Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:212
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0135 - IT
Avis juridique important
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61994J0135
SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 29 GIUGNO 1995. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 89/618/EURATOM - RICEVIBILITA. - CAUSA C-135/94.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01805
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Ricorso per inadempimento ° Fase precontenziosa ° Messa in mora ° Delimitazione dell' oggetto della controversia ° Parere motivato ° Enunciazione dettagliata degli addebiti ° Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 169; Trattato CEEA, art. 141)
[OSCURATO:PERSONA] la funzione assegnata dall' art. 169 del Trattato CEE, la cui formulazione è identica a quella dell' art. 141 del Trattato CEEA, alla fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, nella quale si inserisce la lettera di diffida, quest' ultima ha lo scopo di circoscrivere la materia del contendere e di fornire allo Stato membro invitato a presentare le proprie osservazioni gli elementi necessari per predisporre la propria difesa. Poiché la facoltà concessa allo Stato membro interessato di presentare le sue osservazioni costituisce ° anche se esso preferisce non servirsene ° una garanzia fondamentale voluta dal Trattato, l' osservanza di tale garanzia è un presupposto della ritualità del procedimento per inadempimento.
Anche se ne consegue che il parere motivato di cui all' art. 169 del Trattato deve contenere un' esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] alla convinzione che lo Stato interessato è venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono in forza del Trattato, non si possono imporre requisiti puntuali così rigidi per quel che riguarda la diffida, la quale può necessariamente consistere solo in un primo e breve riassunto degli addebiti.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-135/94,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal Prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adelaïde,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (GU L 357, pag. 31), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tale direttiva, nonché degli artt. 161, terzo comma, e 192, primo comma, del Trattato CEEA,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore), C.N. Kakouris, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 aprile 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l' 11 maggio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 141 del Trattato CEEA, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (GU L 357, pag. 31; in prosieguo: la "direttiva"), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tale direttiva, nonché degli artt. 161, terzo comma, e 192, primo comma, del Trattato CEEA.
2 Ai sensi dell' art. 12 della direttiva, "gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre ventiquattro mesi dalla sua adozione. Essi informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] di questo, come pure delle eventuali modifiche successive di tali misure".
Sulla ricevibilità
3 Il governo italiano contesta il fatto che la lettera di diffida del 20 maggio 1992 costituisca un atto valido di avvio della procedura di inadempimento ai sensi dell' art. 141 del Trattato CEEA. Esso sostiene in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto mediante l' invio di una lettera di diffida dal contenuto standardizzato, elencando in allegato diverse direttive, tra cui quella che costituisce oggetto del presente ricorso, e che essa ha dichiarato di procedere ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE anziché dell' art. 141 del Trattato CEEA. Ciò comporterebbe, secondo il governo italiano, l' irricevibilità del presente ricorso.
4 Occorre ricordare che la formulazione dell' art. 141 del Trattato CEEA è identica a quella dell' art. 169 del Trattato CEE.
5 Dalla giurisprudenza della Corte relativa all' art. 169 del Trattato CEE risulta che, in considerazione della funzione assegnata alla fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, la lettera di diffida ha lo scopo di circoscrivere la materia del contendere e di fornire allo Stato membro invitato a presentare le proprie osservazioni gli elementi necessari per predisporre la propria difesa (v. sentenza 28 marzo 1985, causa 274/83, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. 1077, punto 19).
6 Poiché la facoltà concessa allo Stato membro interessato di presentare le sue osservazioni costituisce ° anche se esso preferisce non servirsene ° una garanzia fondamentale voluta dal Trattato, l' osservanza di tale garanzia è un presupposto della ritualità del procedimento per la dichiarazione della trasgressione di uno Stato (stessa sentenza, punto 20).
7 Anche se ne consegue che il parere motivato di cui all' art. 169 del Trattato CEE deve contenere un' esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] alla convinzione che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono in forza del Trattato, non si possono imporre requisiti puntuali così rigidi per quel che riguarda la diffida, la quale può necessariamente consistere solo in un primo e breve riassunto degli addebiti (stessa sentenza, punto 21).
8 Dai documenti che risultano dal fascicolo si deduce al riguardo che la [OSCURATO:PERSONA], con lettera di diffida del 20 maggio 1992, ha comunicato al governo italiano che, sulla base degli elementi di informazione di cui essa disponeva, doveva presumere che le direttive elencate nella lista in allegato non erano state trasposte nel diritto italiano. L' elenco conteneva in particolare la direttiva di cui trattasi nella fattispecie, esplicitamente menzionata come una direttiva Euratom. [OSCURATO:PERSONA] ha rimediato alla mancata citazione delle disposizioni pertinenti del Trattato CEEA riferendosi nel parere motivato del 25 maggio 1993 unicamente alla procedura per inadempimento di cui all' art. 141 del Trattato CEEA e menzionando, nel corpo di detto parere, gli artt. 161, terzo comma, e 192, primo comma, di tale Trattato. Anche nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento a queste disposizioni.
9 Ne deriva che la censura effettiva della [OSCURATO:PERSONA], cioè la mancata trasposizione della direttiva, non è stata modificata nel corso della fase precontenziosa del procedimento.
10 Il governo italiano non può pertanto aver avuto dubbi sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] gli addebitasse, a causa di una mancata trasposizione della direttiva, un inadempimento concernente il Trattato CEEA.
11 Stando così le cose, la mancanza di un riferimento alle disposizioni pertinenti del Trattato CEEA nella lettera di diffida non ha pregiudicato i diritti della difesa della Repubblica italiana.
12 Di conseguenza occorre dichiarare il ricorso ricevibile.
Sul merito
13 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 27 novembre 1991, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tale direttiva. [OSCURATO:PERSONA] replica la ricorrente ha rinunciato a far valere nella fattispecie la violazione degli artt. 161, terzo comma, e 192, primo comma, del Trattato CEEA, non considerati nel dispositivo del parere motivato.
14 La Repubblica italiana non contesta il fatto che la direttiva non sia stata trasposta nel termine stabilito.
15 Pertanto, l' inadempimento fatto valere a tal riguardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerato accertato.
16 Di conseguenza, occorre constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica italiana è risultata soccombente nei suoi motivi, per cui va condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.