CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 1982
Cassazione n. 00751/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1982 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 16 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si lamenta la violazione di legge, l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, ma tutte le considerazioni svolte in ricorso si limitano a segnalare presunte erroneità dell’analisi degli elementi già tutti compiutamente valutati nel provvedimento impugnato; che con motivazione congrua e logicamente argomentata il Tribunale di sorveglianza ha tratteggiato tutti gli elementi che descrivono la pericolosità sociale del condannato in considerazione delle plurime condanne che, pur risalenti, si accompagnano a diverse segnalazioni a suo carico e all’emissione di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno; inoltre parte del recente vissuto del condannato, relativo al periodo in cui egli non aveva vissuto in Italia, non era stato ricostruito anche per la sua mancata collaborazione e anche questa lacuna di informazione è stata congruamente valorizzata dal Tribunale per escludere che vi fossero elementi rassicuranti circa l’affievolirsi della sua pericolosità; infine con logici argomenti il provvedimento ha valutato il comportamento del condannato durante il procedimento per la concessione delle misure alternative, in cui le sue non veritiere dichiarazioni circa il proprio attuale domicilio hanno ostacolato l’istruttoria del servizio sociale; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il