CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 00651/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1DSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministro; in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha con_ciedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, t'ezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta alle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 5) e 61, comma 1, n. 7) cod. pen. in quella di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuna. Ricorre per cassazione il comune difensore delle imputate, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità delle imputate. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 168 cod. pen.; mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento ai rilievi difensivi riguardanti la statuizione della revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di primo grado. III) Improcedibilità dell'azione penale a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 150/2022. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione riguardante la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA]. Rigetto dei ricorsi nel resto. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta remissione della querela, ritualmente formalizzata in data 25 ottobre 2023 dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Risultano depositati innanzi alla Corte di Cassazione verbale di remissione di querela della persona offesa, rassegnata innanzi ai Carabinieri di Manduria a mezzo di procuratore speciale, e verbale di accettazione delle imputate della remissione di querelai a mezzo di procuratore speciale. Il reato, procedibile a querela in seguito alla modifica dell'art. 624 cod. pen. introdotta dal d.lgs 150/2022, risulta, pertanto, estinto per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, accettata dalle querelate, come emerge dai verbali depositati. Secondo la linea ermeneutica tracciata dalle Sezioni Unite di questa Corte, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali 2 cause di inammissibilità, e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso, come nel caso in esame, sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). Il reato di cui all'imputazione deve essere, pertanto, dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 cod. pen., non emergendo dall'analisi delle sentenze di merito elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento delle imputate ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, e la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento come per legge, ai sensi dell'art. 340, comma 4 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico delle querelate. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 7 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]