CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procuraspeciale in attiNumero registro generale 17288/2016Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 9032/2026Data pubblicazione 10/04/2026– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore protempore, rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 54/2016 della Commissione tributariaregionale della Liguria, depositata il 15/1/2016udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro1. – [OSCURATO:PERSONA] d’aste [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Genova un avviso diaccertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva determinato unmaggiore imponibile ai fini Ires, Irap e Iva in relazione all’annod’imposta 2008, riprendendo a tassazione costi non deducibili edisconoscendo l’applicabilità del cd. regime del margine di cui all’art.40-bis d.L. n. 41 del 1995 ad alcune vendite di oggetti d’antiquariatoeffettuate dalla contribuente per conto altrui.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria, investitadell’appello della contribuente, respinse il gravame, evidenziando, insintesi, che la società appellante non aveva specificamente contestatoi motivi posti a sostegno della decisione appellata, costituiti dal rilievodella mancata prova, da parte della contribuente, del possesso deirequisiti necessari per poter fruire del regime del margine.Numero registro generale 17288/2016Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 9032/2026Data pubblicazione 10/04/20264. – Avverso tale ultima pronuncia la Casa d’aste [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi, cuil’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. – Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoriascritta chiedendo il rigetto del ricorso.6. – La causa, per la cui trattazione era stata fissata l’adunanzacamerale del 30 gennaio 2026, è stata poi rinviata all’adunanzacamerale del 27 marzo 2026 in ragione di trattative tra le parti voltead una definizione bonaria della controversia; ma con nota depositatail 25 marzo 2026 la ricorrente ha rappresentato che tali trattative nonhanno avuto esito positivo, non avendo le parti raggiunto l’auspicatoaccordo conciliativo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, senza indicazione dispecifico paradigma normativo, la contrarietà degli artt. 54, 55, 56 e 57d.P.R. n. 633 del 1972 al diritto dell’Unione europea e la conseguentenecessità di una loro disapplicazione, previa eventuale rimessione dellaquestione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.Secondo la ricorrente la sentenza impugnata è erronea poiché ha avallatol’operato dell’Ufficio, che ha applicato l’Iva al valore totale delle vendite dioggetti d’antiquariato, non considerando che la Direttiva n. 94/5/Ceprevede invece che tali vendite vadano tassate sul margine di utile delvenditore.2. – Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni.2.1. – In primo luogo, esso è formulato in termini del tutto generici,senza illustrare i motivi dell’asserita contrarietà degli artt. 54, 55, 56 e 57d.P.R. n. 633 del 1972 con il diritto dell’Unione europea, e, soprattutto,Numero registro generale 17288/2016Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 9032/2026Data pubblicazione 10/04/2026senza indicare in che modo l’eventuale disapplicazione di tali disposizioninormative possa in concreto incidere sull’esito della controversia.2.2. – Inoltre, esso non intercetta la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, che non ha affatto negato l’astratta applicabilità, anche neldiritto interno, del regime del margine, ma ha piuttosto affermato,richiamando la sentenza di primo grado, l’assenza di prova – il cui onereè a carico della contribuente – dei presupposti per accedere a detto regimeagevolativo.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, senza indicazione dispecifico paradigma normativo, la violazione dei principi sulla ripartizionedell’onere della prova in ambito tributario, riconducibili alle norme di cuiagli artt. 2697 e 2729 c.c. Secondo la ricorrente la sentenza impugnatanon ha tenuto conto del fatto che è l’amministrazione finanziaria a doverdare prova delle componenti attive del maggior imponibile determinato.4. – Il motivo è inammissibile, e comunque infondato.4.1. – È inammissibile per difetto di specificità in quanto si limitaall’enunciazione di principi giurisprudenziali in materia di ripartizionedell’onere della prova (specie con riferimento alle tematiche, del tuttoavulse dal thema decidendum, dell’emissione di fatture per operazioniinesistenti e dell’inerenza dei costi all’attività di impresa), senza peròspecificare come la sentenza impugnata si ponga in contrasto con queiprincipi e, dunque, senza sottoporre in modo puntuale a critica unaspecifica ratio decidendi della sentenza d’appello.4.2. – Esso è anche infondato in quanto, anche volendo ritenere, conuno sforzo interpretativo, che sia sottoposta a censura la statuizione delGiudice d’appello che ha ritenuto essere a carico della contribuente l’oneredi provare la sussistenza dei presupposti per poter beneficiare del regimedel margine, tale statuizione si pone pienamente in linea con i principienunciati più volte da questa Corte, secondo cui il regime del margine diutile di cui all’art. 36 d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. dalla legge n.Numero registro generale 17288/2016Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 9032/2026Data pubblicazione 10/04/202685 del 1995, rappresentando un regime speciale, derogatorio dellaordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone che ilcontribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto (v. Cass.n. 37261/2021).5. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., la mancanza di motivazione della sentenzaimpugnata per non recare essa l’indicazione delle ragioni del rigetto deimotivi di appello. Con tale motivo la ricorrente si duole anche che lasentenza d’appello non ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio sulleproprie scritture contabili, che avrebbe invece consentito di dimostrare ilpossesso dei requisiti per beneficiare del regime del margine.6. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, senza indicazione di unospecifico paradigma normativo, la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1 d. Lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 36, comma 2, e 62,comma 2, d. Lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenza impugnata difettadei requisiti contenutistici previsti dalle disposizioni normative citate,specie con riguardo all’esposizione dei motivi di fatto e di diritto delladecisione.7. – I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamentesiccome sottendenti censure sostanzialmente sovrapponibili, sonoinammissibili.7.1. – Sono inammissibili sia perché non indicano in modo puntualequali sono i motivi di appello il cui rigetto la CTR avrebbe omesso dimotivare, sia perché essi, articolati con generici richiami al contenutodell’obbligo motivazionale quale precisato dalla giurisprudenza dilegittimità, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, la quale, oltre ad avere sottolineato il mancato assolvimentodell’onere della contribuente di provare la sussistenza dei requisiti perpoter fruire del regime del margine, ha affermato che «la tesi difensivaprospettata nell’atto di appello è incentrata esclusivamente nel richiamareNumero registro generale 17288/2016Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 9032/2026Data pubblicazione 10/04/2026principi di diritto comunitario ed internazionale sull’applicazione del regimedel margine senza tuttavia una contestazione specifica dei motivi chehanno portato i primi Giudici ad emettere la sentenza», statuizione,questa, che, già di per sé, contiene un’esposizione sintetica ma compiutadelle ragioni del rigetto dell’appello.Come è noto, va dichiarata inammissibile la doglianza che si appuntisu questioni del tutto estranee all' ordito motivazionale fornito dallasentenza impugnata senza muovere invece alcuna critica alla ratiodecidendi posta a base della decisione oggetto di censura ("in tema diricorso per 4 cassazione è necessario che venga contestata specificamentela ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata", Cass.n. 19989/2017). Più precisamente secondo la giurisprudenza di questaCorte il motivo d' impugnazione è rappresentato dal!' enunciazione,secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore,della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccomeper denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne larappresentazione), l' esercizio del diritto d'impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora imotivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisioneimpugnata e, quindi, nell' esplicita e specifica indicazione delle ragioni percui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbonoconcretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse nonpossono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità alraggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; inriferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n.6496/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 359/2005, tutte citate inmotivazione da Cass. n. 8755/2018).Numero registro generale 17288/2016Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 9032/2026Data pubblicazione 10/04/20267.2. – Quanto, poi, al profilo della mancata ammissione di CTUcontabile, censurata sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., si osserva che tale norma prevede un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo, mentre al contrario il motivo ora in esame è diretto acensurare non il mancato esame di un fatto, ma il mancato espletamentodi un’attività istruttoria che, in ipotesi, avrebbe potuto condurreall’accertamento di fatti favorevoli alla contribuente. Trattasi, dunque, didoglianza che, per come formulata, si appalesa del tutto eccentricarispetto al tipo di vizio che può essere fatto valere ai sensi del n. 5 cit.8. – Con il quinto motivo di ricorso si deduce, senza indicazione di unospecifico paradigma normativo, la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729 c.c. in materia di prova presuntiva perché le presunzioniutilizzate dall’Ufficio non erano né precise né concordanti e «Senza laprova della presunzione si viola il principio di imparzialità e buonandamento ex art. 97 Cost.».9. – Il motivo è inammissibile per difetto di specificità (non essendospecificato in che modo la sentenza impugnata si ponga in conflitto con lenorme in materia di presunzioni) e comunque perché non coglie la ratiodecidendi della sentenza d’appello (che non contiene alcun riferimento apresunzioni eventualmente utilizzate dall’Agenzia per il contestatoaccertamento, ma si limita ad evidenziare il mancato assolvimentodell’onere della prova da parte della contribuente, o, ancor piùesattamente, la mancata formulazione di specifiche contestazioni avversoi motivi che hanno portato i primi giudici a respingere l’originario ricorsoper mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della società).10. – Con il sesto motivo di ricorso si deduce, senza indicazione di unospecifico paradigma normativo, la violazione e/o falsa applicazioneNumero registro generale 17288/2016Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 9032/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell’art. 2702 c.c. nonché degli artt. 116 e 214 c.p.c. poiché la sentenzaimpugnata non ha osservato le norme processuali relative al valoreprobatorio di documenti provenienti da terzi estranei al giudizio. Dopoaver richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui i documentiprovenienti da terzi estranei alla causa costituiscono prove atipiche il cuivalore probatorio è meramente indiziario, la ricorrente afferma che la CTRha fondato il proprio convincimento sulla presunta inesistenza di ereditàin capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, «sulla mera affermazionedell’Ufficio che testualmente scrive che “il signor [OSCURATO:PERSONA] non risultaavere mai ricevuto eredità, non esistono infatti atti di successione dal1989 a oggi”…», affermazione però non sorretta da alcun documento diprova.11. – Il motivo, di difficile intelligibilità, è inammissibile sia perché nonindica quale sarebbe il documento di provenienza di terzo cui la CTRavrebbe dato un valore probatorio in contrasto con le norme di cui agliartt. 2702 c.c. nonché 116 e 214 c.p.c., sia perché esso assume che ilconvincimento del Giudice d’appello si sia fondato su una circostanza – lamancata acquisizione di una non meglio precisata eredità da parte delsignor [OSCURATO:PERSONA] – di cui non vi è traccia alcuna nella sentenza impugnata.12. – Con il settimo motivo di ricorso si deduce, senza indicazione diuno specifico paradigma normativo, la violazione e/o falsa applicazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112c.p.c. poiché la CTR non ha disposto CTU contabile nonostante fosse statarichiesta dall’appellante senza opposizioni al riguardo da partedell’appellata.13. – Il motivo è inammissibile, dovendosi dare seguito al consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia chedetermina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si configuraesclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti cheNumero registro generale 17288/2016Numero sezionale 2923/2026Numero di raccolta generale 9032/2026Data pubblicazione 10/04/2026richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche inrelazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una CTU)per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio dimotivazione (Cass. n. 6715/2013).Senza peraltro obliterarsi – anche a prescindere dal fatto che laconsulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, evolendo qui restare sul piano della doglianza formulata, riferita allaviolazione dell’art. 112 c.p.c. – che la ricorrente neppure indica in qualesede processuale avrebbe avanzato la richiesta istruttoria di cui trattasi.14. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate nella misura indicata indispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese processuali del presente giudizio diLegittimità che liquida complessivamente in euro 10.700,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio