CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 17643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 dicembre 2022 (depositata il 18 gennaio 2023) il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza del 28 novembre 2022 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 poste in essere nel primo semestre del 2019. 3. Per mezzo dei propri difensori l'indagato ha proposto tempestivi ricorsi contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame. 3.1 Con un primo ricorso, proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. La difesa osserva che i fatti dei quali il ricorrente è gravemente indiziato sono riconducibili entro l'ambito operativo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 atteso che si tratta di una decina di cessioni di modesti quantitativi di cocaina realizzate nella abitazione dell'indagato e nelle sue immediate vicinanze in un breve arco di tempo (dal mese di febbraio al mese di giugno del 2019). Sottolinea che molti degli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati raccolti grazie a una denuncia querela sporta dal cugino di lui ([OSCURATO:PERSONA]) e ad intercettazioni telefoniche. Sostiene che ciò esclude la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. Rileva che, qualificato il fatto come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, unica misura consentita sarebbe quella degli arresti domiciliari, comunque idonea a fini cautelari, tanto più che i fatti per cui si procede risalgono al primo semestre del 2019 e la misura è stata disposta nel mese di novembre del 2022. 3.2. Col secondo ricorso, proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], vengono dedotti vizi di motivazione in relazione alla attualità delle esigenze cautelari. Il difensore osserva che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto il 27 giugno 2019 nella flagranza della cessione di una dose di cocaina, che in quella circostanza nell'abitazione dell'indagato sono stati rivenuti materiali per il confezionamento e sostanza da taglio, ma per quel fatto [OSCURATO:PERSONA] è stato separatamente giudicato. Rileva che i fatti per cui si procede risalgono a molto tempo prima dell'esecuzione della misura e l'ordinanza impugnata non ha motivato sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. 4. Con requisitoria scritta depositata nei termini di legge il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati. 2. L'ordinanza impugnata ha escluso che i fatti dei quali [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato possano essere qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 sottolineando che le conversazioni captate tra il mese di gennaio e il mese di giugno del 2019 sono inequivoche nel dimostrare l'esistenza di «una nutrita platea di acquirenti» e di «consolidati e fiduciari rapporti con i fornitori» e tale «intensità di traffici», gestiti con elevata professionalità e avvalendosi della collaborazione di terzi, unita ai precedenti, anche specifici, non consente di ritenere la lieve entità del fatto. La motivazione non appare manifestamente illogica né contrastante con i criteri interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 deve essere riconosciuta a seguito di una valutazione del caso concreto che non tenga conto soltanto del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. Questa valutazione è stata compiuta dall'ordinanza impugnata che, nell'escludere la lieve entità del fatto, ha valorizzato la reiterazione delle condotte, l'esistenza di una rete di clienti e fornitori, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse incaricato terza persona ([OSCURATO:PERSONA]) «di stazionare sotto casa, in particolare nelle ore antelucane, in attesa di acquirenti». I ricorsi non contestano tali circostanze di fatto (non contestano, infatti, il grave quadro indiziario), ma si limitano a sottolineare che si trattava di cessioni di quantità di sostanza ogni volta modeste, circostanza da se sola insufficiente ai fini del giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto che è richiesto per poter applicare il citato art. 73, comma 5.3. Per quanto riguarda le doglianze relative alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari si deve osservare che l'ordinanza impugnata non ha argomentato sul pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. sicché la misura custodiale è stata mantenuta soltanto con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Il ricorrente sottolinea che questa norma è stata modificata dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 e lamenta vizi di motivazione in relazione all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati. Come noto, l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede - solo quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Precisa, inoltre, che tali situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Il giudice della cautela deve compiere tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, e questa analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). In altri termini, esula dalle facoltà del giudice una valutazione prognostica che si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) e il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Alla luce delle coordinate ermeneutiche così enunciate, le censure che il ricorrente muove all'ordinanza impugnata appaiono infondate. Il Tribunale per il riesame ha sottolineato: che l'imputato si è più volte rifornito di sostanza e ha quindi facilità nel procurarsela; che dispone di una «nutrita platea di acquirenti» e dunque ha facilità nella vendita; che è gravato da precedenti specifici e risulta dedito ad attività di spaccio fin dagli anni '90; che ha svolto tali attività anche in forma organizzata essendo stato già condannato per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Da queste considerazioni l'ordinanza impugnata desume la concreta possibilità di condotte reiterative e, ancora una volta, la motivazione non appare manifestamente illogica né contraddittoria. Si deve ricordare, allora, che l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (fra le tante: Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). 4. Per quanto riguarda l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, l'ordinanza sottolinea che Fazí svolse l'attività di spaccio della quale è gravemente indiziato, utilizzando quali basi logistiche le abitazioni della moglie e della madre e che egli non ha fornito alcun diverso indirizzo idoneo a fini cautelari. Rileva inoltre che, in ragione dei precedenti, la sola autocustodia è inidonea a prevenire il pericolo di reiterazione criminosa. L'apprezzamento della pericolosità, riservato al giudice di merito, è dunque congruamente e logicamente motivato e, per questo, non censurabile nel giudizio di legittimità (tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851; Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998. Lamsadeq, Rv. 211755). 5. All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma