CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 20077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 3782/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta documentale continuata e in concorso. Ritenuto che tutti i motivi di ricorso - che lamentano, rispettivamente: vizio di motivazione quanto all'omessa risposta della Corte di appello ai motivi devoluti con l'atto di gravame (primo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova (secondo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato di bancarotta fraudolenta documentale (terzo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo); - sono inammissibili giacché i motivi di appello corrispondenti erano del tutto generici e, quindi, geneticamente inammissibili, sicché la Corte territoriale poteva non prenderli in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile a una causa di inammissibilità originaria del gravame di merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M