da tale presupposto e sono applicate sulla base di indizi di pericolosità contemplati da specifiche norme di legge), mirando a rendere "compatibile" la non infrequente applicazione di entrambe, posticipando, tuttavia, l'esecuzione della misura di sicurezza alla cessazione della misura di prevenzione.

Inoltre, nella fattispecie esaminata dalla richiamata giurisprudenza (Sez. 1, n. 3095 del 27/05/1998, Rv. cit.) l'esecuzione della misura di sicurezza era stata avviata dopo che la sorveglianza speciale era stata interamente eseguita e dopo che il competente magistrato di sorveglianza aveva valutato la persistenza della pericolosità sociale già accertata in sede di condanna.

Dunque, conformemente a questo indirizzo, non si comprende per quale ragione la pregressa esecuzione di una misura di prevenzione debba assorbire quella della misura di sicurezza, in presenza di un'accertata persistente pericolosità sociale. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, D.A. Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di mesi sei, oggetto di impugnazione da parte della difesa, per dedotto difetto di motivazione quanto all'indicazione degli elementi in base ai quali ritenere il ricorrente ancora inserito stabilmente nella criminalità organizzata. Il provvedimento oggetto di ricorso fonda il rigetto sull'esistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di numerosi precedenti per reati associativi, con condanna per condotta di partecipazione ad associazione mafiosa fino al 2009. Inoltre, si valorizza l'esistenza di rapporti disciplinari durante la carcerazione, la totale assenza di circostanze dalle quali ricavare atteggiamenti in controtendenza, rispetto a quelli del proprio vissuto criminoso, nonché l'esistenza, all'attualità, del clan di riferimento nel territorio. Si riporta anche il medesimo giudizio di pericolosità sociale svolto dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 22 giugno 2021. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv. T. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche (art. 606, comma 1, lett. b) e art. 71-ter Ord. pen.), nonché carenza di motivazione in relazione alla mancanza di attualità e inserimento nella criminalità organizzata del [OSCURATO:PERSONA]. Il condannato è detenuto dal 2009 e dalla sua scarcerazione dall'Istituto penitenziario di L'Aquila non ha più commesso reati. Questi, ha svolto, in passato, un ruolo apicale nella famiglia Santapaola, operante nel catanese, ma è stato detenuto sino al 2020, in luogo diverso da quello ove opera il clan (molti dei cui componenti sono stati tratti in ,arresto), senza che, successivamente alla scarcerazione, sia mai stato indagato o condannato per reati collegati al contesto mafioso di riferimento. Si sostiene che, a fronte di tali dati, il provvedimento censurato non contiene l'indicazione di specifici elementi positivi da cui trarre la pericolosità del soggetto all'attualità, correlata alla capacità del condannato di tenere contatti con la criminalità organizzata. Si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il beneficio della liberazione anticipata dal Magistrato di sorveglianza di L'Aquila. Dunque, risulta che questi ha partecipato all'opera di rieducazione e reinserimento sociale.Si rimarca, peraltro, che [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di prevenzione, in data 5 marzo 2021, quindi la misura di prevenzione in atto è più grave e, dunque, quella di sicurezza andrebbe revocata. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, D.A. Seccia, ha chiesto con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Va, per un verso, rilevato che si tratta di censure che il condannato ha posto rispetto al provvedimento del Magistrato di sorveglianza, già vagliate, dunque, dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento censurato, con ragionamento immune da illogicità manifesta e corretto dal punto di vista dell'inquadramento giuridico della fattispecie. Per altro verso, si rileva che i presupposti della revoca della misura di sicurezza devono essere conducenti alla certezza dell'assenza di pericolosità all'attualità. Invero, osserva il Collegio che, in tema di revoca della misura di sicurezza, occorre, ai sensi dell'art. 207 cod. pen., un accertamento adeguato del venir meno della pericolosità sociale, da verificare al momento dell'applicazione della misura stessa (Sez. 1, n. 46938 del 17/11/2004, Savoca, Rv. 230192; conforme, n. 2095 del 1993). Infatti, la revoca anticipata di una misura di sicurezza presuppone la verifica attuale, in termini di assoluta certezza, della circostanza che la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, verifica che consenta di anticipare il giudizio di riesame della pericolosità che deve essere fatto al termine del periodo minimo ai sensi dell'art. 208 cod. pen. Questa Corte, poi, ha più recentemente specificato un principio iche va in questa sede ribadito (Sez. 1. n. 40801 del 19/05/2021, Aiello, Rv. 282149, ove è stato ritenuto non significativa l'assenza di rilievi durante l'esecuzione della pena e della misura e l'assenza di sintomi esteriori di un attuale collegamento del condannato con la criminalità organizzata; n. 37843 del 2019, Rv. 276843; conforme Sez. 1, n. 295 del 1993, Rv. 195415),secondo il quale il magistrato di sorveglianza, nel disporre la misura di sicurezza (nella specie la libertà vigilata), è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato riferita al momento di applicazione della misura, che può essere revocata in via anticipata solo se tale pericolosità sia cessata per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulata con l'accertamento passato in giudicato.1.1.0rbene, osserva il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza ha valutato/ con ragionamento esauriente e congruo, la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] all'attualità, facendo riferimento ai precedenti e all'attuale esistenza e operatività sul territorio della cosca di riferimento (clan Santapaola), nonché al comportamento carcerario, durante la detenzione sofferta, periodo in cui il condannato è incorso in diversi rilievi disciplinari e non ha mostrato pentimento o messa in discussione del proprio passato. Si è, poi, rimarcato il giudizio di pericolosità sociale svolto dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila con l'ordinanza del 22 giugno 2021, richiamata anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, la quale sottolinea che "dagli atti dell'osservazione in carcere risulta che il Cr/sta/di non si è mai reso disponibile a riflettere, con l'aiuto degli operatori del trattamento penitenziario, sui propri agiti devianti, dimostrando perciò una totale assenza di pentimento e comunque di messa in discussione del proprio passato" e che "gli elementi emersi, uniti all'assoluta mancanza di una resipiscenza portano a ritenere concreto e attuale il rischio di recidiva". Quindi, il provvedimento censurato, in linea con l'indirizzo interpretativo espresso da questa Corte di legittimità, ha preso in esame elementi positivi da cui trarre il giudizio in termini di certezza di pericolosità, all'attualità, del condannato, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena o successivamente alla cessazione del periodo di detenzione sofferto (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918). 1.2. Peraltro, si sottolinea che emerge, anche dallo stesso ricorso, che a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi è in atto misura di prevenzione personale, circostanza che fa ritenere che, all'attualità, permane la pericolosità del condannato che non può, dunque, reputarsi cessata in termini di assoluta certezza. Su tale ultimo punto, è appena il caso di osservare che la censura prospettata dal ricorrente appare perplessa perché, da un lato, si pretende che si prenda atto della carenza di pericolosità sociale all'attualità insistendo per la revoca della misura di sicurezza e dall'altro, si rimarca che, proprio perché tale pericolosità sociale persiste, vi è misura di prevenzione in atto applicata al [OSCURATO:PERSONA], da reputarsi più grave rispetto a quella di sicurezza, prospettando l'incompatibilità tra le dette misure. In ogni caso, il Collegio osserva che a norma dell'art. 13 d. Igs. n. 159 del 2011, si riconosce implicitamente la liceità dell'applicazione congiunta di entrambe le misure, posto che ne è vietata soltanto l'esecuzione simultanea (Sez. 5, n. 39534 del 03/02/2017, Tumminia, Rv. 270900; Sez. 1, n. 3095 del 27/05/1998, Rv. 211019; conformi, Sez. 1, n. 10165 del 07/02/2001 e Sez. 1, n. 14786 del 18/03/2003).La giurisprudenza di legittimità, formatasi nella vigenza della legge n. 1453 del 1956, ha affrontato, invero, l'ipotesi in cui la misura di sicurezza è stata applicata successivamente a quella di prevenzione, di guisa c:he l'ordine di esse può trovare plausibile fondamento nella diversità della loro struttura (le misure di sicurezza presuppongono la commissione di un fatto di reato, mentre le misure di prevenzione prescindono da tale presupposto e sono applicate sulla base di indizi di pericolosità contemplati da specifiche norme di legge), mirando a rendere "compatibile" la non infrequente applicazione di entrambe, posticipando, tuttavia, l'esecuzione della misura di sicurezza alla cessazione della misura di prevenzione. Inoltre, nella fattispecie esaminata dalla richiamata giurisprudenza (Sez. 1, n. 3095 del 27/05/1998, Rv. cit.) l'esecuzione della misura di sicurezza era stata avviata dopo che la sorveglianza speciale era stata interamente eseguita e dopo che il competente magistrato di sorveglianza aveva valutato la persistenza della pericolosità sociale già accertata in sede di condanna. Dunque, conformemente a questo indirizzo, non si comprende per quale ragione la pregressa esecuzione di una misura di prevenzione debba assorbire quella della misura di sicurezza, in presenza di un'accertata persistente pericolosità sociale. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616
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