CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serti.te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede la conversione del ricorso per cassazione in appello, con trasmissione degli atti al competente Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 novembre 2021 della Corte di appello di Milano, che ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, precedentemente a lei applicata in ordine al reato di tentato omicidio. 2. La ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., le parti possono proporre appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi, ma non anche il ricorso per saltum. La Corte, pertanto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve riqualificare l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta al Tribunale di Milano, al quale vanno trasmessi gli atti. 2. Stante lo stato di detenzione di Gheorghe, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peri. Così dec