CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a SPILIMBERGO il 23/04/1972 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /11Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000, articolando due motivi di ricorso, poi supportati da memoria, deduce: a) con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo, per la mancata indicazione di elementi specificamente indizianti; b) con il secondo, vizio di motivazione anche in ordine alla sussistenza del dolo, in ragione della disparità di trattamento rispetto ad analoga vicenda, per la quale l'imputato era stato assolto; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché deve ritenersi accertata la consapevolezza dell'imputato dell'inesistenza dei crediti utilizzati in compensazione, evidenziando in particolare come i crediti utilizzati per le compensazioni fossero riferibili a due società con le quali quella dell'imputato non aveva stipulato alcun contratto di accollo (la società dell'imputato ha documentato la stipulazione di un contratto di accollo con altra società, per la cessione di un altro credito anch'esso risultato inesistente); Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello ha precisato come l'assoluzione dell'imputato per un'analoga contestazione si riferisse ad una vicenda non assimilabile, perché relativa a crediti per i quali era stata accertata l'esistenza di un contratto di accollo tra la società dell'imputato e le società cedenti i crediti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle bmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M