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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 10078/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 160/2026 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3394/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale locale di condanna della predetta alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuta responsabile del reato di resistenza alla stessa ascritta; ritenuto che l’impugnazione è inammissibile perché intempestiva; ritenuto, in particolare, che la decisione gravata è stata assunta alla udienza del 15 gennaio 2026, alla presenza dell’imputata odierna ricorrente e con il deposito contestuale della motivazione; ritenuto, in coerenza, che, nel caso, il termine per impugnare cadeva il 30 gennaio 2026 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1, 545, comma 3 e 585, comma 1 n. 1 cod. proc. pen. mentre il ricorso risulta depositato il 3 febbraio 2026; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10078/2026 Roma, lì, 16/03/2026 ritenuto che alla inammissibilità del ricorso, cui si provvede de plano, seguono le pronunce di cui all’art 616 cod. proc. pen., definite nei termini indicati nel dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 160/2026 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3394/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale locale di condanna della predetta alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuta responsabile del reato di resistenza alla stessa ascritta; ritenuto che l’impugnazione è inammissibile perché intempestiva; ritenuto, in particolare, che la decisione gravata è stata assunta alla udienza del 15 gennaio 2026, alla presenza dell’imputata odierna ricorrente e con il deposito contestuale della motivazione; ritenuto, in coerenza, che, nel caso, il termine per impugnare cadeva il 30 gennaio 2026 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1, 545, comma 3 e 585, comma 1 n. 1 cod. proc. pen. mentre il ricorso risulta depositato il 3 febbraio 2026; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10078/2026 Roma, lì, 16/03/2026 ritenuto che alla inammissibilità del ricorso, cui si provvede de plano, seguono le pronunce di cui all’art 616 cod. proc. pen., definite nei termini indicati nel dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris